INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE 2013 – RIDUZIONE 11,50% – AGGIORNAMENTO CODICI – CIRCOLARE N. 1147/2014
Si informa che l’Inail, con circolare n. 1147 del 14 febbraio 2014, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente, ha fornito un riepilogo delle riduzioni applicabili ai premi assicurativi, in scadenza al 16 maggio 2014, sia a titolo di regolazione 2013 che di rata 2014. Inoltre, con la medesima nota, l’Istituto ha reso noti i codici aggiornati relativi alle agevolazioni introdotte dalla L. n. 92/2012.
A tal proposito si rammenta che si è in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale sulla riduzione dei premi Inail, così come previsto dall’art. 1, co. 128, della L. n. 147/13 (cfr. Not. N. 1/2014 e circolare del Collegio n. 73 del 5/2/2014) che, come noto, ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2014, una diminuzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014,
Riduzione dell’ 11,50% per il settore edile
Con riferimento al settore edile, è stata confermata la riduzione pari all’11,50% prevista dall’art. 29 del D.L. n. 244/95, applicabile alla sola regolazione 2013. Al riguardo, l’Inail ha ricordato che a tale beneficio hanno accesso i datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che hanno presentato il “modello di autocertificazione sconto edile” attestante l’assenza di condanne per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Fermo restando l’ulteriore obbligo per le imprese che accedono per la prima volta a tale beneficio e per le imprese che, pur avendone beneficiato in passato, presentano modifiche rispetto a quanto già comunicato, di inviare il modulo di autocertificazione alla DTL circa l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro o il decorso del periodo relativo a ciascun illecito, per essere ammessi al beneficio, i datori di lavoro devono indicare, nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “retribuzioni soggette a sconto”, il “tipo” codice “1”, nonché l’importo delle retribuzioni a cui viene applicata l’agevolazione.
Codici identificativi per le riduzioni applicabili
Con riferimento ai codici identificativi delle riduzioni relative alle retribuzioni totalmente e parzialmente esenti, da indicare nel modello di dichiarazione delle retribuzioni, a seguito dei nuovi incentivi previsti per l’assunzione di “over 50” e donne introdotti dall’art. 4, co. 8-11 della L. n. 92/12, i datori di lavoro aventi diritto al 50% di riduzione dei premi sono tenuti ad indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti, il codice come da tabella anch’essa allegata, nonché le specifiche retribuzioni. L’inserimento di tali dati equivale ad una domanda di ammissione alle riduzioni, condizionata dal possesso dei requisiti di regolarità contributiva.
Si rammenta infine che il servizio di invio telematico delle dichiarazioni delle retribuzioni sarà reso disponibile successivamente all’emanazione del Decreto del Ministero del Lavoro, che stabilirà la riduzione percentuale dei premi prevista dalla Legge di Stabilità 2014.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941