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30.05.2014 - urbanistica

ROULOTTES E CASE MOBILI SE UTILIZATE COME ABITAZIONI NECESSITANO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

(Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 26 febbraio 2014 n. 9268)

La Corte di Cassazione ha precisato che ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di strutture mobili allorché esse non abbiano carattere precario. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.e.5) d.P.R. n. 380/01 le roulotte e le case mobili rientrano tra i manufatti leggeri, prefabbricati, per la cui installazione è necessario il preventivo ottenimento del permesso di costruire se utilizzati come abitazioni, e non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee.
La tipologia dei manufatti non depone infatti per la temporaneità della realizzazione; temporaneità che implica il montaggio e la rimozione del manufatto allorché le esigenze appunto temporanee, nella specie legate alla durata della stagione turistica, siano cessate.
Nel caso in esame si trattava di case mobili poggiate su mattoni, cavalletti e ruote, collegate stabilmente e permanentemente alle reti di distribuzione idrica e del gas ed alla rete di collettamento fognario. La Suprema Corte ha ritenuto che tali unità abitative configurano una lottizzazione materiale, posto che l’art. 3, comma 1, lett. e.5) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia) qualifica come «nuove costruzioni» le strutture abitative mobili se idonee a trasformare in modo durevole il territorio.


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