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18.06.2014 - urbanistica

LE PARTI DEL FABBRICATO CHE COSTITUISCONO INTEGRAZIONE E PROSECUZIONE NON COSTITUISCONO VOLUMI TECNICI

(CdS, Sentenza n. 1512 del 31/03/2014).

Il torrino, poiché rappresenta una costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato, determina un aumento della volumetria precedente.
Diversamente «la nozione di «volume tecnico», non computabile nella volumetria, corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima. In sostanza, si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, come possono essere – e sempre in difetto dell’alternativa – quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo».
Nel caso in esame la Soprintendenza aveva negato l’autorizzazione paesaggistica postuma ad alcuni lavori, tra cui la realizzazione di un torrino scala di tre metri quadri perché riteneva che l’opera aveva creato un aumento dei volumi. La Commissione edilizia e l’Ufficio tecnico, al contrario, avevano espresso parere favorevole perché a loro avviso i volumi e le superfici non avrebbero inciso sui parametri urbanistici ma sia il Tar che il Consiglio di Stato respingono il ricorso del proprietario dell’immobile autore dell’intervento.
Il Consiglio di stato dichiara che la realizzazione del torrino è da considerare come sopraelevazione che comporta un incremento volumetrico dell’immobile e ha determinato una modifica delle facciate con una alterazione dei prospetti dell’edificio. In tale fattispecie l’Amministrazione ha stimato l’opera , nella sua discrezionalità tecnica, come non paesisticamente compatibile.
Quanto poi all’oggetto della valutazione paesaggistica nel contesto del procedimento di sanatoria edilizia, il parere dell’Amministrazioni statale preposta alla tutela del paesaggio ha natura e funzioni simili a quelle esercitate in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Sicché è del tutto autonoma dalla valutazione fatta dalle autorità competenti (usualmente, il Comune) per la qualificazione urbanistica.
«Ne consegue» prosegue il Consiglio di Stato «che il provvedimento impugnato era congruamente motivato, in relazione al contrasto dell’intervento con i limiti posti dall’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che precludono l’eccezionale possibilità dell’autorizzazione paesaggistica postuma».


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