14.05.2003 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – L’OFFERTA È DA INTENDERSI COMUNQUE ESPRESSA AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

APPALTI PUBBLICI – L’OFFERTA E’ DA INTENDERSI COMUNQUE ESPRESSA AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA APPALTI PUBBLICI – L’OFFERTA E’ DA INTENDERSI COMUNQUE ESPRESSA AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA
(T.A.R. Basilicata, 30 dicembre 2002, n. 1047)

Partendo dalla premessa che nell’offerta ciò che rileva è il solo ribasso percentuale (id est, 23,322),, non assume alcuna rilevanza un concorrente abbia erroneamente indicato che “il prezzo che offre per l’esecuzione dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza, è di £.4.484.012.565”, anziché, più correttamente, di £.4.331.491.283 (id est, l’importo totale dei lavori al netto degli oneri di sicurezza), trattandosi certamente di un mero errore materiale che non avrebbe potuto in alcun caso portare all’esclusione della concorrente.
La stazione appaltante era vincolata, ai sensi del combinato disposto dei commi secondo e settimo dell’art.90 D.P.R. n.554 del 1999, a considerare il solo ribasso percentuale offerto al netto degli oneri di sicurezza (23,322), con la conseguenza che, ove l’offerente si fosse aggiudicata la gara, la stessa Amministrazione avrebbe dovuto, in corretta applicazione del cit. settimo comma, correggere,  in modo costante in base alla percentuale di discordanza, tutti i prezzi unitari per allinearli al ribasso.

DIRITTO
1. Come esposto in fatto, la ricorrente impugna l’esclusione dell’A.T.I. concorrente Cogene Costruzioni Generali s.r.l. (capogruppo) – Codra s.r.l., disposta sul rilievo che “nella dichiarazione, dopo aver riportato il ribasso in cifre ed in lettere, specifica, aggiungendo “sull’importo complessivo lordo dei lavori”, che corrisponde esattamente a quanto offerto nel “modulo offerta” alla voce totale complessivo, chiaramente comprensivo degli oneri per la sicurezza, ricadendo così nella fattispecie prevista espressamente dall’Autorità [per la vigilanza sui lavori pubblici] nell’ultimo punto del dispositivo della citata deliberazione n.114 [del 29 aprile 2002] che recita “l’erroneo inserimento dell’importo sugli oneri di sicurezza nella somma sulla quale calcolare il corrispondente ribasso offerto costituisce motivo di esclusione dalla gara”…”. In altre parole, l’A.T.I. Cogene Costruzioni Generali s.r.l. è stata esclusa perché avrebbe incluso gli oneri della sicurezza nella somma sulla quale calcolare il ribasso offerto.
Con un unico, articolato motivo la ricorrente censura l’illegittimità della predetta esclusione che, in virtù del sistema della media offerte, le ha precluso di aggiudicarsi la gara.
Il ricorso è fondato.
In punto di fatto occorre precisare che: a) in calce al modulo offerta l’A.T.I. Cogene Costruzioni Generali s.r.l. ha indicato: 1) totale lavori a misura: £.4.261.491.283; 2) totale lavori: £.4.331.491.283; 3) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: £.152.521.282; 4) totale generale: £.4.484.012.56. b) nella dichiarazione allegata al modulo-offerta l’Amministratore unico della predetta A.T.I. ha sottoscritto che “il prezzo che offre per l’esecuzione dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza, è di £.4.484.012.565 (quattromiliardiquattrocentottantaquattromilioni dodicimilacinquecentosessantacinque) ribasso del 23,322 (ventitre virgola trecentoventidue) sull’importo complessivo lordo dei lavori”.
Rileva il Collegio che l’art.90, settimo comma, D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554, dispone che “La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali”. Detto comma, seppur espressamente riferito all’eventuale correzione dell’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria, letto unitamente al precedente secondo comma, porta all’affermazione del principio, di valenza generale, secondo cui l’elemento dell’offerta che assume carattere vincolante per la stazione appaltante è il ribasso percentuale.
Nel caso in esame il  ribasso percentuale indicato nella dichiarazione allegata al modulo offerta è di 23,322, ed è quindi questo al quale l’Amministrazione avrebbe dovuto fare riferimento, considerando altresì che nella stessa dichiarazione era precisato che tale ribasso era al netto degli oneri per la sicurezza. Si tratta peraltro di affermazione non contraddetta dalla successiva attestazione, scritta a pugno dall’Amministratore sottoscrittore, “sull’importo complessivo lordo dei lavori”, che va riferita non al ribasso percentuale ma all’importo complessivo dei lavori (a corpo e a misura) a base d’asta. La correttezza di detta conclusione trova conferma nell’offerta in dettaglio, nella quale l’A.T.I. Cogene Costruzioni Generali s.r.l. ha quantificato gli oneri per la sicurezza (£.152.521.282) come non soggetti a ribasso.
Partendo dunque dalla premessa che ciò che rileva è il solo ribasso percentuale (id est, 23,322), non assume alcuna rilevanza che la predetta A.T.I. abbia erroneamente indicato che “il prezzo che offre per l’esecuzione dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza, è di £.4.484.012.565”, anziché, più correttamente, di £.4.331.491.283 (id est, l’importo totale dei lavori al netto degli oneri di sicurezza), trattandosi certamente di un mero errore materiale che non avrebbe potuto in alcun caso portare all’esclusione della concorrente.
In conclusione, la stazione appaltante era vincolata, ai sensi del combinato disposto dei commi secondo e settimo dell’art.90 D.P.R. n.554 del 1999, a considerare il solo ribasso percentuale offerto al netto degli oneri di sicurezza (23,322), con la conseguenza che, ove l’A.T.I. Cogene Costruzioni Generali s.r.l. si fosse aggiudicata la gara, la stessa Amministrazione avrebbe dovuto, in corretta applicazione del cit. settimo comma, correggere,  in modo costante in base alla percentuale di discordanza, tutti i prezzi unitari per allinearli al ribasso.
Non assume rilevanza, in senso contrario, il parere, assunto a presupposto dell’impugnata esclusione, dell’Autorità di vigilanza n.114 del 29 aprile 2002, secondo il quale “… l’erroneo inserimento, da parte del concorrente, dell’importo degli oneri di sicurezza nella somma  sulla quale calcolare il corrispondente ribasso offerto, costituisce motivo di esclusione dalla gara”.  Si tratta infatti di un principio correttamente desunto dall’art.31 L. 11 febbraio 1994 n.109, che è stato però erroneamente applicato dall’Amministrazione, che con un’attenta lettura della dichiarazione allegata al modulo offerta avrebbe dovuto intendere che il ribasso percentuale offerto dall’A.T.I. Cogene Costruzioni Generali s.r.l., al netto degli oneri per la sicurezza, era di  23,322 e che la locuzione “sull’importo complessivo lordo dei lavori”, andava riferita all’importo complessivo dei lavori (a corpo e a misura) a base d’asta.
. . .  omissis . . .


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