L’UTILE DI IMPRESA PUO’ ESSERE ESIGUO MA NON PARI A ZERO
(Consiglio di Stato sez. V 13/3/2014 n. 1176)
3. Quanto all’esiguità dell’utile, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate nelle gare di appalto, si deve ribadire che non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 215 e Sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206), tenuto anche conto che non sono emersi elementi che suggeriscono l’insufficienza dell’utile ad assicurare, per l’esiguità di ulteriori fonti di reddito, il mantenimento delle due società aggiudicatarie e che l’adeguatezza di un’offerta deve essere comunque valutata nella sua globalità, non potendo essere desunta da tale singolo elemento.
(TAR Puglia Bari sez. II 14/3/2014 n. 347)
Pur non potendosi fissare una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell’appaltatore debba considerarsi per definizione incongrua, l’offerta deve tuttavia risultare seria e non animata dall’intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle obbligazioni contrattuali, mentre l’offerta che prevede un utile pari a zero risulta inammissibile (T.A.R. Toscana Sez. I, 425 del 19 marzo 2013; Cons. Stato Sez. IV, 4206 del 23 luglio 2012); infatti, l’interesse del committente pubblico a confidare nella regolare esecuzione di un servizio è prevalente su quello dell’impresa a eseguire comunque (e cioè, anche in perdita o con utile aziendale pari a zero) un appalto al fine di acquisire esperienza professionale e fatturato da utilizzare in vista della partecipazione a future gare; pertanto, gli appalti pubblici devono essere affidati a un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, inducendo le acquisizioni in perdita a una negligente esecuzione e a un probabile contenzioso (T.A.R. Milano Sez. I, 5164 del 26 novembre 2009; Cons. Stato Sez. VI, 2384 del 20 aprile 2009), non bastando, a giustificare l’utile pari a zero, la rilevanza strategica derivante dall’acquisizione della commessa nella prospettiva aziendale (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, n. 1527 del 21 febbraio 2007)
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