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20.02.2014 - tecnica

IMPIANTI TERMICI: SOSTITUITE LE PRECEDENTI DELIBERE REGIONALI

È stata pubblicata sul BURL n. 53, S.O., del 30 dicembre 2013 la D.G.R. n. 1118 del 20 dicembre 2013 recante “Aggiornamento delle disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”.

La delibera sostituisce completamente la precedente (D.G.R. n. 2601/2011 – di cui alla nostra circolare  – più volte modificata dalla sua approvazione e che sostituiva la precedente D.G.R. n. 8355 del 2008) e cerca di superare la stratificazione normativa in materia, facendo un po’ di chiarezza.

In particolare si segnala il nuovo punto 7 (Targatura degli impianti termici – che peraltro ricalca il tentativo precedente rappresentato dal punto 8 della D.G.R. 2601/2011) che introduce l’obbligo, a decorrere dal 1° agosto 2014, a cura dell’installatore o del manutentore dell’impianto, di targatura degli impianti termici allo scopo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice.

Successivi provvedimenti dirigenziali indicheranno le modalità per la generazione e la distribuzione agli utenti finali delle targhe.

Il successivo punto 8 definisce, altresì, i limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente (che, ai sensi del comma 13 del punto 8 possono essere derogati dai Sindaci, a fronte di particolari fattispecie).

Si segnala inoltre al comma 12 del punto in parola, l’obbligo a cura del proprietario o dell’amministratore condominiale di esporre, presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali, una tabella riepilogativa del periodo annuale di esercizio dell’impianto, delle generalità e del recapito del Responsabile dell’impianto e del codice identificativo dell’impianto.

Il punto 10 chiarisce, infine, la questione relativa alla termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore: la partita è stata infatti disciplinata in maniera frammentaria, nel corso di questi ultimi anni, andando a incidere su diverse parti del corpo normativo in materia.

Il provvedimento illustra come la scadenza dell’obbligo per dotarsi di questi sistemi sia caduta il 1/8/2013 per gli impianti termici di potenza superiore a 350 kW, alimentati a gas naturale ed installati prima del 1/8/1997.

Tale obbligo è previsto, invece, al 1/8/2014, per le seguenti categorie di impianti: a) impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo il 1 agosto 1997; b) impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo il 1° agosto 1997; c) impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell’impianto originario.

A compltamento di quanto sopra, si segnala anche la lettera q), del comma 5, del punto 23: viene confermato che, come da nostra circolare del 24 luglio 2013 n. 1457, la sanzione per la mancata installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione è sospesa fino al 31/12/2016.

 

 


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