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18.04.2014 - lavoro

INPS – DURC – BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI – NUOVA PROCEDURA PER IL RILASCIO – MESSAGGIO N. 2889/2014

Si informa che l’Inps, con messaggio n. 2889/2014, che si riproduce in calce per la parte di immediato interesse alla presente nota, ha comunicato che, dal mese di aprile 2014, viene cambiato il processo di gestione del cosiddetto “DURC interno”.
Si rammenta a tal proposito che quando ci si riferisce al “Durc interno” si indica il Documento di regolarità contributiva (DURC) per la richiesta di benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
Inoltre ai sensi dell’art. 3, co. 4, del Decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007 l’Inps, per i benefici di propria competenza, deve verificare i presupposti per il rilascio del Documento in parola senza emettere il documento formale sostituendolo quindi con un sistema di segnalazione degli esiti.
Con il messaggio in parola, l’Istituto ha diramato le modalità operative con cui verificherà la regolarità contributiva con cadenza mensile segnalandone l’esito alle Imprese nel Cassetto previdenziale presente nei servizi online per aziende e consulenti del sito www.inps.it, tramite l’accensione di un semaforo contraddistinto da tre differenti colori.
In particolare:
semaforo verde che indica regolarità contributiva (DURC Interno positivo) con conseguente possibilità di fruire dei benefici per il mese per cui è attivo il semaforo verde e per i tre mesi successivi (in virtù della nuova durata del DURC positivo pari a 4 mesi) a prescindere dal fatto che, nel frattempo, insorga una situazione di irregolarità.
Semaforo rosso che indica irregolarità contributiva (DURC Interno negativo) con conseguente impossibilità per il datore di lavoro di godere dei benefici che altrimenti gli competerebbero, impossibilità che riguarda solo il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo rosso.
Semaforo giallo che indica la temporanea irregolarità contributiva per la quale verrà inviato alle aziende via PEC un invito a regolarizzare entro 15 giorni la posizione contributiva con l’indicazione delle irregolarità riscontrate; se l’irregolarità viene sanata nei termini il semaforo si trasforma in verde per il mese di cui trattasi e per i 3 successivi; se l’irregolarità non viene sanata il semaforo si trasforma in rosso per il solo mese di riferimento. Se il datore di lavoro regolarizza in ritardo, si genera una regolarità contributiva per il nuovo mese considerato e per i tre mesi successivi, ma rimangono definitivamente preclusi i benefici relativi al mese per il quale si era precedentemente generato il semaforo rosso.
Nel caso in cui il datore di lavoro esponga il beneficio contributivo nella denuncia di un mese contrassegnato da semaforo rosso (semaforo rosso che si accende per non aver sanato le irregolarità precedentemente segnalate con semaforo giallo), verrà spedita al datore di lavoro una nota di rettifica per il recupero dei benefici indebitamente fruiti che non potrà essere annullata sanando l’originaria irregolarità contributiva, in quanto la nota di rettifica sui benefici contributivi non costituirà più un “avvertimento” (che sarà invece rappresentato dal semaforo giallo).

Prima applicazione della nuova modalità
La prima verifica di DURC interno verrà effettuata dall’Istituto durante il mese di aprile 2014, e riguarderà anche la conferma delle irregolarità accertate a partire da gennaio 2008, per le quali era stata sospesa la spedizione delle note di rettifica per il recupero dei benefici indebitamente fruiti.
Nei confronti dei datori di lavoro che, ad aprile 2014, presentano situazioni di irregolarità, accertate a partire da gennaio 2008 e tuttora sussistenti, verrà acceso all’interno del Cassetto previdenziale aziende un semaforo giallo sul mese di aprile 2014 e contemporaneamente verrà inviato via PEC al datore di lavoro l’invito a regolarizzare entro 15 giorni con l’indicazione delle irregolarità riscontrate.
Se la regolarizzazione non verrà effettuata, il semaforo rosso si accenderà sia per il mese di aprile 2014, sia per i mesi precedenti a decorrere dal mese in cui si era verificata l’irregolarità, con conseguente successiva spedizione della nuova nota di rettifica “rigenerata” e non più sanabile.
Se l’irregolarità verrà sanata, si accenderà il semaforo verde per aprile 2014, i tre mesi successivi e, per i mesi precedenti, a partire dal mese in cui si era verificata l’irregolarità in poi.

