BLOCCO PARZIALE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI NON CATALIZZATI DAL 20 GENNAIO 2003
Ns BLOCCO PARZIALE DEL TRAFFICO PER I VEICOLI NON CATALIZZATI DAL 20 GENNAIO 2003
A causa del persistere del superamento della soglia di allarme per inquinamento da PM10 la Regione Lombardia ha disposto, nei Comuni che appartengono alla nuova zona critica di Brescia da lunedì 20 gennaio 2003 la limitazione del traffico veicolare per gli autoveicoli non catalizzati fino a quando i limiti di PM10 non saranno rientrati al di sotto della soglia d’attenzione.
Tali disposizioni riguardano i seguenti Comuni:
– BORGOSATOLLO
– BOTTICINO
– BOVEZZO
– BRESCIA
– CASTEL MELLA
– CASTENEDOLO
– CELLATICA
– COLLEBEATO
– CONCESIO
– FLERO
– GARDONE VALTROMPIA
– GUSSAGO
– LUMEZZANE
– MARCHENO
– NAVE
– REZZATO
– RONCADELLE
– SAN ZENO NAVIGLIO
– SAREZZO
– VILLA CARCINA
Sono esclusi dal blocco:
– gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico) e i veicoli a metano e gpl;
– le autovetture e gli autoveicoli da trasporto ad accensione comandata alimentati a benzina e a gas, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dello 01.01.1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
– le autovetture ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/ 441/CEE e successive direttive, immatricolate a partire dello 01.01.1993;
– gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/ CEE e successive direttive;
– i motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico catalizzati (omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE).
STRADE ESCLUSE
Il blocco del traffico non interessa:
– tratti autostradali e tangenziale sud di Brescia;
per il Comune di Brescia,
– i tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici e cioè:
– il piazzale antistante l’Ortomercato di Via Orzinuovi, per i veicoli provenienti dal casello autostradale di Brescia Ovest e per quelli provenienti dalla tangenziale Sud (SP 11) in uscita sulla tangenziale Ovest;
– il parcheggio area “spettacoli viaggianti” di Via Borgosatollo per i veicoli in uscita dal casello autostradale di Brescia Centro e dall’uscita dalla tangenziale Sud (SP11) su via della Volta;
Per gli altri Comuni il divieto non interessa i tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici individuati dall’amministrazione Comunale di Brescia e dalla Provincia di Brescia.
DEROGHE
I veicoli che possono circolare in deroga al divieto segnaliamo:
gli autoveicoli delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili dei Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
gli autoveicoli di pronto soccorso;
i mezzi di trasporto pubblico;
i taxi e a noleggio con conducente;
gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno;
le autovetture targate CD e EE;
gli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici);
gli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
gli autoveicoli di medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
i veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
i veicoli degli operatori dell’informazione, compresi gli edicolanti, con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;
i veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, scolastiche, case di riposo, per anziani o singole comunità;
i veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata;
i veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche (ambulanti) diretti ai mercati o da essi provenienti;
i veicoli impegnati per particolari o eccezionali necessità a discrezione degli Ufficiali ed Agenti di cui all’art. 12 del Codice della Strada;
i veicoli in possesso di deroga scritta, rilasciata dal Sindaco per particolari automezzi e/o necessità, che dovrà essere mostrata alle autorità preposte al controllo, da parte dei destinatari della stessa. Tali deroghe sono valide in tutti i Comuni bresciani della zona interessata dal provvedimento;
gli autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di lavoro.
In relazione a quest’ultima deroga, si invitiamo le aziende interessate a distribuire ai propri dipendenti apposita dichiarazione, che consenta loro la circolazione in deroga per motivi di lavoro.
Il Comando dei Vigili Urbani di Brescia ha precisato che la circolazione in deroga al divieto è consentita solo ai dipendenti turnisti, che non possano servirsi dei mezzi pubblici a causa degli orari del proprio turno.
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