CODICE DELLA STRADA – COMODATO DI VEICOLI AZIENDALI – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DAL 3 NOVEMBRE 2014
(MIT, Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014)
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 94 bis, comma 4, del Codice della Strada che prevede, fra l’altro, l’obbligo di comunicare il nominativo della persona che ha in disponibilità temporanea (superiore a 30 giorni), un veicolo aziendale.
Tale obbligo è finalizzato all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione.
Si segnala che, a pagina 12 della Circolare, al punto E.1.1, è previsto un particolare regime per il comodato dei veicoli aziendali, tra cui quello a favore dei dipendenti.
La norma, in particolare, precisa che, laddove un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni, il titolare dell’impresa intestataria del veicolo, su delega della persona fisica cui viene concesso in uso il mezzo (comodatario) deve presentare istanza per l’aggiornamento nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
Qualora si tratti di una pluralità di veicoli aziendali, è possibile presentare una sola istanza ed effettuare un solo versamento di 16,00 euro per l’imposta di bollo e 9,00 euro per ogni veicolo per i diritti di motorizzazione.
Si segnala che il provvedimento, al momento, non si applica ai veicoli in disponibilità di soggetti esercenti attività di autotrasporto di merci (conto proprio e conto terzi). Per tali fattispecie, infatti, dovranno essere emanate apposite disposizioni.
Le procedure descritte dalla circolare saranno operative dal 3 novembre 2014 e, pertanto, da tale data saranno applicabili le sanzioni previste dall’art. 94 del CDS (pagamento di una somma da euro 705 ad euro 3.526).
Il Ministero ha precisato che gli utenti hanno la possibilità di osservare gli adempimenti indicati dalla circolare (aggiornamento della carta di circolazione e dell’Archivio Nazionale Veicoli) per gli atti posti in essere prima della suddetta data e, in particolare per quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 (data di entrata in vigore del DPR 198/12, che ha introdotto l’art. 247-bis nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) e il 2 novembre 2014. Per quest’ultima fattispecie il mancato rispetto degli obblighi suddetti non comporta l’applicazione delle sanzioni.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Allegato: Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014
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