PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL “MILLEPROROGHE” – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN TEMA DI OPERE PUBBLICHE A DECORRERE DAL 1° MARZO 2014
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014, Serie Generale, la Legge n. 15 del 27 febbraio scorso recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C.D. Milleproproghe). La Legge è entrata in vigore lo scorso 1 marzo 2014.
La norma contiene alcune importanti novitàin tema di appalti pubblici, che tengono conto anche della costante azione di sensibilizzazione svolta dall’Ance su alcune problematiche di rilievo per il settore.
Si illustrano di seguito le disposizioni di interesse per il settore.
– All’art. 3, comma 1-bis del provvedimento normativo, risulta ulteriormente differito di sei mesi (ossia fino al 30 giugno 2014) il termine dell’entrata in vigore della disposizione, di cui all’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti, che prevede l’obbligo, per i Comuni di minori dimensioni, di ricorrere alle centrali di committenza.
In particolare, si ricorda che l’ art. 33 del D. Lgs. 163/2006 (la cui entrata in vigore era stata già differita dal decreto c.d. “Expo”, n. 43/2013 al 31 dicembre 2013), prevede l’obbligo, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di utilizzare un’unica centrale di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Ciò utilizzando due modalità operative: l’unione dei Comuni, se già costituita, ovvero l’accordo consortile, e cioè una convenzione con la quale i Comuni decidono di svolgere in forma associata funzioni, avvalendosi degli uffici competenti.
Poiché l’attuazione di tale disposizione ha comportato alcune difficoltà, per motivi legati ad aspetti organizzativi, soprattutto delle piccole stazioni appaltanti, il differimento della sua obbligatorietà appare quanto mai opportuno, in quanto consente di scongiurare il rischio della paralisi dell’attività contrattuale dei Comuni e della conseguente possibile restrizione del numero di gare da bandire.
La previsione normativa in commento, peraltro, fa salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del provvedimento, preservando, in tal modo, le procedure di gara bandite da Comuni che, nelle more della conversione del Decreto “Milleproroghe”, abbiano bandito procedure di gara ottemperando a quanto previsto dall’art. 33 , comma 3-bis, del Codice.
– All’art. 4, comma 5, del provvedimento normativo in esame, viene prorogato al 31 dicembre 2014 il termine, previsto al comma 5 dell’art. 189 del Codice dei contratti, che in materia di qualificazione del contraente generale prevede la possibilità di utilizzare, per la dimostrazione del requisito dell’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l’attestazione SOA per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali, per la Classifica II e in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali, per la Classifica III.
– Al comma 6 del medesimo articolo 4, sempre in tema di contraente generale, viene prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di cui all’art. 357, comma 27, del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, entro il quale i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941