11.11.2003 - lavoro

ORARIO DI LAVORO – D.LGS.N.66/2003 – RIFLESSI SUGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI SULL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE – NUOVE ISTRUZIONI INPS

ORARIO DI LAVORO – D ORARIO DI LAVORO – D.LGS. N. 66/2003 – RIFLESSI SUGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI SULL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE – NUOVE ISTRUZIONI INPS

Prima del decreto legislativo n.66/2003 , pur se in via residuale e con determinati limiti, era di norma possibile per il datore di lavoro ricorrere alla c.d. monetizzazione dei periodi di ferie non goduti. Quanto agli adempimenti contributivi, le circolari Inps n.186/1999 e n.15 /2002 avevano stabilito che, in mancanza di una qualsiasi regolamentazione, collettiva o individuale, che disciplinasse il differimento delle ferie, il momento per il pagamento della contribuzione sull’indennità sostitutiva delle ferie scadeva al diciottesimo mese successivo alla fine dell’anno di maturazione delle ferie. Comunque, al fine di far fruire effettivamente le ferie, l’Inps riteneva legittimo il differimento del termine di godimento delle stesse anche oltre il diciottesimo mese, qualora il differimento fosse previsto da contratto collettivo, regolamento aziendale o patto individuale. Ove, alla scadenza dei termini pattuiti, il lavoratore non avesse fruito del periodo feriale, l’Inps riteneva dovuto il versamento dei contributi sull’indennità sostitutiva delle ferie.
L’art.10 del citato decreto ha modificato la disciplina del diritto alle ferie annuali, stabilendo che, fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Inoltre, l’articolo richiamato ha introdotto il principio che detto periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 5/2003).
L’Istituto, con messaggio n. 79 del 27.6.2003, ha poi preso atto della circostanza che la nuova normativa introdotta dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003 limita la possibilità di monetizzare i periodi di ferie non goduti solo con riferimento ai periodi eccedenti quello di durata minima (quattro settimane).
L’Istituto, pertanto, ha confermato le precedenti istruzioni per i periodi di ferie maturati dopo l’entrata in vigore del menzionato decreto relativamente alle fattispecie, ormai circoscritte, in cui sia possibile il ricorso all’attribuzione del compenso sostitutivo delle ferie.
Il messaggio n. 79/2003 ha, altresì, sottolineato che la medesima facoltà di monetizzare le ferie riguarda i periodi maturati e non ancora goduti alla data di entrata in vigore del citato provvedimento. Di conseguenza, le istruzioni fornite dall’Inps con le circolari ed i relativi criteri sopra evidenziati rimangono integralmente confermati per le ferie maturate prima del 29 aprile 2003.
Con messaggio n. 118 dell’8 ottobre 2003, la Direzione Generale dell’Inps ha emanato ulteriori chiarimenti, essendo stato richiesto se siano ancora da osservare gli obblighi contributivi previsti sul compenso per ferie non godute ed illustrati con le circolari n. 186/1999 e n. 15/2002, nell’ipotesi di mancata fruizione di ferie imputabili al periodo minimo di quattro settimane.
In proposito, l’Istituto, atteso che il D.Lgs. n. 66/2003 non sanziona la violazione dell’art. 10, ribadisce la validità dei meccanismi individuati nelle suddette circolari per l’assolvimento dell’onere contributivo sul compenso per ferie non godute.
Pertanto, secondo i criteri in precedenza indicati dall’Inps, a prescindere dall’effettiva erogazione dell’indennità sostitutiva, l’obbligo contributivo sorge nell’anno di riferimento per la maturazione delle ferie, ma deve essere assolto in base alle istruzioni contenute nelle circolari n. 186/1999 e n. 15/2002 anche con riguardo ai giorni di ferie non goduti imputabili al periodo minimo di quattro settimane.
La tesi sostenuta dall’Istituto nel messaggio in argomento, se da un lato introduce flessibilità nella gestione degli adempimenti contributivi sull’indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonostante il chiaro dettato della richiamata norma, dall’altro mette in luce una questione delicata come quella della mancanza di una disposizione che sanzioni la violazione della norma medesima.
Nel formulare riserva di tornare sull’argomento alla luce di prevedibili ulteriori chiarimenti in materia, si ritiene opportuno ricordare che il D.Lgs. n. 66/2003 sancisce, sia pure indirettamente, il principio della irrinunciabilità del diritto all’intero periodo minimo di quattro settimane di ferie, in coerenza con il disposto dell’art. 36, terzo comma, della Costituzione.


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