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21.10.2014 - trasporti

TRASPORTI – RINNOVO DELLE CARTE DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) RILASCIATE PER DOCUMENTAZIONE

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha emanato dapprima il DM 10/6/2014 (pubblicato sulla GU n. 171 del 25/7/2014) e successivamente una Nota esplicativa (n.18061 del 14/8/2014) relativamente al rinnovo della CQC a seguito di alcuni rilievi della Commissione UE che ha contestato il rilascio di CQC con validità superiore ai 5 anni in quanto in contrasto con la direttiva 2003/59/CE.
Il testo del DM (che modifica il D.D. del 6/8/2013) prevede che per i conducenti cui è stata rilasciata la CQC per documentazione, che ancora non hanno svolto il primo corso di formazione periodica, trova applicazione il disposto di cui all’art. 8 paragrafo 2 della direttiva 2003/59/CE, che qui si riporta:
“Un primo corso di formazione periodica deve essere frequentato:
a) dal titolare del CAP di cui all’articolo 6 nei cinque anni successivi alla data di rilascio del CAP;
b) dai conducenti di cui all’articolo 4, nei cinque anni successivi rispettivamente alle date di cui all’articolo 14, paragrafo 2, sulla base di un calendario stabilito dagli Stati membri.
Gli Stati membri possono ridurre o prorogare i termini di cui alle lettere a) e b), in particolare allo scopo di farli coincidere con la data di scadenza della validità della patente di guida o di consentire un’introduzione graduale della formazione periodica. Tuttavia, tale termine non può essere né inferiore a tre anni né superiore a sette anni.
Di conseguenza, si legge nella Nota esplicativa:
a) le CQC per il trasporto persone ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata “9 settembre 2013” sono valide fino al 9 settembre 2015;
b) le CQC per il trasporto di cose ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata “9 settembre 2014” sono valide fino al 9 settembre 2016.
Al conducente titolare di CQC avente scadenza di validità fissata al 9 settembre 2013, che proceda al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chieda un duplicato della stessa o della CQC, sarà rilasciata una patente CQC in cui, accanto al codice unionale “95”, sarà indicata la data di scadenza di validità “9 settembre 2015”. Parimenti, al conducente titolare di CQC per il trasporto di cose avente scadenza di validità fissata al 9 settembre 2014, che proceda al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chieda un duplicato della stessa o della CQC, sarà rilasciata una patente CQC in cui, accanto al codice unionale “95”, sarà indicata la data di scadenza di validità “9 settembre 2016”.


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