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21.03.2014 - tributi

ABITAZIONE PRINCIPALE – ELIMINAZIONE PARZIALE DELLA SECONDA RATA IMU DEL 2013

(L. 5/2014)

Sul Supplemento Ordinario n.9 alla Gazzetta Ufficiale n.23 del 29 gennaio 2014 è stata pubblicata la legge 29 gennaio 2014, n.5, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 novembre 2013, n.133, recante «Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia».
Vengono, così, confermate[1]:
– l’abolizione della seconda rata dell’IMU per il 2013 sull’abitazione principale e sulle unità immobiliari ad essa equiparate[2] (art.1, co.1 e 9);
– nei Comuni che hanno deliberato, per il 2012 e 2013, un aumento dell’aliquota di base, l’obbligo, per i contribuenti, di versamento del 40% dell’IMU risultante dalla differenza tra quanto approvato dal Comune (aliquota e detrazione maggiorate) e l’aliquota e la detrazione di base[3], entro il 24 gennaio 2014[4] (art.1, co.5).
Infatti, le risorse stanziate con il D.L. 133/2013 non finanziano integralmente[5] il minor gettito derivante dall’eliminazione della seconda rata IMU sull’abitazione principale, ma solo la quota di gettito riferita all’IMU con aliquota base del 4 per mille.
In ogni caso, resta ferma l’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale (e relative pertinenze) a decorrere dal 2014, come previsto dalla legge di Stabilità 2014 (art.1, co.707, della legge 147/2013).
In merito, si evidenzia che, in fase di conversione in legge del Provvedimento, è stata introdotta un’ulteriore disposizione che esclude l’applicazione di sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per il 2013, nell’ipotesi in cui la differenza venisse versata entro il 24 gennaio 2014 (art.1, co.12-bis).
Da ultimo, il D.L. 133/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 5/2014, conferma le disposizioni relative al versamento della seconda o unica rata d’acconto ai fini IRES e IRAP per il 2013 (in scadenza il 10 dicembre 2013 – al riguardo, cfr. anche il D.M. 30 novembre 2013, che ha ridefinito la misura degli acconti da versare per il 2013 e 2014).
Note:
[1] Cfr. D.L. 133/2013.
[2]In estrema sintesi, l’eliminazione della seconda rata IMU riguarda i seguenti immobili:
– abitazione principale non di lusso, e relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari di lusso, iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
– unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e le relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
– casa affidata al coniuge a seguito di provvedimenti di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– unità immobiliari equiparate dal Comune all’abitazione principale;
– terreni agricoli e i fabbricati rurali strumentali.
[3]Si ricorda, infatti, che, per l’abitazione principale, l’aliquota di base è fissata al 4 per mille e che i Comuni possono modificarla (in aumento o diminuzione) fino a 2 punti. La detrazione di base è, invece, fissata a 200 euro, con aumento di 50 euro per ogni figlio a carico di età non superiore a 26 anni.
Analogamente, i Comuni possono aumentare la detrazione per l’abitazione principale (fissata nella misura ordinaria di 200 euro, con la maggiorazione di 50 euro per ogni figlio a carico), nel limite massimo di 400 euro (art.13, co.7 e 10, del medesimo D.L. 201/2011).
[4]Il termine di versamento, stabilito originariamente il 16 gennaio, è stato prorogato al 24 gennaio 2014 in fase di conversione in legge del D.L. 133/2013.
[5]L’eliminazione della seconda rata dell’IMU verrà finanziata, tra le altre misure, mediante l’aumento dell’aliquota IRES dovuta dagli operatori del settore finanziario e assicurativo, che, per il 2013, passa dal 27,5% al 36%, con il contestuale aumento, per i medesimi soggetti, della seconda o unica rata d’acconto in misura pari al 128,5%.

 


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