INCENTIVI PER LA SOSTITUZIONE DEI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI O PERSONE – ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
(DGR n.1173 del 20 dicembre 2013)
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 53, S.O., del 30 dicembre 2013 è stata pubblicata la D.G.R. n. 1173 del 20 dicembre 2013, recante “Individuazione delle caratteristiche tecniche dei veicoli, della cilindrata e delle modalità applicative di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per particolari tipologie di veicoli per l’anno 2014”.
Nell’ambito delle politiche in materia di inquinamento atmosferico del PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria) e al fine di limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, la Regione ha stabilito un incentivo per la sostituzione di autoveicoli, da destinare alla rottamazione, di categoria M1 o N1 (come definiti dall’art. 47 del D.Lgs. 285 del 1992) e appartenenti alle seguenti classi emissive:
– non omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentato a benzina o gasolio (autoveicolo di classe “Euro 0 benzina o diesel”);
– omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentato a gasolio (autoveicolo di classe “Euro 1 diesel”);
– omologato ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentato a gasolio (autoveicolo di classe “Euro 2 diesel”)
– omologato ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentato a gasolio (autoveicolo di classe “Euro 3 diesel”).
Sono inclusi nell’agevolazione i veicoli (da destinarsi alla rottamazione) aventi alimentazione doppia benzina/metano o benzina/GPL, come riportato sulla carta di circolazione, purché omologati all’origine nella classe emissiva Euro 0 – benzina.
Ai fini dell’agevolazione non sono previsti limiti di cilindrata per le autovetture destinate alla rottamazione.
Agli stessi fini, il veicolo demolito deve appartenere alla stessa categoria (M1 o N1) di quello di nuova immatricolazione.
L’incentivo consiste nell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i periodi tributari del triennio 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2016 per l’acquisto di un nuovo veicolo:
– appartenente alla categoria M1 – veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente – ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 285/92, con alimentazione:
■ bifuel (benzina/GPL o benzina/metano) aventi cilindrata non superiore a 2.000 cc,
■ ibrida (benzina/elettrica) aventi cilindrata non superiore a 2.000 cc,
■ a benzina avente cilindrata non superiore a 1.600 cc e appartenente alla classe emissiva Euro 5 o superiore;
■ a gasolio avente cilindrata non superiore a 2.000 cc e appartenente alla classe emissiva Euro 6;ovvero
– appartenente alla categoria N1 – veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t – ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D. lgs. 285/92, con alimentazione:
■ bifuel (benzina/GPL o benzina/metano);
■ ibrida (benzina/elettrica);
■ a benzina appartenente alla classe emissiva Euro 5 o superiore;
■ a gasolio appartenente alla classe emissiva Euro 6.
L’esenzione ha validità di 36 mesi con decorrenza dal mese di immatricolazione del veicolo nuovo.
Il provvedimento agevolativo è vigente dal 1° gennaio 2014 e concluderà i proprio effetti il 31 dicembre 2014.
Allegato: DGR_n. 1173/2013
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