Periodo di validità del Durc interno
L’Inps sottolinea che la validità di 120 giorni del “Durc interno” positivo, al fine della fruizione dei benefici contributivi connessi, viene attribuita a decorrere dai benefici di competenza del mese di agosto 2013 (mese in cui è entrato in vigore l’articolo 31, comma 8 ter, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con Legge 9 agosto 2013, n. 98). Per i periodi precedenti si conferma la validità di 30 giorni.

Note di rettifica con l’introduzione della nuova procedura di gestione contributiva
L’Istituto informa altresì che è stata aggiornata anche la procedura di elaborazione delle note di rettifica.
Dalla prima settimana del mese di marzo sono visibili all’interno del Cassetto previdenziale aziende le note di rettifica, la cui visualizzazione era stata sospesa dall’Istituto per motivi tecnici.
Le note di rettifica saranno poi spedite secondo il seguente calendario:
– 15 maggio 2014: le note di rettifiche relative alle denunce contributive di competenza fino a marzo 2013;
– 16 giugno 2014: le note di rettifiche relative alle denunce contributive di competenza da aprile a luglio 2013;
– 15 settembre 2014: le note di rettifiche relative alle denunce contributive di competenza da agosto 2013 a maggio 2014 nonché le note di rettifica relative agli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste della cosiddetta piccola mobilità (ai sensi della Legge 19 luglio 1993, n. 236).
Le note di rettifica dal mese di giugno 2014 in poi saranno spedite 60 giorni dopo che saranno state rese visibili all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

Inps

Roma, 27 febbraio 2014

Messaggio n. 2889

Oggetto: nuovo sistema di gestione del “DURC interno”, per l’individuazione e la contestazione delle situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Emissione delle note di rettifica con la nuova procedura di Gestione contributiva (DM2013).

1. La nuova gestione del “DURC interno”.
Come è noto, l’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, subordina i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, – tra l’altro – al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cosiddetto DURC).
L’articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 ottobre 2007,  prevede che l’INPS  – per i benefici di propria competenza – verifica i presupposti per il rilascio del DURC, senza emettere il Documento “formale” previsto dall’articolo 4 del decreto stesso; il DURC “formale” è sostituito da un sistema di segnalazione degli esiti della verifica (cosiddetti SEMAFORI) che danno luogo al cosiddetto “DURC interno”  nell’ambito del “Cassetto previdenziale Aziende”; il “semaforo verde” indica una situazione compatibile con il godimento dei benefici, mentre il “semaforo rosso” indica una situazione incompatibile con il godimento dei benefici.
L’articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale citato prevede altresì che – in mancanza dei requisiti di regolarità – l’INPS emetta un DURC negativo, solo dopo aver inutilmente invitato il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni.
Conformemente alle norme di legge e regolamentari citate, è stato innovato il processo di gestione del DURC interno; tale nuovo sistema, che sarà operativo a decorrere dal mese di aprile 2014, può essere così descritto.
La richiesta del DURC interno viene ora effettuata dall’Istituto, in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva e non è più effettuata dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa al mese in cui sono richiesti i benefici stessi.
Con frequenza mensile (approssimativamente verso la metà di ogni mese di calendario e fatto salvo quanto viene detto più avanti circa la validità quadrimestrale del DURC interno positivo), i sistemi informativi centrali interrogano gli archivi elettronici dell’Istituto per rilevare eventuali situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici.

Rilevazione immediata di regolarità
Nell’ipotesi in cui non siano rilevate situazioni di irregolarità, viene immediatamente attivata all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione positiva (Semaforo verde), che assume il significato di DURC interno positivo.
Ne consegue che il datore di lavoro può godere dei benefici che competerebbero – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici – per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo verde; in attuazione dell’articolo 31, comma 8 ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98) il DURC interno positivo consente anche il godimento dei benefici che competerebbero per i tre mesi successivi, a prescindere se – nel frattempo – insorga una situazione di irregolarità; tale validità quadrimestrale del DURC interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla immediata contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi.

