INPS – SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ANNO 2013 – ISTRUZIONI OPERATIVE – CIRCOLARE N. 78/2014 E MESSAGGIO N. 5887/2014
A partire dalle ore 15.00 di mercoledì 9 luglio 2014 alle ore 23.00 di giovedì 7 agosto 2014, potranno essere trasmesse via internet le domande utili a richiedere lo sgravio per l’anno 2013 delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello.
L’applicazione per l’invio delle domande è disponibile tra i “Servizi per aziende e consulenti” all’interno della sezione “Servizi online” del portale Inps.
Con circolare n. 78/2014 e messaggio n. 5887/2014 l’Inps ha comunicato le modalità operative con cui le imprese possono inoltrare all’Istituto le domande per poter accedere allo sgravio contributivo in parola.
Le imprese edili bresciane possono godere dello sgravio sulle somme erogate a titolo di Premio Cantiere, disciplinato dal Contratto Collettivo provinciale di lavoro, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013. Per quanto attiene l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), come noto, nel 2013 – e nel corrente anno 2014 – il Contratto Collettivo provinciale di Brescia a valere per le imprese edili non ne prevede l’erogazione. Peraltro, le imprese che operano fuori provincia – e hanno erogato anche tale voce retributiva – potranno usufruire dello sgravio anche sulle somme erogate a titolo di E.V.R. sommandole a quanto erogato a titolo di Premio di Cantiere.
Lo sgravio contributivo in commento, dapprima introdotto dalla Finanziaria 2008 (Legge n. 247/2007), è stato oggetto di numerosi interventi che ne hanno modificato la disciplina e l’ambito di applicazione. Da ultimo è intervenuto il Decreto Interministeriale del 14 febbraio 2014 che ha fissato, per l’anno 2013, lo sgravio nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita nel medesimo anno 2013. Rinviando al prosieguo della circolare per gli ulteriori approfondimenti, si segnala che l’iter previsto dall’Istituto per poter usufruire dello sgravio si articola nei seguenti tre passaggi:
1) invio, da parte dell’impresa, della domanda di ammissione allo sgravio entro il 7 agosto 2014;
2) comunicazione dell’Inps circa l’ammissione allo sgravio con l’indicazione dell’importo ammesso allo sgravio stesso. Tale comunicazione sarà inviata dall’Inps alle imprese entro i sessanta giorni successivi;
3) recupero dello sgravio, da parte delle imprese ammesse a beneficiarne, in sede di invio delle denunce mensili mediante conguaglio con i contributi dovuti.
Misura dello sgravio contributivo
Per l’anno 2013, il citato Decreto 14 febbraio 2014 prevede la concessione di uno sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello (come specificato) entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori. L’Inps ha chiarito che per “retribuzione contrattuale annua” si deve intendere quella imponibile annua ai fini previdenziali.
L’Istituto ha precisato che il contributo addizionale ASpI dell’1,40% dovuto per i rapporti di lavoro a tempo determinato potrà essere eventualmente ricompreso nel coacervo delle voci su cui opera il beneficio (nei limiti normativamente previsti) solo in relazione alla quota che non sia stata oggetto di recupero.
Per determinare il limite dello sgravio spettante, si dovrà pertanto applicare la percentuale indicata dal Decreto (2,25%) alla retribuzione imponibile annua ai fini previdenziali a valere per l’anno 2013. Successivamente si dovrà procedere al confronto tra il tetto stesso e gli importi erogati sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva territoriale nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013 e dovrà essere utilizzato il minore tra i due importi.
Entro il tetto, come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:
– per l’impresa: sgravio entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate. E’ escluso dallo sgravio il contributo dello 0,30%, versato ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria;
– per il lavoratore: sgravio totale sulla quota contributiva a carico del lavoratore (che è pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro con più di15 dipendenti soggetti alla contribuzione per la cassa integrazione guadagni straordinaria; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo dell’1%, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2013 era euro 45.530,00 che, mensilizzato, è pari ad euro 3.794,00).
Per una più agevole interpretazione si rinvia all’esempio riportato nella circolare Inps n. 51 del 30 marzo 2012, per l’anno 2010, che ha fornito i primi chiarimenti in materia (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 4/2012).
Requisiti delle imprese per beneficiare dello sgravio
Per la fruizione della agevolazione le imprese devono essere in regola con le condizioni previste in materia di regolarità contributiva (cfr. Not. n. 5/2008). Pertanto le imprese:
– devono applicare integralmente la parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi;
– devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili;
– non devono essere state oggetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazioni delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro ovvero deve essere decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc.
La concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata al possesso da parte dei datori di lavoro del documento unico di regolarità contributiva che verrà accertato dall’Istituto. A tal fine si rammenta che le imprese sono tenute, tra l’altro, a trasmettere alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) territorialmente competente una apposita autocertificazione attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (cfr. da ultimo Not. n. 1/2009).
Presentazione della domanda di sgravio
Le aziende dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’Inps, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.
L’applicazione per l’invio delle domande è disponibile tra i “Servizi per aziende e consulenti” all’interno della sezione “Servizi online” del portale Inps.
La domanda dovrà essere trasmessa dalle ore 15.00 di mercoledì 9 luglio 2014 alle ore 23.00 di giovedì 7 agosto 2014.
Al fine di consentire la verifica e l’eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande – già trasmesse – fino alle ore 23,00 di venerdì 8 agosto 2014.
Contenuto della domanda
La domanda dovrà riportare i dati identificativi dell’impresa ed alcune informazioni relative al contratto di secondo livello che prevede le erogazioni soggette allo sgravio oltre all’indicazione della misura dello sgravio.
Per il settore dell’edilizia della provincia di Brescia poiché lo sgravio riguarda il Premio di Cantiere disciplinato dal contratto collettivo provinciale di lavoro le informazioni da indicare sono le seguenti:
a) Data stipula del contratto: 20 dicembre 2012;
b) Tipo di contratto: territoriale;
c) Data validità del contratto dal: 1° gennaio 2013;
d) Data validità del contratto al: 31 dicembre 2013;
e) Ultra attività del contratto: no;
f) Depositario del contratto: Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia;
g) Direzione Territoriale del lavoro di deposito del contratto: Brescia;
h) Data di deposito del contratto: 21 dicembre 2012.
Circa l’ammontare dello sgravio si rammenta che è necessario indicare:
– l’importo annuo complessivo che può essere ammesso allo sgravio: ossia il minore importo tra l’ammontare che si è erogato nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013 e il tetto massimo dello sgravio, pari per l’anno 2013 al 2,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori;
– l’importo dello sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro (abbattimento entro il limite massimo del 25% dell’aliquota datoriale) relativo al periodo per il quale si richiede il beneficio, ossia 1° gennaio – 31 dicembre 2013;
– l’importo dello sgravio sull’intera quota di contribuzione previdenziale a carico del lavoratore con riferimento al medesimo periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013.
Ammissione allo sgravio
Entro sessanta giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, l’Istituto provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.
Il Decreto in parola stabilisce che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto. In altri termini tutte le domande correttamente inoltrate entro i termini previsti saranno accolte.
Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate dalle singole aziende, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito. Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento necessari per l’espletamento della procedura di richiesta dello sgravio in parola.
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