È POSSIBILE TROVARE LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DEI PRODOTTI PER L’EDILIZIA ANCHE SU SITO WEB DEL PRODUTTORE
Con Regolamento UE n. 157/2014 entrato in vigore il 24 febbraio 2014 sulla marcatura CE dei prodotti per l’edilizia, è stata introdotta la possibilità per i fabbricanti di mettere a disposizione su un sito web, in alternativa alla consegna su supporto cartaceo o in formato elettronico, la copia della dichiarazione di prestazione che accompagna la fornitura del singolo prodotto da costruzione.
I produttori devono a tal fine fornire la garanzia che il contenuto della dichiarazione di prestazione non sarà modificato dopo essere stato reso disponibile sul sito web, garantire che che il sito web verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione; garantire che la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai destinatari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione (o per un periodo diverso stabilito, mediante atto delegato della Commissione europea, per famiglie di prodotti da costruzione in funzione della durata prevista o del ruolo rivestito dal prodotto da costruzione nelle opere di costruzione); garantire di fornire istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione redatte per tali prodotti disponibili sul sito web.
Per la riconoscibilità del prodotto è inoltre richiesto al produttore l’introduzione di un codice di identificazione unico del prodotto-tipo, che va indicato nella dichiarazione di prestazione.
Tale dichiarazione descrive infatti la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. I contenuti della dichiarazione di prestazione tra l’altro:
• il riferimento del prodotto-tipo;
• il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili;
• l’uso previsto del prodotto;
• l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere obbligatoriamente dichiarata, a meno di norme nazionali che specifichino le caratteristiche da dichiarare;
• le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.
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