24.02.2003 - lavoro

INPS – LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 – NOVITA’ IN MATERIA DI CUMULO TRA PENSIONE DI ANZIANITA’ E REDDITI DA LAVORO – DIPENDENTE O AUTONOMO REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI IRREGOLARI PREGRESSE – CIRCOLARE INPS 27 GENNAIO 2003, N. 16

INPS – LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N INPS – LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 – NOVITA’ IN MATERIA DI CUMULO TRA PENSIONE DI ANZIANITA’ E REDDITI DA LAVORO – DIPENDENTE O AUTONOMO REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI IRREGOLARI PREGRESSE – CIRCOLARE INPS 27 GENNAIO 2003, N. 16
La legge 27.12.2002, n. 289, ha, come noto (cfr. Not. n° 2/2003), innovato la disciplina in materia di cumulo tra pensione di anzianità e redditi di lavoro autonomo e dipendente disponendo nuove ipotesi di cumulo oltre a quelle vigenti.
Infatti, il citato provvedimento prevede:
– l’estensione, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, della possibilità di cumulare la pensione di anzianità con il reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, anche per i soggetti con almeno 58 anni di età e 37 anni di contribuzione, a condizione che i predetti requisiti sussistano all’atto del pensionamento;
– l’applicazione del medesimo regime di cumulo totale anche per i soggetti già titolari di pensione di anzianità alla data del 1° dicembre 2002, o che abbiano risolto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensione entro il 30 novembre 2002, mediante il pagamento di una somma una tantum;
– la possibilità per i soggetti che non hanno versato la quota di pensione non cumulabile, per gli anni precedenti e fino al 31 marzo 2003, di pagare il 70% della pensione del mese di gennaio 2003 per il numero degli anni di inadempienza (fino ad un massimo di quattro volte la pensione di gennaio 2003), senza ulteriori interessi e sanzioni, a titolo di sanatoria. Si tratta dei lavoratori dipendenti che, sebbene sottoposti a regimi di divieto di cumulo totale o parziale, hanno omesso di comunicare al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 40, comma 3, D.P.R. n. 27.04.1968, n. 488, la loro qualità di pensionati, o di pensionati lavoratori autonomi che hanno omesso la dichiarazione prevista nei confronti dell’Ente previdenziale. L’importo una tantum deve essere versato, entro il 17 marzo 2003, secondo le norme stabilite dall’ente di appartenenza, restando, comunque, possibile anche un versamento mediante rateizzazione.
L’INPS con circolare 27 gennaio 2003, n. 16, ha fornito le prime istruzioni applicative delle disposizioni richiamate che di seguito si riepilogano per quanto di interesse.
Nuova ipotesi di cumulo totale di redditi con le pensioni di anzianità
La circolare precisa che la nuova possibilità di cumulo totale dei redditi di lavoro dipendente e autonomo con la pensione di anzianità liquidata con almeno 37 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età opera, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, tanto per le pensioni liquidate da tale data in avanti quanto per quelle già in essere alla data medesima purché i predetti requisiti di età e contribuzione sussistessero all’atto del pensionamento.
Titolari di pensione di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 liquidate in assenza dei requisiti di età (58 anni) e/o contribuzione (37 anni)
L’accesso alla cumulabilità totale può essere conseguito, a far data dal 1° gennaio 2003, anche dai soggetti già pensionati alla data del 1° dicembre 2002, e privi, all’atto del pensionamento, dei requisiti dei 37 anni di contribuzione e dei 58 anni di età, a condizione che versino una somma una tantum determinata in base alla seguente formula:
((A – 402,12 euro) x 30%) x (95 – B)
dove:
A = pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, se il pensionato lavorava alla data del 30 novembre 2002, ovvero
ultima mensilità di pensione lorda percepita nel mese precedente l’inizio dell’attività lavorativa, se il pensionato non lavorava alla data del 30 novembre 2002,
402,12 euro = trattamento minimo mensile del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per l’anno 2003
B = somma degli anni di anzianità contributiva e di età alla data del pensionamento di anzianità
Peraltro, per i pensionati che abbiano iniziato a lavorare dopo il 30 novembre 2002 l’importo da versare è maggiorato del 20% a fronte di un differimento dei termini di versamento.
