INPS – ASSEGNO FAMILIARE – REDDITI DA COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – PRECISAZIONI DELL’ISTITUTO
INPS – ASSEGNO FAMILIARE – REDDITI DA COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – PRECISAZIONI DELL’ISTITUTO INPS – ASSEGNO FAMILIARE – REDDITI DA COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – PRECISAZIONI DELL’ISTITUTO
Con circolare n. 199/2003, l’Inps ha fornito precisazioni in ordine ai requisiti reddittuali necessari per il diritto all’assegno per il nucleo familiare. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per effetto dell’art. 34 della legge n. 342/2000, è stato introdotto il principio dell’assimibilità dei redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative ai reddititi di lavoro dipendente. Alla luce di tale previsione, l’Istituto ha chiarito che, nel caso di richiesta di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori dipendenti, il reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa può essere sommato a quello da lavoro dipendente al fine di stabilire il requisito del 70 per cento di reddito da lavoro dipendente richiesto dall’art.2, comma 10 della legge n.153/1988. Secondo l’Inps il criterio sopra indicato può trovare applicazione nel computo del reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno al nucleo solo con decorrenza dal 1° luglio 2002, in quanto il reddito da prendere in considerazione è quello conseguito nell’anno 2001, e pertanto il requisito del 70 per cento di reddito da lavoro dipendente si considera raggiunto considerando anche il reddito conseguito con attività coordinata e continuativa. Al contrario, per la corresponsione della prestazione per il periodo 1 gennaio 2002-30 giugno 2002, dovendosi acquisire il reddito familiare dell’anno 2000, i criteri da applicare nel computo di detto reddito sono quelli antecedenti alle modifiche introdotte dalla legge 342/2000.
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