CONDONO EDILIZIO – COME OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE
CONDONO EDILIZIO – COME OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE CONDONO EDILIZIO – COME OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.M. – Tesoro – 7 marzo 1997, G.U. 22 aprile 1997, n. 93, che stabilisce le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi, in attuazione della legge finanziaria (art. 2, comma 47, legge n. 662 del 1996).
Il decreto sostituisce il precedente D.M. del 19 luglio 1995.
I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, per il medesimo immobile, possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell’oblazione relativa alla domanda di condono.
Diritto al rimborso
Qualora dall’esame della documentazione allegata alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi della legge n. 724/1994, il richiedente la concessione edilizia in sanatoria ritenga sorto un credito a proprio favore per il versamento di differenze non dovute a titolo di oblazione, può inoltrare apposita istanza di rimborso, redatta in carta da bollo.
Resta comunque ferma la disposizione dell’art. 39 della legge n. 47 del 1985, per cui il pagamento dell’oblazione, se le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali, mentre le sanzioni amministrative sono ridotte in misura corrispondente all’oblazione versata se l’interessato dichiari di rinunciare al rimborso.
Istanza
L’istanza, corredata da un certificato del sindaco attestante l’ammontare dell’oblazione dovuta ovvero l’inesistenza di irregolarità, o il diniego di concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria e delle copie conformi delle ricevute dei versamenti effettuati sul conto corrente postale, deve essere inoltrata a mezzo raccomandata, senza avviso di ricevimento.
Competenza
La domanda deve essere rivolta alle Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate nella cui circoscrizione è ubicato l’immobile per il quale è stata presentata domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria.
Le istanze già inoltrate al Ministero dei lavori pubblici – Direzione generale del coordinamento territoriale, entro il 22 aprile 1997, sono istruite dalla stessa Direzione e trasmesse alle Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941