COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON I DEBITI TRIBUTARI – DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE
A partire dal 4 febbraio 2014 i contribuenti possono compensare i crediti certificati, maturati entro il 31 dicembre 2012, nei confronti di pubbliche amministrazioni (P.A.) per appalti, forniture e somministrazioni, con i debiti tributari, ovvero, come meglio preciseremo, con le somme dovute in base agli istituti definitori delle pretese tributarie e deflativi del contenzioso tributario.
Il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 gennaio 2014 aveva definito le modalità di compensazione, demandando all’Agenzia delle entrate di adottare i necessari provvedimenti per effettuare la compensazione mediante il modello F24 telematico.
Per dare attuazione a quanto richiesto dal decreto in parola, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento n.13917 del 31 gennaio 2014 – con il quale sono approvati il modello e le specifiche tecniche del nuovo “F24 Crediti PP.AA” – e la risoluzione n. 16/E, con la quale è stato istituito il nuovo codice tributo, da indicare nel modello F24 telematico, in corrispondenza dell’importo dei crediti compensati.
Si riportano di seguito alcune prime indicazioni segnalando che per un approfondimento delle modalità di compensazione è possibile consultare la guida operativa predisposta dall’Ance o vedere il video esplicativo, messo a disposizione dal Ministero dell’economia e finanze pubblicato su internet (l’indirizzo completo del video così come la guida dell’Ance sono disponibili sul sito Internet del Collegio all’indirizzo www.ancebrescia.it).
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Debiti compensabili
Ai sensi del D.L. 35/2013, il contribuente ha a disposizione diversi strumenti di utilizzo dei crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., quali:
A) la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti;
B) la compensazione con i debiti fiscali iscritti a ruolo;
Si ricorda che la cessione del credito è esente da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell’IVA. Ciò comporta che gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della P.A. per appalti, forniture e somministrazioni sono esenti dalle imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 200 euro) e di bollo (pari a 16 euro).
Enti della P.A. debitori
I crediti che possono essere compensati, come detto, sono quelli certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2012 nei confronti:
■ dello Stato;
■ delle Regioni;
■ di Enti pubblici nazionali;
■ di Enti locali;
■ degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
A) Compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti
Condizioni richieste
Il Decreto in esame stabilisce le condizioni (che devono verificarsi congiuntamente) alle quali può considerarsi avvenuto il pagamento dei debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti.
In particolare viene richiesto che:
1. i crediti risultino dalla certificazione rilasciata dalla P.A. attraverso la piattaforma elettronica e non siano già stati pagati dalla P.A., ovvero impiegati per le altre finalità;
2. la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato;
3. vi sia identità di soggetti tra il titolare dei debiti e quello dei crediti, come risultante dalle relative certificazioni (esclusivamente mediante il codice fiscale).
In caso di variazione della titolarità del credito, viene stabilito che l’interessato debba fornire tempestivamente alla P.A. la documentazione necessaria per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del credito;
4. nel modello F24 telematico, utilizzato per la compensazione, non debbano essere presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici tributo stabiliti con il D.M. 14 gennaio 2014;
5. l’utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso Modello F24 presentato per il pagamento dei debiti da “accertamento tributario”, debba essere conforme alla normativa in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite Modello F24;
6. l’addebito dell’eventuale differenza positiva fra l’ammontare dei debiti e l’importo dei crediti sia andato a buon fine.
Attenzione: nel caso in cui una delle condizioni sopraccitate non risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nel Modello F24 vengono considerati come non avvenuti. In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate comunica all’interessato il mancato rispetto di tali condizioni, tramite apposita ricevuta, consultabile attraverso il sito dei servizi telematici della medesima Agenzia.
Compensazione con F24 telematico
La compensazione dei crediti certificati deve avvenire esclusivamente utilizzando il nuovo Modello F24 telematico (F24 Crediti PP.AA.).
Nel modello F24 dovranno essere indicati:
■ la tipologia di debito, individuata mediante appositi codici tributo che andranno indicati in corrispondenza della voce «importi a debito versati»;
■ i crediti certificati, i cui codici (che verranno individuati dall’Agenzia delle Entrate con apposita Risoluzione) andranno indicati nel Modello alla voce «importi a credito compensati»;
■ gli estremi della certificazione del credito ottenuti dalla P.A. attraverso la piattaforma elettronica di certificazione.
Al riguardo, si evidenzia che, in presenza di certificazioni rilasciate in forma cartacea, per poter accedere alla compensazione con i predetti debiti tributari, le stesse devono essere convertite in formato telematico, a richiesta del creditore, attraverso l’apposita funzione prevista nella piattaforma elettronica.
Debiti di importo superiore o inferiore ad credito compensato
Nel caso in cui l’importo dei debiti tributari risulti superiore a quello dei crediti certificati, la differenza potrà essere versata attraverso lo stesso Modello, oppure con una distinta operazione. L’eventuale differenza fra l’ammontare dei debiti e l’importo dei crediti è corrisposta mediante addebito su conto corrente bancario o postale.
Viceversa, nel caso in cui l’ammontare dei crediti utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo dei debiti fiscali, la differenza verrà comunicata telematicamente dall’Agenzia delle Entrate alla piattaforma elettronica di certificazione che provvederà ad adeguare l’importo.
B) Compensazione con debiti iscritti a ruolo
Le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi ad appalti, forniture e somministrazioni, vantati nei confronti dello Stato, di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale.
Condizioni richieste
I crediti possono essere compensati, previa acquisizione da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito rilasciata dall’ente debitore.
Le certificazioni, necessarie per la suddetta compensazione:
■ devono indicare la data prevista per il pagamento;
■ sono emesse mediante la già citata piattaforma elettronica;
■ sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, di quanto dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito;
■ le cartelle di pagamento (ovvero gli atti di accertamento) devono essere state notificate entro il 31 dicembre 2012.
Modalità di compensazione
Per effettuare la compensazione, il contribuente deve:
■ chiedere la certificazione del credito attraverso la piattaforma elettronica;
■ presentare ad Equitalia la certificazione (o in forma cartacea, o comunicando il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma).
Equitalia, dopo aver effettuato i controlli, registra nella piattaforma l’avvenuta compensazione, con il rilascio della relativa ricevuta.
Allegati:
ANCE Compensazione debiti crediti – Guida operativa
Video del Ministero dell’Economia e delle finanze
Risoluzione n. 16/E del 4/2/2014
Decreto_Ministeriale del 24_gennaio_2014
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