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30.05.2014 - tributi

FATTURAZIONE ELETTRONICA – PRECISAZIONI

La Circolare congiunta 31 marzo 2014, n.1 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze e del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce le prime linee guida sull’applicabilità di tale modalità di fatturazione.
Pubblichiamo di seguito alcuni documenti di approfondimento predisposti dall’ANCE .

A) FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA P.A.– SPECIFICHE TECNICHE SDI E IPA
Sono state rese note le specifiche tecniche relative, rispettivamente, al Sistema di Interscambio (SdI – www.fatturapa.gov.it), che consente di procedere all’invio delle fatture elettroniche, ed all’Indice della Pubblica Amministrazione (IPA – www.indicepa.gov.it), che identifica gli uffici della P.A. deputati in via esclusiva alla ricezione delle stesse, mediante un apposito codice.
Le specifiche tecniche, che tengono conto dei chiarimenti forniti dalla Circolare congiunta n.1 del 31 marzo 2014[1],prevedono, in estrema sintesi,
■ per quel che riguarda il SdI[2], le modalità di:
– accreditamento del cedente/prestatore per l’interazione con il SdI, che può avvenire tramite uno o più canali di trasmissione e comunicazione, quali:
► l’acquisizione di una casella di posta elettronica certificata – PEC, ovvero di un analogo indirizzo di posta, da cui risulti la data di invio e ricezione dei messaggi;
► la sottoscrizione di un accordo di servizio tra il soggetto che emette la fattura (cedente/prestatore) e il SdI, al fine di regolare sia il flusso telematico tra questi ed il medesimo SdI, sia l’insieme telematico delle informazioni relative alle notifiche ed alle ricevute;
► l’identificazione, attraverso il codice fiscale e la password, rilasciati dai Sistemi Entratel o Fisconline, nel caso in cui il cedente/prestatore intenda utilizzare il servizio telematico disponibile sul sito internet www.fatturapa.gov.it, per la trasmissione della fattura;
– emissione e trasmissione delle fatture elettroniche basata sui seguenti passaggi:
► predisposizione della fattura a cura del cedente/prestatore, che deve contenere i dati riportati nell’Allegato A del D.M. 55/2013, ossia le informazioni richieste ai sensi degli artt.21 e 21-bis del D.P.R. 633/1972 (cd. “Decreto IVA”), integrati per tenere conto delle procedure informatiche (tra i quali il codice identificativo dell’ufficio della P.A. deputato a ricevere le fatture elettroniche);
► trasmissione della fattura al SdI, utilizzando i diversi canali disponibili, tra cui la PEC, i meccanismi di web service ovvero il sistema telematico del sito internet www.fatturapa.gov.it;
– gestione delle ricevute e delle notifiche.
In particolare, a seconda dell’esito, positivo o negativo, dell’invio al Sistema, ovvero dell’inoltro alla P.A. delle fatture, viene rilasciata una ricevuta o una notifica, attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione delle medesime fatture.
Le nuove specifiche tecniche del SdI saranno operative dal prossimo 6 maggio 2014;
■ relativamente all’IPA[3], indicazioni relative a:
► data di avvio del servizio di identificazione dei singoli uffici della P.A..
In particolare, il nuovo campo del portale sarà disponibile dal 2 maggio 2014, e riporterà la data a partire dalla quale l’ufficio della P.A. dovrà ricevere fatture elettroniche[4];
► ufficio “centrale” di fatturazione elettronica, a cui è attribuito il codice “Uff_eFatturaPA”, nell’ipotesi in cui non sia possibile rilevare un codice ufficio univoco della P.A..
Al riguardo, viene precisata la permanenza, per ogni singola P.A., di tale ufficio per almeno 12 mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, a seconda della P.A. interessata (ossia almeno fino al 6 giugno 2015, ovvero 6 giugno 2016);
► procedura di attivazione, aggiornamento, eliminazione dei codici ufficio, con i relativi obblighi di comunicazione ai cedenti/prestatori della P.A..
A tal riguardo, è stato predisposto un fac-simile di lettera da inviare ai cedenti/prestatori, a cura delle singole P.A., con l’indicazione dei propri codici ufficio.
Come noto, tali ulteriori modalità applicative si aggiungono al D.M. 3 aprile 2013, n.55 ed alla citata C.M. 1/2014, che completano la disciplina normativa e di prassi relativa alla fatturazione elettronica, introdotta, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), dall’art.1, co. 209-214, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008).

Note:

[1] Cfr. C.M. 1/2014.
[2] Si tratta delle specifiche tecniche operative in attuazione delle regole tecniche di cui all’Allegato B del D.M. 3 aprile 2013, n.55.
[3] Le specifiche tecniche IPA sono state redatte in attuazione di quanto previsto nell’Allegato D al D.M. 3 aprile 2013, n.55.
[4] Si tratta, come noto, della data del 6 giugno 2014 per i Ministeri, le Agenzia fiscali e gli Enti di previdenza, del 6 giugno 2015 per le altre P.A., ad eccezione delle Amministrazioni locali, ovvero della data di avvio anticipato della fatturazione elettronica, previo accordo della P.A. con i propri cedenti/prestatori.

B) FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA P.A.– C.M. 1/2014
Come noto, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), l’art.1, co. 209-214 della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) prevede l’introduzione graduale:
■ dell’obbligo di fatturazione, in forma elettronica, delle operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni.
In particolare, la fattura elettronica diventerà obbligatoria:
– dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, come individuati da uno specifico elenco ISTAT;
– dal 6 giugno 2015, per le fatture emesse nei confronti delle altre P.A.(ad es. la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ad eccezione delle Amministrazioni locali (ad es. i comuni)[1].
■ del duplice divieto, da parte della P.A., di accettazione di fatture emesse in forma cartacea e di pagamento delle stesse.
Viene previsto, in merito, un sistema di invio “indiretto” della fattura elettronica, mediante una piattaforma elettronica (Sistema di Interscambio – SdI)[2], che raccoglierà le fatture e provvederà ad inoltrarle alla P.A. competente.
In attuazione delle citate disposizioni della legge Finanziaria 2008 è successivamente intervenuto il D.M. 3 aprile 2013, n.55 (in vigore dal 6 giugno 2013)[3].
Si evidenzia, a tal riguardo, che nel D.M. 55/2013 è contenuta una schematizzazione del meccanismo di trasmissione e ricezione della fattura elettronica.
Al riguardo, si evidenzia che le imprese, obbligate ad emettere, dal 6 giugno 2014, le fatture elettroniche, da trasmettere attraverso il nuovo Sistema di Interscambio, possono trovare tutte le modalità operative sul sito istituzionale www.fatturapa.gov.it che dedica, peraltro, un’apposita sezione agli adempimenti a cui sono tenuti i cedenti/prestatori.
Si sottolinea, ad ogni buon fine, che l’utilizzo della fatturazione elettronica fa salve le disposizioni relative ai termini di pagamento e alla decorrenza degli interessi moratori, previste dal codice dei contratti pubblici e dal decreto legislativo n.192/2012.
Per completezza, si precisa, infine, che, per le operazioni nelle quali il committente non sia una P.A. (ad es. contratti di appalto privati), resta ferma la fatturazione in forma cartacea.

Note:

[1] Per quel che riguarda, infatti, le prestazioni eseguite nei confronti delle Amministrazioni locali, gli obblighi di fatturazione elettronica vengono demandati ad uno specifico Decreto ministeriale.
[2] La creazione della piattaforma informatica è stata prevista con il D.M. 7 marzo 2008 (in attuazione dell’art.1, co.212, della legge 244/2007).
[3] Si tratta di un Decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata.

C) FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA P.A.– DOSSIER ANCE
Si segnala che l’ANCE ha predisposto il Dossier sulla fatturazione elettronica nei confronti della P.A., alla luce delle ulteriori indicazioni operative emanate dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
Si tratta, in particolare, delle specifiche tecniche relative, rispettivamente, al Sistema di Interscambio (SdI – www.fatturapa.gov.it)[1], che consente di procedere all’invio delle fatture elettroniche, ed all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – www.indicepa.gov.it), che identifica gli uffici della P.A. deputati in via esclusiva alla ricezione delle stesse, mediante un apposito codice.
Le specifiche tecniche tengono conto della Circolare congiunta 31 marzo 2014, n.1 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze e del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha fornito le prime linee guida sull’applicabilità di tale modalità di fatturazione.
Come noto, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), l’art.1, co. 209-214 della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) prevede l’introduzione graduale:
■ dell’obbligo di fatturazione, in forma elettronica, delle operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni.
In particolare, la fattura elettronica diventerà obbligatoria:
– dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, come individuati nell’elenco ISTAT, allegato in estratto;
– dal 6 giugno 2015, per le fatture emesse nei confronti delle altre P.A.(ad es. la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ad eccezione delle Amministrazioni locali (ad es. i comuni)[2].
■ del duplice divieto, da parte della P.A., di accettazione di fatture emesse in forma cartacea e di pagamento delle stesse.
In attuazione delle citate disposizioni della legge Finanziaria 2008 è successivamente intervenuto il D.M. 3 aprile 2013, n.55 (in vigore dal 6 giugno 2013)[3].
Si evidenzia, a tal riguardo, che nel D.M. 55/2013 è contenuta una schematizzazione del meccanismo di trasmissione e ricezione della fattura elettronica.
Alla luce delle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche SdI ed IPA, l’ANCE ha provveduto a predisporre un Dossier operativo relativo alla nuova disciplina della fatturazione elettronica.
Al riguardo, si ricorda che le imprese, obbligate ad emettere, dal 6 giugno 2014, le fatture elettroniche, da trasmettere attraverso il nuovo Sistema di Interscambio, possono trovare tutte le modalità operative sul sito istituzionale www.fatturapa.gov.it che dedica, peraltro, un’apposita sezione agli adempimenti a cui sono tenuti i cedenti/prestatori.
Si sottolinea, ad ogni buon fine, che l’utilizzo della fatturazione elettronica fa salve le disposizioni relative ai termini di pagamento e alla decorrenza degli interessi moratori, previste dal codice dei contratti pubblici e dal D.Lgs. 192/2012.
Per completezza, si precisa che, per le operazioni nelle quali il committente non sia una P.A. (ad es. contratti di appalto privati), resta ferma la fatturazione in forma cartacea.

Note:

[1] La creazione della piattaforma informatica SdI è stata prevista con il D.M. 7 marzo 2008 (in attuazione dell’art.1, co.212, della legge 244/2007).
[2] Per quel che riguarda, infatti, le prestazioni eseguite nei confronti delle Amministrazioni locali, gli obblighi di fatturazione elettronica vengono demandati ad uno specifico Decreto ministeriale.
[3] Si tratta di un Decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata.

 


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