16.07.2003 - lavoro

CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI – DEFINIZIONE DEI FLUSSI D’INGRESSO PER L’ANNO 2003

CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI – DEFINIZIONE DEI FLUSSI D’INGRESSO PER L’ANNO 2003 CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI – DEFINIZIONE DEI FLUSSI D’INGRESSO PER L’ANNO 2003

Con circolare n. 25 del 20 giugno 2003, pubblicata nel proprio sito Internet, il Ministero del Lavoro dà notizia dell’avvenuta registrazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2003, che è stato pubblicato nella G.U. n. 143 del 23 giugno 2003, riguardante l’ingresso per lavoro di cittadini non comunitari  Il decreto, emanato ai sensi della potestà transitoria prevista dal comma 4 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, autorizza, per l’anno 2003, l’ingresso di ulteriori 19.500 lavoratori subordinati, residenti all’estero. La suddetta quota è così ripartita:
– 10.000 unità per lavoro subordinato non stagionale, con la seguente ulteriore ripartizione:
n. 500 ingressi per cittadini stranieri extracomunitari residenti all’estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti o personale altamente qualificato
n. 5.900 ingressi per cittadini stranieri extracomunitari residenti all’estero di nazionalità non predeterminata
n. 3.600 ingressi riservati a cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria.
– 8.500 unità per lavoro subordinato stagionale, riservate a cittadini non comunitari che siano stati titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nell’anno 2001 o 2002, nonché a cittadini non comunitari provenienti da Stati dei quali è stata accettata l’adesione all’Unione Europea; da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria, Romania; da Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria.
– 800 unità per lavoro autonomo
– 200 unità, per motivi di lavoro subordinato e autonomo, riservate a lavoratori argentini di origine italiana, inseriti in apposito elenco visibile attraverso il sistema informatizzato “SILES” del Ministero del Lavoro.
Alla circolare sono allegati prospetti di ripartizione a livello di Regione e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, della quota di lavoro subordinato (con eccezione della quota riservata a dirigenti o personale altamente qualificato) e della quota di lavoro stagionale. Come per il passato, le Direzioni Regionali provvederanno a stabilire le unità spettanti a ciascuna Provincia. Le residue quote saranno gestite in modo centralizzato, contabilizzan-do, fino al raggiungimento del totale stabilito, le autorizzazioni che verranno comunicate dalle Direzioni Provinciali del Lavoro. Sottolineiamo, infine, quanto alla tempistica di presentazione delle istanze, che la circolare precisa che a partire dalla data di pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale è consentita l’acquisi-zione delle domande di assunzione, che i datori di lavoro devono presentare alle Direzioni Provinciali del Lavoro. Viene ancora precisato che le domande da presentare alle Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla “prescritta documentazione”. In assenza di spe-ìcifici richiami, e considerato che ad oggi non è ancora stato emanato il Regolamento di Attuazione delle nuove norme introdotte con la legge n. 189/2002, devono, quindi, ritenersi tuttora valide a tal fine le direttive di cui alla circolare del Ministero del Lavoro n. 55 del 28 luglio 2000 (confronta precedenti note ed in particolare Not. n. 4/2001 e n. 10/2000).


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