10.01.2003 - lavoro

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO – INPS – BENEFICI CONTRIBUTIVI AL 25%% PERIODO NOVEMBRE 1995/MAGGIO 2001 – CASI DI INCOMPATIBILITÀ CON I CRITERI FISSATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA – PROCEDURA DI RECUPERO DA PARTE DELL’ISTITUTO

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO – INPS – BENEFICI CONTRIBUTIVI IN MISURA SUPERIORE AL 25% PERIODO NOVEMBRE 1995/MAGGIO 2001 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO – INPS –  BENEFICI CONTRIBUTIVI IN MISURA SUPERIORE AL 25% PERIODO NOVEMBRE 1995/MAGGIO 2001 – CASI DI INCOMPATIBILITA’ CON I CRITERI FISSATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA – PROCEDURA DI RECUPERO DA PARTE DELL’ISTITUTO

Come noto la decisione della Commissione Europea, 11 maggio 1999, nonché la sentenza 7 marzo 2002, della Corte di Giustizia, in ordine alle agevolazioni contributive concesse ai datori di lavoro dalla normativa italiana per l’assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro, hanno comportato i seguenti riflessi in merito alla legittimità degli sgravi contributivi in parola:
1) è sempre legittimo lo sgravio contributivo fruito nel limite del 25% se sono verificati i requisiti posti dalla legislazione italiana. In particolare, questa prevede che il contratto di formazione e lavoro può essere instaturato con giovani di età compresa tra i 16 ed i 32 anni;
2) le agevolazioni superiori al 25% sono compatibili con l’ordinamento comunitario a condizione che:
– il contratto riguardi giovani con meno di 25 anni, elevati a meno di 30 se laureati, ovvero riguardi disoccupati/inoccupati da almeno un anno;
– o in assenza dei requisiti soggettivi di cui sopra, con la successiva trasformazione del CFL a tempo indeterminato si realizzi un incremento netto dell’occupazione dell’impresa rispetto alla media degli occupati nei sei mesi precedenti la trasformazione stessa;
– o, ancora, in assenza dei requisiti di età, titolo di studio, stato di disoccupazione, incremento occupazionale, i benefici contributivi siano riconosciuti nell’importo massimo di 100.000 € nel corso di tre anni per ciascuna impresa (regola del “de minimis”. In tale importo vanno ricompresi gli aiuti nazionali, regionali o locali, ricevuti).
Già con le precedenti informazioni in materia (cfr.suppl. n. 2 al Not. n. 5/2001, Not. n. 8-9/2001, Not. n. 4/2002), si è avuto modo di precisare che, per le imprese industriali che operano nella Provincia di Brescia, e più in generale per quelle operanti nel Centro-Nord, in esito ai sopra richiamati pronunciamenti:
a) resta confermato il diritto allo sgravio nella misura generalizzata del 25% fruito in relazione ai rapporti di formazione e lavoro intrattenuti nel periodo dal novembre 1995 – maggio 2001, periodo cui si riferisce la procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano;
b) del pari è pienamente legittimo, anche per il periodo successivo a quello di cui alla precedente lettera, lo sgravio nella predetta misura del 25%,
in entrambi i casi a prescindere dalla sussistenza dei requisiti “soggettivi” od “oggettivi” o dalla regola del “de minimis” stabiliti dalla Commissione Europea, essendo necessario il solo rispetto della legislazione italiana. Si segnala che l’I.N.P.S. ha avviato la procedura di recupero delle agevolazioni contributive concesse alle imprese per l’assunzione di lavoratori con CFL, nel periodo novembre 1995 – maggio 2001, rivelatesi poi incompatibili, alla luce della decisione della Commissione Europea, con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Tale procedura è iniziata con l’invio alle imprese che hanno assunto lavoratori con CFL nel periodo predetto e che hanno beneficiato della riduzione dei contributi in misura superiore al 25% di una lettera con la quale le aziende sono richieste di fornire, restituendo all’I.N.P.S. un apposito questionario, una serie di dati da cui emerga l’eventuale fruizione di benefici non compatibili con i criteri comunitari, benefici che saranno poi oggetto di recupero da parte dell’I.N.P.S.. Il questionario dovrebbe essere restituito, opportunamente completato entro 60 giorni dal ricevimento, alla competente sede territoriale dell’I.N.P.S..
Per quanto concerne la Provincia di Brescia:
– le imprese industriali che operano nel territorio bresciano non sono interessate all’indagine dell’Istituto, in quanto, come precisato, hanno fruito dello sgravio generalizzato in misura del 25%. Pertanto, non dovrebbero risultare, salvo errori materiali dell’Ente, destinatarie della lettera dell’I.N.P.S.;
– al contrario, la richiesta di informativa potrebbe pervenire alle imprese artigiane e a quelle industriali plurilocalizzate, limitatamente agli insediamenti produttivi operanti nel Mezzogiorno.
Queste Aziende, infatti, hanno fruito di sgravi superiori al 25%, e pertanto, agli effetti della compatibilità dell’eccedenza con le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, dovrebbero sussistere quelle condizioni sopra indicate.


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