16.07.2003 - lavoro

TUTELA DELLA MATERNITÀ – RIPOSI GIORNALIERI PER GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI – ISTRUZIONI DELL’INPS

TUTELA DELLA MATERNITA’ – RIPOSI GIORNALIERI PER GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI – ISTRUZIONI DELL’INPS TUTELA DELLA MATERNITA’ – RIPOSI GIORNALIERI PER GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI – ISTRUZIONI DELL’INPS

Come già precedentemente comunicato (cfr. Not. n. 5/2003) con sentenza n. 104 del 1° aprile 2003 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 per contrasto con l’art. 3 della Costitu-zione, nella parte in cui prevede che i riposi giornalieri (cosiddetti per allattamento), di cui agli articoli 39 (riposi giornalieri della lavoratrice madre), 40 (riposi giornalieri del padre lavoratore) e 41 (riposi per parti plurimi) dello stesso decreto legislativo, si applichino, anche in caso di adozione o di affidamento, “entro il primo anno di vita del bambino” anziché “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia”. Si scioglie la riserva formulata con la precedente citata nota in materia per informare che la Direzione Generale dell’INPS ha diramato con la circolare n. 91 del 26 maggio 2003, le relative istruzioni operative cui devono attenersi le imprese interessate.
Di seguito si pubblica il testo della citata circolare INPS n. 91 del 26 Maggio 2003.
1) Riposi giornalieri in caso di adozione e affidamento.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 104 del 1/4/2003 (v. G.U. 1° serie speciale – Corte Costituzionale – n. 14 del 9/4/2003), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 45 del D. Lgs. 151/2001 (T.U. sulla maternità) nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 del decreto medesimo si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, entro il primo anno di vita del bambino.
I genitori di bambini adottati o presi in affidamento, in base alla sentenza sopra citata, hanno diritto a fruire dei riposi giornalieri entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria. Secondo la Consulta, infatti, la limitazione temporale di cui all’art. 45 del T.U. avrebbe di fatto reso inapplicabili, con evidente violazione del principio di eguaglianza, i riposi in oggetto a favore delle madri adottive o affidatarie, giacché, nella quasi totalità dei casi, i bambini dati in adozione o in affidamento entrano nella famiglia adottiva o affidataria quando hanno già compiuto il primo anno di età. La circostanza che la pronuncia della Corte costituzionale faccia generico riferimento all’affidamento, senza darne una qualificazione giuridica, depone a favore dell’applicabilità della sentenza in oggetto, sia nell’ipotesi dell’affidamento preadottivo, che nell’ipotesi dell’affidamento provvisorio. Del resto, una parità di trattamento tra affidamento preadottivo e affidamento provvisorio è da ritenersi ormai principio generale – ovviamente se non esplicitamente disciplinata in maniera diversa – agli effetti del diritto alle prestazioni di maternità, per cui l’Istituto (v. ad es.: circ. 229/1988, circ. 151/1990) aveva senz’altro riconosciuto il diritto alle medesime prestazioni, previste per le madri adottive, a tutte le donne che avevano avuto bambini in affidamento, pre-adottivo o provvisorio che fosse. Nell’ipotesi di adozione o affidamento di due o più minori entrati nella famiglia adottiva o affidataria nella stessa data, trova applicazione l’art. 41 del T.U., che prevede il raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo: a quest’ultimo, infatti, è equi-parabile l’ingresso in famiglia, avvenuto nella stessa data, di due o più minori, anche non fratelli. In proposito la Corte ha dichiarato che i bisogni affettivi e relazionali del minore adottato o affidato, al soddisfacimento dei quali sono diretti i riposi giornalieri, richiedono un tempo maggiore quando devono essere appagati riguardo a più persone. In attesa dell’intervento del legislatore auspicato dalla Corte per una eventuale individuazione dei limiti di età del minore adottato o affidato, si ritiene che i genitori adottivi o affidatari possano avvalersi dei riposi giornalieri fino al raggiungimento della maggiore età del minore in adozione o in affidamento, ovviamente non oltre un anno dall’ingresso in famiglia. Inoltre, a differenza di quanto previsto per i figli “biologici” – per i quali i genitori possono fruire dei riposi giornalieri solo al termine del perio-do di astensione obbligatoria post-partum – il/la lavoratore/trice che abbia adottato o preso in affidamento un minore può utilizzare i riposi giornalieri a partire dal giorno successivo all’ingresso del bambino in famiglia, in luogo del congedo di maternità di cui all’art. 26 del T.U. o del congedo di paternità di cui al successivo art. 31. Ciò, in quanto la fruizione del congedo di maternità in caso di adozione o affidamento non è obbligatoria come in caso di parto, come non lo è la fruizione del congedo di paternità (riconoscibile, si sottolinea, semplicemente in seguito alla mancata richiesta e cioè, sostanzialmente, alla rinuncia della lavoratrice dipendente, madre adottiva o affidataria, al congedo di maternità). Ovviamente, la successiva richiesta di congedo di maternità/paternità (non oltre il 3° mese dall’ingresso in famiglia) sostituisce la richiesta, per i giorni coincidenti, dei riposi (orari) giornalieri. Sono applicabili, invece, fatto salvo il diverso ambito temporale (entro un anno dall’ingresso del minore nella famiglia), le disposizioni previste (v. circ. 109 del 2000 e circ. 8 del 2003) per i figli “biologici”, sia relativamente ai requisiti soggettivi richiesti, che ai rapporti che potrebbero instaurarsi tra riposi giornalieri, congedo di maternità o di paternità, congedo parentale, quando entrambi i genitori adottivi o affidatari intendano utilizzare contemporaneamente gli uni e gli altri. La madre adottiva o affidataria può beneficiare, infatti, dei riposi giornalieri durante il congedo parentale del padre adottivo o affidatario, ma non anche durante il congedo di paternità di quest’ultimo. Il padre adottivo o affidatario, invece, non può godere dei riposi suddetti né durante il congedo di maternità, né durante il congedo parentale della madre nonché durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro della stessa. Nell’ipotesi in cui il padre adottivo o affidatario stia fruendo dei riposi giornalieri in assenza di richiesta del congedo di maternità o del congedo parentale della madre adottiva o affidataria, una eventuale, successiva richiesta dei congedi suddetti da parte della madre farebbe venir meno, come del resto accennato, la possibilità, per il padre, di utilizzare i riposi nei periodi coincidenti con i congedi della madre. Nei confronti del padre adottivo o affidatario sono comunque applica-bili anche le altre condizioni di utilizzo dei riposi in questione previste dagli artt. 40 (affidamento esclusivo dei figli al padre, mancata fruizione dei riposi, da parte della madre lavoratrice dipendente, per rinuncia della stessa o perché appartenente a categoria non avente diritto ai riposi suddetti, ipotesi di madre non lavoratrice dipendente, morte o grave infermità della madre) e 41 del T.U.(fruibilità da parte del padre delle ore aggiuntive previste in caso di plurimo) ed esplicate nelle citate circolari n. 109/2000 (v. paragrafo 2) e n. 8/2003 (v. paragrafo 2). Laddove i genitori abbiano fruito dei riposi giornalieri durante l’affidamento preadottivo, gli stessi non possono fruire di ulteriori periodi a seguito dell’adozione.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941