INPS – PROCEDURE IN MATERIA DI RICORSI AMMINISTRATIVI – NUOVO REGOLAMENTO – DETERMINAZIONE N.195/2013
Si informa che, in tema di ricorsi amministrativi avverso l’Inps, con determinazione n. 195 del 20 dicembre 2013 il Presidente dell’Istituto ha approvato il “Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi” che sostituisce integralmente il previgente Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con deliberazione n. 13 del 21 maggio 1993.
Il nuovo Regolamento si applica a tutte le procedure per la decisione, da parte dei competenti Comitati centrali e periferici dell’Inps, dei ricorsi amministrativi relativi alla gestione dei lavoratori privati.
Di seguito se ne evidenziano i principali contenuti.
Modalità di presentazione del ricorso
Il ricorso amministrativo avverso i provvedimenti adottati dall’Inps ed indirizzato al Comitato centrale o periferico dell’Istituto competente a decidere la controversia deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, dall’interessato oppure tramite gli intermediari abilitati ai sensi della vigente normativa (in tale ipotesi, il ricorso deve recare la firma del rappresentante del mandatario al quale sia stato rilasciato regolare mandato, da allegare al ricorso stesso).
In caso di assenza di sottoscrizione, il ricorso telematico si intende validamente presentato, in quanto la procedura informatica ed il rilascio del PIN personale garantiscono comunque la riferibilità al ricorrente.
Ricorso indirizzato ad un comitato inps non competente
I ricorsi indirizzati ad un Comitato periferico o centrale dell’Inps diverso da quello competente devono considerarsi validamente presentati, nella stessa data, al Comitato competente a decidere la controversia.
La Direzione provinciale/di Area metropolitana/filiale di coordinamento, laddove riscontri che il ricorso sia stato indirizzato ad un Comitato incompetente, provvede a trasmetterlo correttamente al Comitato competente.
Decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso
Il provvedimento emesso dall’Inps in materia di competenza dei Comitati periferici e centrali dell’Istituto può essere impugnato entro novanta giorni dalla data di ricezione del medesimo.
Nell’ipotesi di mancata adozione del provvedimento da parte della Sede Inps, i termini per l’inoltro del ricorso decorrono dal centoventunesimo (121°) giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda, salvo che per la definizione di quest’ultima siano previsti termini diversi da leggi o regolamenti.
Termini e modalità di presentazione del ricorso in materia di trattamenti di integrazione salariale
Il ricorso avverso la deliberazione delle Commissioni provinciali per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, la Cassa Integrazione Guadagni edilizia e la Cassa Integrazione salariale operai agricoli:
– può essere presentato dal lavoratore o dall’azienda (direttamente o tramite intermediario abilitato) ovvero da ciascuno dei partecipanti alle sedute delle predette Commissioni che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso, chiedendone l’inserimento a verbale, compreso il rappresentante dell’Inps (in questo caso, l’Istituto provvede a notificare il ricorso al lavoratore/azienda);
– deve essere indirizzato al competente Comitato amministratore entro trenta giorni dalla data di notifica della deliberazione della Commissione provinciale, ovvero dalla data di tale deliberazione, qualora venga proposto da uno dei componenti della Commissione.
Nell’ipotesi di rinuncia al ricorso formulata dal rappresentante dall’Inps o da altro componente delle Commissioni provinciali, la stessa deve essere inviata dall’Istituto al lavoratore/azienda.
Irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere del ricorso
Il ricorso amministrativo si considera:
– irricevibile, quando: sia presentato in forma cartacea; sia rivolto ad impugnare un provvedimento di un Organismo privato o pubblico diverso dall’Inps; manchino uno o più dei suoi elementi essenziali (soggetto, oggetto, motivazione); il componente della Commissione provinciale per l’integrazione salariale non abbia motivato il proprio dissenso nel corso della votazione, chiedendone l’inserimento a verbale;
– inammissibile, quando:
-tratti di materia istituzionale non di competenza dell’Inps;
– venga presentato prima che sia emesso il provvedimento e non siano ancora scaduti i termini previsti da leggi o regolamenti per l’emissione del medesimo; sia presentato da persona non legittimata ad agire ovvero in difetto di interesse concreto e attuale; sia presentato avverso un provvedimento sul quale il Comitato periferico/centrale o le speciali Commissioni dei Comitati provinciali, di cui all’art. 46 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, si siano già pronunciati; sia stato presentato all’Istituto oltre il termine di decadenza dell’azione giudiziaria.
Nei casi di irricevibilità o inammissibilità la Direzione provinciale/di Area metropolitana/filiale di coordinamento, ovvero, qualora tali fattispecie vengano rilevate in una fase successiva, la Direzione regionale/centrale competente per l’istruttoria, provvedono a definire in via amministrativa il ricorso e comunicano, con modalità telematica, al ricorrente l’irricevibilità o l’inammissibilità del ricorso medesimo. Si esclude il caso in cui il ricorso sia già inserito all’ordine del giorno del Comitato.
In ogni fase di trattazione del ricorso, fatta salva l’ipotesi in cui lo stesso sia già inserito all’ordine del giorno del Comitato, la Direzione provinciale/di Area metropolitana/filiale di coordinamento ovvero la Direzione regionale/centrale competente per l’istruttoria:
– valutano l’improcedibilità del ricorso in caso di sopravvenienza di cause che fanno venire meno l’interesse concreto ed attuale alla modifica del provvedimento impugnato;
– provvedono a definire in via amministrativa il ricorso e comunicano telematicamente al ricorrente l’improcedibilità del ricorso stesso.