Rilevazione iniziale di irregolarità
Nell’ipotesi in cui vengano rilevate situazioni di irregolarità, si attiva all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione di allarme temporaneo (Semaforo giallo) e contemporaneamente viene inviata al datore di lavoro (e a chi lo rappresenta per gli adempimenti previdenziali) una  comunicazione (detta “preavviso di DURC interno negativo”) – mediante posta elettronica certificata (PEC) -, recante:
– l’indicazione delle irregolarità riscontrate;
– l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni;
– l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato un  DURC interno negativo.
Qualora il datore di lavoro regolarizzi la propria posizione o sia accertata l’insussistenza delle irregolarità, i sistemi informativi centrali –con l’ intervento, quando necessario, degli operatori di sede – attivano all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione positiva (Semaforo verde), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno positivo.
Ne consegue che il datore di lavoro può godere dei benefici che competerebbero – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici – per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo verde; anche in questo caso il DURC interno positivo consente inoltre il godimento dei benefici che competerebbero nei tre mesi successivi, a prescindere se – nel frattempo – insorga una situazione di irregolarità; anche in questo caso la validità quadrimestrale del DURC interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi.
Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda a regolarizzare la propria posizione, i sistemi informativi centrali attivano all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione negativa (Semaforo rosso), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno negativo.
Ne consegue che il datore di lavoro, per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo rosso, non può godere dei benefici che altrimenti gli competerebbero in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici.
Tale esclusione riguarda solo il mese per cui è generato il Semaforo rosso, poiché per il mese successivo i sistemi informativi centrali innescano nuovamente la richiesta di DURC interno e la sequenza delle operazioni descritte.
Se l’irregolarità persiste ovvero ne insorgono di nuove, si attiva la segnalazione di allarme (Semaforo giallo) e viene nuovamente inviato – sempre tramite PEC – il preavviso di DURC interno negativo.
Se il datore di lavoro regolarizza, si genera un DURC interno positivo sul nuovo mese considerato; tale DURC consente il godimento dei benefici anche per i tre mesi successivi, mentre rimangono definitivamente preclusi i benefici relativi al mese per il quale si era precedentemente generato il DURC interno negativo.
In allegato al presente messaggio sono riportate alcune esemplificazioni inerenti il nuovo sistema descritto (all. n. 1).
Le indicazioni fornite per la gestione del DURC interno con precedenti circolari e messaggi continuano ad essere valide, se non sono in contrasto con il nuovo sistema delineato e con le indicazioni fornite in questo messaggio.
Verranno successivamente forniti i dettagli di funzionamento del nuovo sistema.

2. Prima applicazione del nuovo sistema di gestione del DURC interno.
Il nuovo sistema di gestione del DURC interno provvederà anche a confermare o definitivamente escludere i benefici pregressi, relativi ai mesi per i quali era stata sospesa la spedizione delle note di rettifica ex art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Come già chiarito, la prima richiesta di DURC interno verrà effettuata direttamente dall’Istituto alla metà del mese di aprile 2014, avviando la sequenza di operazioni illustrate nel paragrafo precedente.
Nei confronti dei datori di lavoro che – a quella data – risulteranno regolari, i sistemi informativi centrali accenderanno, all’interno del Cassetto previdenziale aziende, un semaforo verde sui mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2014; l’accensione del semaforo equivale a generazione di DURC interno positivo per i benefici che competeranno per i suddetti mesi.
Nei confronti dei datori di lavoro che – a quella data – presentano situazioni di irregolarità, accertate a partire da gennaio 2008 (data di entrata in vigore del “DURC interno”) e tuttora sussistenti, verrà acceso all’interno del Cassetto previdenziale aziende un semaforo giallo sul mese di aprile 2014 e contemporaneamente verrà inviata al datore di lavoro (e a chi lo rappresenta per gli adempimenti previdenziali) una  comunicazione (detta “preavviso di DURC interno negativo”) – mediante posta elettronica certificata -, recante:
– l’indicazione delle irregolarità riscontrate, ancora sussistenti;
– l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni;
– l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato un  DURC interno negativo.
Nell’eventualità in cui il datore di lavoro non regolarizzi la propria posizione:
– si accenderà il semaforo rosso sul mese di aprile 2014 (equivalente a DURC interno negativo su aprile 2014); il datore di lavoro non potrà godere, per il mese aprile 2014, dei benefici che altrimenti gli competerebbero – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici -;
– si consolideranno i semafori rossi precedentemente accesi, con le logiche elaborative pregresse, sui mesi anteriori ad aprile 2014, per i quali non sono state spedite le note di rettifica recanti la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; in relazione a tali mesi rimarrà definitivamente preclusa la possibilità di godere dei benefici.
Le situazioni di irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici sono riepilogate all’interno del Cassetto previdenziale aziende, nella sezione “Regolarità contributiva”.
All’interno di tale sezione, le irregolarità sono così raggruppate:

 

 

(dicitura
presente
nel cassetto)

(significato principale)

DM10
non trasmesso
mancato invio del DM10 o dell’Uniemens;
F24 non
presente
omesso versamento della contribuzione dovuta
Importo minore del dovuto versamento di parte della contribuzione dovuta
Inadempienza aperta omissione contributiva registrata nell’archivio recupero crediti dell’Inps
Inadempienza iscritta a ruolo non notificata omissione contributiva registrata nell’archivio recupero crediti dell’INPS, iscritta a ruolo/ oggetto di avviso di addebito ma non ancora notificata
Cartella
non riscossa
omissione contributiva iscritta a ruolo/ oggetto di avviso di addebito e notificata

 

A decorrere dai benefici che competerebbero per il mese di agosto 2013 (mese in cui è entrato in vigore l’articolo 31, comma 8 ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98, citato nel paragrafo precedente) – viene attribuito al DURC interno positivo validità quadrimestrale (cfr. III° esempio di allegato n.2).
Fino al periodo di competenza marzo 2014, le situazioni d’irregolarità rilevanti per la non spettanza dei benefici sono solo quelle afferenti la stessa posizione contributiva (matricola dell’area DM) sulla quale i benefici vengono esposti.
A partire dal mese di competenza aprile 2014, nell’ipotesi in cui a un datore di lavoro – univocamente individuato con il codice fiscale – siano associate più posizioni contributive (ovvero matricole dell’”area DM”), rileveranno tutte le situazioni d’irregolarità riferite a quel datore di lavoro, anche se afferenti una posizione contributiva (matricola dell’”area DM”) diversa da quella su cui viene esposto il beneficio.
Al fine di agevolare i datori di lavoro e chi li rappresenta negli adempimenti previdenziali, nell’individuazione delle irregolarità che – se non sanate – potranno determinare il disconoscimento dei benefici pregressi e correnti, è stata attivata una nuova sezione del Cassetto previdenziale aziende, denominata “Evidenze su posizioni”; all’interno di tale sezione sono state  rilasciate alcune funzionalità che consentono di visualizzare le irregolarità pendenti, che sono incompatibili con i benefici.
Le singole situazioni di irregolarità sono aggregabili per codice fiscale del contribuente, per posizione contributiva, per tipo di irregolarità.
Le informazioni visualizzate corrispondono ai dati comunque visualizzabili in altre sezioni del Cassetto (“Regolarità contributiva”, “Crediti/ inadempienze”, “Iscrizione a ruolo”, eccetera).
In allegato al presente messaggio sono esemplificati alcuni casi di transizione al nuovo sistema di gestione del DURC interno  (allegato n. 2).

