11.03.2004 - urbanistica

PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO – PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO – PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO – PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Nella seduta del Consiglio Regionale del 17 febbraio 2004 è stata approvata la legge contenente disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale.
 L’art. 1, sostituendo l’art. 9 della l.r. n. 9/1999, disciplina l’approvazione dei programmi integrati di intervento che comportino variante alla strumentazione comunale.
L’approvazione avviene a mezzo di accordi di programma ed è competente la Regione unicamente per i programmi di intervento di rilevanza regionale per i quali siano previsti:
a) interventi finanziari a carico della Regione;
b) opere previste dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, nonché dagli altri piani e programmi regionali di settore;
c) grandi strutture di vendita;
d) opere dello Stato o di interesse statale.
In tutti gli altri casi competente all’approvazione dei programmi è lo stesso Comune, applicando la procedura semplificata della l.r. n. 23/1997, con termini dimezzati.
La Provincia attua una verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che, nel caso di accordi di programma non aventi rilevanza regionale, è reso nel termine di 45 giorni anziché 90.
Vengono disciplinati anche gli eventuali effetti di variante al P.T.C.P. connessi all’approvazione del programma integrato di intervento (deposito della variante presso la Segreteria provinciale, pubblicazione sul BURL, possibilità di osservazioni; controdeduzioni del Consiglio Provinciale, approvazione della variante entro 60 giorni dal deposito degli atti in segreteria, decorsi i quali la variante si intende respinta).
L’art. 2 disciplina gli accordi di programma promossi dalla Regione ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 2/2003, prevedendo che la verifica di compatibilità del progetto di variante con il P.T.C.P. sia resa dalla Provincia direttamente al Comitato per l’accordo di programma.
L’art. 3 detta la norma transitoria, prevedendo che agli accordi di programma comportanti variante urbanistica e promossi, sia dalla Regione sia dagli enti locali, prima dell’entrata in vigore del P.T.C.P. continuano ad applicarsi le procedure di approvazione vigenti al momento della loro promozione, fatta salva l’acquisizione, se non già intervenuta, della verifica di compatibilità con il P.T.C.P..


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