Relativamente alla cessazione della materia del contendere, viene precisato che essa può essere rilevata in qualunque fase del procedimento nei casi di sopravvenuta sentenza di primo grado o di provvedimento di autotutela positivo adottato successivamente alla presentazione del ricorso.
Anche in questa ipotesi, la Direzione provinciale/di Area metropolitana/filiale di coordinamento, ovvero la Direzione regionale/centrale competente per l’istruttoria, provvedono a definire in via amministrativa il ricorso, dandone comunicazione telematica all’interessato (tranne quando il ricorso sia già stato inserito all’ordine del giorno della riunione).
In ogni caso, i ricorsi definiti in via amministrativa per irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e cessata materia del contendere, possono essere sottoposti alla decisione del competente Comitato periferico/centrale qualora il soggetto interessato ne faccia specifica istanza.
Autotutela nel procedimento amministrativo
Al riguardo, il Regolamento in esame dispone che:
– l’esercizio dell’autotutela avviato nell’ambito del procedimento amministrativo ordinario non arresta e non sospende i termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa;
– dopo la presentazione del ricorso amministrativo e in ogni fase procedurale, l’Inps, qualora ne ricorrano i presupposti, deve riconsiderare in autotutela il provvedimento originario, sia d’ufficio che su istanza di parte, tranne nell’ipotesi in cui il ricorso sia già stato inserito all’ordine del giorno della seduta del Comitato periferico/centrale;
– in materia di integrazione salariale, il potere di autotutela è riservato in via esclusiva alle Commissioni provinciali per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in edilizia e la Cassa Integrazione salariale operai agricoli, che, ove ne ricorrano i presupposti, possono riesaminare le proprie deliberazioni.
Termini per la decisione del ricorso
I termini per la decisione del ricorso decorrono dalla data di ricezione del medesimo, attestata dal protocollo informatico.
Il Comitato periferico/centrale o le speciali Commissioni dei Comitati provinciali, di cui all’art. 46 della L. n. 88/1989, possono esaminare i ricorsi ed assumere le decisioni in merito anche dopo la scadenza del termine di novanta giorni previsto per la decisione.
I ricorsi in materia di classificazione dei datori di lavoro devono essere presentati entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato e devono essere decisi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione.
Competenze dei comitati a decidere in materia di interessi e sanzioni
In proposito, viene stabilito che:
– il Comitato periferico/centrale o le speciali Commissioni dei Comitati provinciali di cui all’art. 46 della Legge n. 88/1989 (competenti a decidere i ricorsi in materia di prestazioni e di contributi secondo le rispettive attribuzioni) sono competenti a decidere anche i ricorsi relativi agli interessi ed accessori;
– il Comitato centrale competente a decidere i ricorsi in materia di contributi è competente a decidere anche i ricorsi relativi all’imposizione delle sanzioni (la quantificazione della misura delle sanzioni spetta alla Direzione provinciale/di Area metropolitana/filiale di coordinamento).
Competenza delle speciali commissioni dei comitati provinciali a decidere pregiudiziali questioni contributive
Le speciali Commissioni di cui all’art. 46 della Legge n. 88/1989, nel decidere i ricorsi relativi alle prestazioni di competenza, decidono anche le eventuali pregiudiziali questioni di natura contributiva, con esclusione di quelle che rientrino nella competenza di Organi estranei all’INPS ovvero riguardino problematiche generali in materia di interpretazione normativa.
Esecuzione, revoca o sospensione delle deliberazioni dei comitati
Le deliberazioni del Comitato periferico/centrale sono trasmesse, in via telematica, alla Direzione provinciale/di Aerea metropolitana/filiale di coordinamento che dà esecuzione al dispositivo.
Tali deliberazioni possono essere revocate dopo l’adozione delle stesse da parte del Comitato periferico/centrale in presenza di nuovi/ulteriori elementi rilevati d’ufficio o su istanza di parte.
L’esecuzione delle deliberazioni assunte dai Comitati provinciali e dai Comitati centrali, viziate da profili di illegittimità, può essere sospesa, rispettivamente, dal Direttore provinciale/di Area metropolitana/filiale di coordinamento e dal Direttore generale, entro cinque giorni dalla data della deliberazione.
Il provvedimento di sospensione adottato dal Direttore provinciale/di Area metropolitana/filiale di coordinamento deve essere tempestivamente trasmesso alla competente Direzione centrale. Quest’ultima sottopone una relazione istruttoria ed una proposta di deliberazione al Comitato amministratore centrale, che decide, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, l’esecuzione o l’annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale.
Qualora il provvedimento di sospensione venga adottato dal Direttore generale dell’INPS, la competente Direzione centrale sottopone una relazione istruttoria ed una proposta di deliberazione al Presidente dell’Istituto, che adotta la decisione entro novanta giorni dalla data del suddetto provvedimento di sospensione.
Comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi
Infine, il Regolamento in discorso precisa che:
– tutte le comunicazioni, interlocutorie e definitive, sono effettuate telematicamente;
– il ricorrente può accedere, in via telematica, all’iter procedurale del ricorso.
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