3. Emissione delle Note di rettifica con la nuova procedura di Gestione contributiva (DM2013)
Nella prima settimana del mese di marzo sarà rilasciata, nell’ambito del nuovo processo reingegnerizzato di gestione delle denunce contributive, anche la procedura di gestione delle note di rettifica.
Saranno contestualmente visualizzate all’interno del Cassetto previdenziale aziende le note di rettifica, la cui visualizzazione era stata sospesa dall’avvio delle operazioni di reingegnerizzazione.
L’arretrato accumulato rende necessario prevedere un tempo congruo, durante il quale le Sedi, i datori di lavoro e i loro eventuali intermediari si confrontino per risolvere le situazioni formali o sostanziali che hanno generato le suddette note di rettifica; è auspicabile il massimo sforzo finalizzato a evitare l’appesantimento dell’attività amministrativa – che seguirebbe all’invio di note di rettifica che poi dovrebbero essere annullate –ovvero i disagi conseguenti a  notifica di addebiti insussistenti.
Le note di rettifica in esame saranno, quindi, spedite secondo il seguente calendario:
– le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza fino a marzo 2013 saranno spedite il 15.05.2014;
– le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza aprile – luglio 2013 saranno spedite il 16.06.2014 ;
– le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza agosto 2013 – maggio 2014 saranno spedite il 15.09.2014.
In relazione alla data di spedizione indicata saranno calcolate le sanzioni connesse agli addebiti contributivi contenuti nelle note di rettifica.
Le note di rettifica recanti –  insieme all’eventuale altro – gli addebiti contributivi relativi agli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’articolo  4, comma 1, del decreto legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetta piccola mobilità) saranno spedite il 15.09.2014,  a prescindere dal mese cui si riferiscono (si tratta per lo più di note di rettifica relative ai codici tipo contribuzione P5, P6, P7, S1, S2, S3); infatti l’Istituto – pur ritenendo, in via cautelare, non spettanti gli incentivi suddetti – ha disposto – in attesa dei definitivi chiarimenti ministeriali –  la sospensione delle iniziative volte al recupero degli addebiti contributivi corrispondenti (cfr. circolare n. 150 del 25 ottobre 2013).
La visualizzazione delle note di rettifica relative al mese di dicembre 2013 avverrà nella prima settimana di marzo 2014; relativamente ai mesi successivi, le eventuali note di rettifica saranno visualizzabili all’interno del Cassetto, in corrispondenza con la conclusione delle fasi elaborative centrali di calcolo delle denunce contributive (usualmente una denuncia contributiva è sottoposta alla fase di elaborazione interna per il calcolo nella seconda decade del mese successivo al mese in cui scade il termine di invio della denuncia stessa; ad esempio, la denuncia contributiva relativa al mese di febbraio 2014 deve essere inviata entro il 31 marzo 2014 ed è presumibile che  venga elaborata per il calcolo intorno al 10 del mese di  aprile 2014).
La spedizione delle note di rettifica relative ai mesi da dicembre 2013 a maggio 2014 avverrà il 15 settembre 2014; le note di rettifica dal mese di giugno 2014 in poi saranno spedite secondo la prassi consueta (60 giorni dopo che siano state rese visibili all’interno del Cassetto previdenziale aziende).

Note di rettifica con la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 296 del 2006”
Nell’ambito del sistema pregresso di gestione del DURC interno, la nota di rettifica con la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” svolgeva una duplice funzione: da un lato avvisava il datore di lavoro che sussistevano delle irregolarità incompatibili con il godimento dei  benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale; dall’altro quantificava l’addebito contributivo che si sarebbe dovuto pagare, per l’eventualità che le situazioni di irregolarità non venissero sanate.
Nel nuovo sistema di gestione del DURC interno le note di rettifica con la suddetta causale cessano di svolgere la prima funzione, mentre la seconda funzione (di contestazione dell’addebito) rimane ed è resa coerente con il mutato contesto operativo.
Il compito di avvisare che sussistono delle irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici è affidato ad una distinta comunicazione, denominata “preavviso di DURC interno negativo” (cfr. il paragrafo 1 di questo messaggio).
Le nuove note di rettifica con la causale “addebito art. 1 …” svolgeranno il compito di contestare al datore di lavoro che non spetta il beneficio, che il datore di lavoro abbia eventualmente esposto nella denuncia contributiva per il mese cui si riferiva il nuovo DURC interno negativo, pur non avendo sanato le irregolarità precedentemente segnalate con il “preavviso di DURC interno negativo”.
Pertanto, la nota di rettifica ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, che contesta la mancata spettanza dei benefici di legge non potrà più essere annullata, anche se nel frattempo il datore di lavoro abbia sanato l’originaria irregolarità.
La nuova configurazione riguarda sia le note di rettifica relative alle denunce di competenza   aprile 2014 sia le note di rettifica relative a mesi precedenti.
Per il mese di aprile 2014 le eventuali rettifiche del nuovo tipo con “addebito art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006” saranno visibili (all’interno del Cassetto previdenziale aziende) nella seconda decade di giugno 2014 e saranno notificate il 15 settembre 2014.
Per i mesi anteriori ad aprile 2014 verranno rigenerate note di rettifica con “addebito art. 1, co.1175, l.296/2006” del nuovo tipo; queste saranno calcolate e rese visibili nel Cassetto intorno al 15 maggio 2014; avranno come data di spedizione il 15 settembre 2014.
In allegato al presente messaggio è esemplificato un caso di nuova rettifica con la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” (allegato n. 3).

4.   Indicazioni operative per le Sedi.

… omissis…

Inps_messaggio n° 2889/2014

 


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