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19.09.2014 - lavori pubblici

COME CONTEGGIARE I DANNI DA SOSPENSIONE ILLEGITTIMA

(Lodo Messina, 23 ottobre 2012, n. 89 – da “Archivio giuridico delle opere pubbliche” 1/2013)

1 – Ai sensi dell’art. 24 D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e dell’art. 133 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, è pienamente legittima la sospensione dei lavori riconducibile ad eventi meteorologici legati al periodo stagionale sfavorevole.
2 – È illegittima la sospensione dei lavori dipesa dalla necessità di acquisire un nulla osta ambientale, relativo ad un vincolo ostativo (nel caso di specie, un vincolo SIC- Sito di Interesse Comunitario), recepito in epoca antecedente alla stipula del contratto.
3 – Una sospensione dei lavori dipesa dalla necessità di acquisire un nulla osta ambientale per un vincolo sorto in epoca antecedente alla stipula del contratto non è riferibile a circostanze impreviste ed imprevedibili, né tantomeno di forza maggiore, configurandosi una diretta responsabilità della Stazione appaltante in relazione alla impossibilità di proseguire i lavori secondo il progetto posto a base del contratto, con conseguenti obblighi indennitari e risarcitori.
4- Nel caso in cui, nel lungo periodo di fermo cantiere, l’Impresa si sia limitata a dar seguito passivamente all’ordine di sospensione dei lavori, senza curarsi minimamente delle circostanze della protrazione eccessiva del fermo, essa ha contribuito all’ “aggravamento” della situazione verificatasi, con conseguenze sulla valutazione del risarcimento del danno alla stessa dovuto, trovando applicazione il principio generale dell’art. 1227 Cod. civ.
5 – In presenza di una accertata sospensione illegittima dei lavori, non occorre una prova particolare del danno conseguito, in quanto, in via di presunzione, ai sensi dell’art. 2727 Cod. civ., deve senz’altro ritenersi verificato un aumento o un improduttivo esborso anche delle spese generali, essendo i due fenomeni strettamente connessi.
6 – In caso di illegittima sospensione lavori, i maggiori oneri per spese generali sono quantificabili, ai sensi dell’art. 160 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, depurando l’importo dei contrattuali dell’utile di impresa (10%) e delle spese generali nella misura intera (15%), calcolando sul risultato la metà della percentuale minima per spese generali (6,5%) e il risultato ottenuto va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di indebita sospensione dei lavori.
7 – In caso di illegittima sospensione dei lavori, vanno rimborsati all’Impresa gli oneri sopportati per mantenere in vita le polizze fideiussorie prestate.
8 – In caso di prolungamento dei tempi esecutivi, non va riconosciuto indennizzo per i maggiori oneri finanziari sostenuti perché esso non trova giustificazione nella disciplina vigente in materia di appalti pubblici.
9 – In caso di illegittima sospensione dei lavori, è configurabile il danno da tardato conseguimento dell’utile ricavabile dall’appalto, in considerazione della natura giuridica dell’impresa, soggetto teso al profitto, che opera stabilmente nel settore delle opere pubbliche.

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1.- Cfr. lodo Messina 17 novembre 2011 n. 112, in questa Rivista 2012, 150.
2.– Cfr. lodo Roma 15 gennaio 2010 n. 1, in questa Rivista 2010, 799.
4.- cfr. lodo 18 giugno 1991 n. 46, in questa Rivista 1992, 431. Espressioni dello stesso principio sono il lodo Roma 15 dicembre 2010 n. 161, in questa Rivista 2011, 194; lodo Roma 7 luglio 2006m. 49, ivi 2007, 10.
5.- Cfr. lodo Milano 27 settembre 2011 n. 93, in questa Rivista 2012, 119; lodo Roma 30 giugno 2011 n. 68, ivi 2011, 1092; lodo Roma 22 luglio 2009 n. 109, ivi 2010, 30; lodo Roma 11 febbraio 1998 n. 11, ivi 2000, 48
6.- Cfr. lodo Roma 9 marzo 2010 n. 29, in questa Rivista 2010.
7.- Cfr. lodo Roma 8 febbraio 2010 n. 17, in questa Rivista 2010, 822; lodo Roma 19 settembre 2002, ivi 2003, 47; lodo Roma 23 marzo 2001, ivi 2002, 13.
8.- Cfr. lodo 14 dicembre 1994 n. 195, in questa Rivista 1996, 1140.
9.- Cfr. lodo Roma 29 novembre 2010 n. 145, in questa Rivista 2011, 141 (citato dal Collegio, ma riguar¬dante una fattispecie di anomalo andamento dei lavori); lodo Napoli 31 luglio 2009 n. 123, ivi 2010, 91; lodo Roma 30 gennaio 2007 n. 12, ivi 2007, 907.

 


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