11.02.2003 - lavoro

INPS – 1 GENNAIO 2003:. 1) MINIMALI CONTRIBUZIONE 2) CONTRIBUZIONE APPRENDISTI 3) LIMITE RETRIBUZIONE PER ALIQUOTA 1%% AI FINI PENSIONISTICI 4) MASSIMALE CONTRIBUTIVO ANNUO PER DIPENDENTI PRIVI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA ALLA DATA DEL 31.12.1995

INPS – 1 GENNAIO 2003: INPS – 1 GENNAIO 2003:
1) MINIMALI CONTRIBUZIONE;
2) CONTRIBUZIONE APPRENDISTI;
3) LIMITE RETRIBUZIONE PER L’APPLICAZIONE ALIQUOTA 1% AI FINI PENSIONISTICI;
4) MASSIMALE CONTRIBUTIVO ANNUO PER DIPENDENTI PRIVI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995
INPS 1° GENNAIO 2003 L’INPS con circolare n. 26 del 6 febbraio 2003 ha comunicato i seguenti aggiornamenti in materia di contribuzione a valere dall’1 gennaio 2003: 1) MINIMALI DI CONTRIBUZIONE DALL’1-1-2003 I limiti giornalieri di retribuzione imponibile sono così determinati:
Dirigenti                     euro            105,69
Impiegati                    euro      38,20
Operai                        euro      38,20
Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 5,73.
2) CONTRIBUZIONE APPRENDISTI Gli importi della contribuzione fissa settimanale dovuta per gli apprendisti dal 1° gennaio 2003 risultano essere:
apprendisti soggetti all’INAIL                      euro            2,81 settimanali
apprendisti non soggetti all’INAIL                      euro            2,72 settimanali
Per le imprese artigiane il contributo resta fissato nell’importo di euro 0,02 settimanali.
La quota a carico dell’apprendista è confermata anche per l’anno 2003 nella misura del 5,54%.
3) LIMITE RETRIBUZIONE PER L’APPLICAZIONE ALIQUOTA 1% AI FINI PENSIONISTICI Come è noto l’art. 3 della legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell’1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L’INPS ha comunicato che tale limite è fissato per l’anno 2003 in euro 36.959,00. Pertanto per l’anno in corso l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l’importo mensile di euro 3.080,00 (rapportato a 12 mensilità).
4) MASSIMALE CONTRIBUTIVO ANNUO PER DIPENDENTI PRIVI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995 Il massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso INPS, INPDAI o altro regime obbligatorio al 31/12/1995, è pari per l’anno 2003 a euro 80.391,00.

REGOLARIZZAZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2003
Con la circolare in parola l’Istituto ha dettato le istruzioni operative cui le imprese si dovranno attenere nel caso non abbiano potuto tenere conto, per il versamento dei contributi del mese di gennaio 2003, dei sopraccitati nuovi importi. In particolare la regolarizzazione del mese di gennaio 2003, da effettuarsi entro il 16 maggio 2003, dovrà essere eseguita come segue:
Regolarizzazione minimali La differenza tra la retribuzione imponibile risultante dall’applicazione dei citati nuovi importi e quella assoggettata a contribuzione per il mese di gennaio 2003 dovrà essere portata in aumento delle retribuzioni imponibili del mese nel quale viene effettuata la regolarizzazione, calcolando sul totale così ottenuto i contributi dovuti.
Regolarizzazione contribuzione apprendisti Per il versamento delle differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti i datori di lavoro interessati utilizzeranno un rigo in bianco del quadro “B/C” del mod.DM10/2 facendo precedere l’importo da versare dal codice “M189” e dalla dicitura “Diff.Appr.”. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero dipendenti, “numero giornate” e “retribuzioni”.
Regolarizzazione aliquota 1% L’importo della differenza contributiva a credito dell’azienda, da restituire al lavoratore, andrà indicato in uno dei righi in bianco del quadro “D” del modello DM 10/2 utilizzando l’apposito codice “L951”.


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