14.05.2003 - lavori pubblici

LAVORI PUBBLICI – IL BANDO-TIPO DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA NON HA NATURA REGOLAMENTARE NE È VINCOLANTE

LAVORI PUBBLICI – IL BANDO-TIPO DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA NON HA NATURA REGOLAMENTARE NE E’ VINCOLANTE LAVORI PUBBLICI – IL BANDO-TIPO DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA NON HA NATURA REGOLAMENTARE NE  E’ VINCOLANTE
(Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1785 del 5 aprile 2003)

I modelli di bando predisposti dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici non hanno natura regolamentare né valore vincolante per le Amministrazioni procedenti, perché, come reso palese nelle premesse della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori pubblici, l’Autorità ha inteso offrire un semplice “contributo di studio relativamente alle nuove norme, elaborando modelli di bandi di gara che possano servire da linee-guida per le stazioni appaltanti nella gestione della delicata fase dell’affidamento”. Tale contributo è stato predisposto dall’Autorità nell’esercizio del compito alla stessa assegnato dall’articolo 4, comma 16, lett. g) della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, che concerne la “formazione di archivi di settore e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate”; va, inoltre, osservato che i compiti attribuiti all’Autorità sono compiutamente e tassativamente elencati all’articolo 4, comma 4 della legge n. 109 del 1994, non potendosi riconoscere a tale Autorità competenze ulteriori rispetto a quelle alla stessa puntualmente assegnate (cfr. C. conti, sez. contr. Stato, 8 maggio 2000, n. 40).

DIRITTO
1. L’appello è infondato.
Giova premettere che, con bando MO-11-A, pubblicato in data 17 marzo 2001 di cui alla determinazione direttoriale 14 febbraio 2001, n. 1563, era indetta dall’IACP della Provincia di Roma una gara per la conduzione e manutenzione di n. 388 impianti ascensori per n. 2102 fermate e di n. 1 impianto servoscala istallati negli immobili IACP siti in Provincia di Roma.
Il predetto bando prevedeva, fra l’altro, all’articolo 2, comma 3, che “sul piego – oltre all’indicazione dell’impresa mittente – si dovrà riprodurre il codice alfanumerico del Bando di gara al quale l’offerta si riferisce, e riportare la data fissata nel Bando stesso per l’inizio della gara”, mentre il comma 7 dello stesso articolo sancisce l’irricevibilità dei plichi nel caso di “inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni di cui ai commi 2, 3, e 6”.
Con provvedimento 13 aprile 2001 era, pertanto, disposta esclusione dalla gara dell’offerta presentata dall’odierna appellata, in quanto il plico, pur recando l’indicazione del codice alfanumerico della gara, non indicava anche il giorno fissato per l’inizio della stessa.
Con la decisione impugnata il Tribunale amministrativo regionale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Società esclusa avverso il provvedimento di esclusione ed avverso la relativa clausola del bando, annullava tali atti qualificando quale mera causa di irregolarità dell’offerta il vizio riscontrato dall’Amministrazione, in quanto il codice alfanumerico era sufficiente a consentire senza possibilità di equivoci l’identificazione della gara.
L’Amministrazione procedente chiede la riforma della predetta decisione deducendo, in primo luogo, che non può qualificarsi quale causa di mera irregolarità dell’offerta un vizio che il bando espressamente configura come causa di irricevibilità della stessa.
Tale censura non può trovare accoglimento in quanto il Tribunale amministrativo regionale è pervenuto a qualificare l’offerta valida, ancorché irregolare, a seguito della declaratoria di illegittimità e dell’annullamento della clausola del bando di cui al citato articolo 2, comma 7.
Non si è in presenza, quindi, di un’inammissibile disapplicazione del bando di gara da parte del Giudice di prime cure, bensì della conseguenza dell’annullamento di una clausola della lex specialis della gara specificamente e tempestivamente impugnata dall’originaria ricorrente.
2. Infondato si appalesa anche il secondo mezzo di gravame, con cui l’appellante deduce che le indicazioni relative all’oggetto della gara, e “al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima” sono necessarie in base alla bozza del disciplinare di gara di cui alla determinazione 4 settembre 2000, pubblicata nella G.U. 4 settembre 2000, n. 206, dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, che prevede inoltre l’obbligo di “verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e in caso negativo di escluderle dalla gara”.
A tale riguardo va osservato che la predetta bozza non ha natura regolamentare né valore vincolante per le Amministrazioni procedenti, perché, come reso palese nelle premesse della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori pubblici, l’Autorità ha inteso offrire un semplice “contributo di studio relativamente alle nuove norme, elaborando modelli di bandi di gara che possano servire da linee-guida per le stazioni appaltanti nella gestione della delicata fase dell’affidamento”. Tale contributo è stato predisposto dall’Autorità nell’esercizio del compito alla stessa assegnato dall’articolo 4, comma 16, lett. g) della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, che concerne la “formazione di archivi di settore e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate”; va, inoltre, osservato che i compiti attribuiti all’Autorità sono compiutamente e tassativamente elencati all’articolo 4, comma 4 della legge n. 109 del 1994, non potendosi riconoscere a tale Autorità competenze ulteriori rispetto a quelle alla stessa puntualmente assegnate (cfr. C. conti, sez. contr. Stato, 8 maggio 2000, n. 40).
3. Non può trovare accoglimento il terzo motivo di gravame, con cui l’Amministrazione appellante deduce che nel caso di specie l’indicazione del giorno della gara sulla busta recante l’offerta era necessaria al fine di consentire una tempestiva dislocazione delle buste stesse – che potevano utilmente pervenire fino alle ore 12.00 del giorno precedente – prima dell’inizio della gara, fissato per le ore 9.30.
In proposito è opportuno premettere che, in via generale, devono ritenersi in contrasto con il principio di ragionevolezza e, pertanto, illegittime le prescrizioni del bando di gara che aggravino immotivatamente le condizioni della stessa, ponendo a carico dei partecipanti a pena di esclusione oneri non necessari (in tal senso Sez. IV, 20 settembre 2000, n. 4934, con riguardo ad una clausola del bando che imponeva la trasmissione dell’offerta solo mediante servizio postale e non mediante consegna diretta o altro mezzo più rapido).
Nel caso di specie l’indicazione sul piego contenente l’offerta del codice alfanumerico del bando di gara è di regola sufficiente a consentire una rapida ed inequivoca individuazione della gara cui si riferisce l’offerta, sicché la previsione di oneri formali ulteriori, quali l’indicazione sul plico anche del giorno fissato per la gara, si risolve in un non motivato aggravamento delle condizioni di gara. La clausola del bando di gara di cui al citato articolo 2, comma 7, configurando quale causa di irricevibilità dell’offerta un onere formale non indispensabile, si appalesa, quindi, illegittima.
… omissis …


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941