Si segnala che l’importo da versare, come sopra determinato, non può comunque essere inferiore al 20% dell’importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003 e in ogni caso non superiore a tre volte l’importo stesso.
La somma deve essere versata entro:
­ il 17 marzo 2003 (il giorno 16 coincide con la domenica), se il pensionato è in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002 ovvero
­ entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa, se il pensionato non lavorava alla data del 30 novembre 2002,
sul bollettino di c.c. postale n. 38390647, intestato a INPS AUTORIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO, con causale “Versamento per accedere alla totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (Legge 289/2002, art. 44, comma 2)”.
In luogo del versamento in unica soluzione, è ammesso il pagamento in forma rateale. In questo caso, dovrà essere versato il 30% dell’importo dovuto entro il 17 marzo, mentre la differenza sarà trattenuta direttamente dall’INPS sulla pensione, in cinque rate trimestrali, maggiorate dell’interesse al tasso legale (3% su base annua), alle seguenti scadenze: 1° luglio 2003, 1° ottobre 2003, 1° gennaio 2004, 1° aprile 2004, 1° luglio 2004.
I titolari di pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003, ancora soggetti a regimi di divieto totale o parziale di cumulo, saranno informati dall’INPS con apposita comunicazione scritta, inviata loro nel corso del mese di febbraio 2003, della possibilità di cumulo totale offerta dalle nuove disposizioni di cui all’art. 44, legge n. 289/2002. In tale comunicazione sarà anche indicato l’importo del versamento da effettuare, in unica soluzione, o nel limite del 30%, entro il 17 marzo 2003, per accedere al regime di totale cumulabilità.
I pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002 potranno rivolgersi alla Sede INPS che gestisce la loro pensione per ottenere la quantificazione dell’importo.
Modalità della sanatoria per i casi di violazione del divieto di cumulo
L’art. 44, comma 3, legge n. 289/2002, prevede la possibilità per il pensionato, che abbia prodotto redditi da lavoro autonomo e/o dipendente soggetti al divieto parziale o totale di cumulo e che non abbia provveduto alla comunicazione prescritta al datore di lavoro (per i redditi da lavoro dipendente) o alle dichiarazioni all’INPS (per i redditi da lavoro autonomo), con conseguente violazione dei limiti sul cumulo, di sanare tale irregolarità, evitando le penalità e le trattenute altrimenti applicabili, con i relativi interessi e sanzioni. A tal fine si deve versare un importo pari al 70% della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni di inadempimento. Le frazioni di anno sono arrotondate all’unità superiore. Il versamento non può in ogni caso essere superiore a quattro volte l’importo lordo della pensione di gennaio 2003.
Per accedere alla sanatoria, i soggetti interessati devono:
­ presentare alla Sede INPS che ha in carico la pensione una domanda redatta secondo il fac-simile allegato alla circolare in commento (indicato come allegato 2 alla circolare stessa);
­ entro il 17 marzo 2003, versare la somma dovuta sul bollettino di conto corrente postale n. 38390761, intestato a INPS REGOLARIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO, causale “Versamento per sanare periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (Legge n. 289/2002, art. 44, comma 3)”.
In alternativa al pagamento in unica soluzione, è ammesso il versamento entro il 17 marzo 2003 del 30% del dovuto; l’importo residuo verrà trattenuto dall’INPS direttamente sulla pensione in cinque rate trimestrali, maggiorate dell’interesse al tasso legale (3% su base annua), alle seguenti scadenze: 1° luglio 2003, 1° ottobre 2003, 1° gennaio 2004, 1° aprile 2004, 1° luglio 2004.
Per il calcolo della somma dovuta il pensionato potrà rivolgersi alla Sede INPS.
Si pone in evidenza che la sanatoria ammessa dall’art. 44, comma 3, in esame, riguarda unicamente le inadempienze compiute dai pensionati lavoratori. Non riguarda, invece, la violazione in cui sia incorsa l’impresa che non abbia provveduto ad effettuare la trattenuta nei confronti di quei lavoratori che abbiano dichiarato la loro qualità di pensionati. Conseguentemente l’inadempienza dell’impresa resta sanzionabile.


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