10.01.2003 - tributi

IVA – SOCIETÀ CONSORTILE – RIADDEBITO DEI COSTI ALLE CONSORZIATE

IVA – SOCIETÀ CONSORTILE – RIADDEBITO DEI COSTI ALLE CONSORZIATE IVA – SOCIETÀ CONSORTILE – RIADDEBITO DEI COSTI ALLE CONSORZIATE

La risoluzione ministeriale 14 novembre 2002, n. 355/E ha chiarito che il ribaltamento dei costi da parte di una società consortile alle proprie consorziate è soggetto ad IVA, ancorché si tratti di esecuzione di opere per le quali è prevista la non imponibilità, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in base a specifici requisiti di legge facenti capo all’Ente committente i lavori.
La risoluzione sopra citata appare di rilevante importanza per il settore perché fornisce chiarimenti inerenti, oltreché allo specifico caso oggetto dell’interpello, anche più in generale ai rapporti, ai fini specifici della fatturazione dell’IVA, che intercorrono sia tra il consorzio e le singole imprese consorziate appaltatrici delle opere, sia tra questi stessi soggetti ed i terzi fornitori.
In particolare, il caso specifico rappresentato nella risoluzione era relativo ad un raggruppamento di imprese che, in relazione ad un appalto per la realizzazione di opere di consolidamento e di adeguamento delle banchine portuali, avevano costituito una società consortile, ai sensi dell’art.23 bis della legge 584/1977 e dell’art.26 del D.Lgs. 406/1991 (attuale art.96 del D.P.R. 554/1999), per la conduzione dei lavori oggetto dello stesso appalto. Al riguardo, si chiedeva se la società consortile, dovendo riaddebitare ad ognuna delle imprese consorziate la quota dei costi sostenuti per l’esecuzione delle opere, potesse applicare lo stesso regime IVA di non imponibilità al quale sono assoggettate, ai sensi dell’art.9, comma 1, punto 6, del D.P.R. 633/1972 (in qualità di servizi prestati nei porti che riflettono il funzionamento e la manutenzione degli impianti), le operazioni fatturate dalle singole imprese all’Ente committente.
In realtà, come precisato all’Agenzia delle Entrate, il principio del mancato assoggettamento ad IVA, contenuto nell’art.9, comma 1, punto 6 del D.P.R. 633/1972, ha lo scopo, in generale, di concedere un’agevolazione a favore del soggetto che riceve i servizi relativi, tra l’altro, alla manutenzione portuale, che, nel caso specifico si identifica con l’Ente appaltante dei lavori.
In tal senso, quindi, tale regime IVA agevolato si rende applicabile alle sole operazioni effettuate dalle singole imprese consorziate, appaltatrici delle opere, nei confronti dell’Ente committente delle stesse. Contrariamente, lo stesso principio di non assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, in assenza di una specifica previsione normativa che lo consenta, non può essere autonomamente esteso anche alle operazioni effettuate dal consorzio nei confronti delle imprese consorziate.
Il rapporto giuridico esistente tra questi ultimi, infatti, deve considerarsi distinto ed autonomo rispetto a quello, regolato dal contratto d’appalto, posto in essere tra l’Ente committente e le imprese appaltatrici consorziate. Ciò è desumibile normativamente dagli stessi artt. 23 bis della legge 584/1977 e 26 del D.Lgs. 406/1991 (attuale art.96 del D.P.R. 554/1999), ai sensi dei quali era stata costituita nel caso specifico la società consortile, che, prevedendo che le imprese riunite aggiudicatarie di un appalto possano costituire tra loro una società consortile, senza che ciò configuri subappalto o cessione di contratto, sanciscono come non si realizzi alcuna successione del consorzio nelle posizioni giuridiche dell’appalto originario, per il quale è prevista l’agevolazione ai fini dell’IVA.
Ciò implica, quindi, che mentre le imprese consorziate appaltatrici dei lavori di manutenzione portuale devono emettere fattura nei confronti dell’Ente committente senza applicazione dell’IVA (ai sensi dell’art.9, comma 1, punto 6, del D.P.R. 633/1972), il consorzio, nelle fatture di riaddebito dei costi sostenuti, emesse nei confronti delle imprese consorziate, dovrà esporre a titolo di rivalsa l’IVA pagata ai fornitori per i servizi acquistati nell’interesse delle stesse consorziate.
Più in generale, inoltre, la risoluzione n. 355/E sopra citata appare importante poiché contribuisce a chiarire la corretta applicazione dell’IVA, nonché dei relativi principi di fatturazione della stessa, con riferimento alle operazioni poste in essere sia tra le imprese consorziate ed il consorzio, sia tra tali soggetti ed i terzi fornitori.
Si tratta, in particolare, delle seguenti precisazioni:
1. qualora il rapporto tra il consorzio e le singole imprese consorziate sia riconducibile (come era nel caso specifico) al “mandato senza rappresentanza”, si rende applicabile il principio stabilito dall’art.3, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. 633/1972, secondo il quale si devono considerare come prestazioni di servizi, e quindi in genere imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le operazioni poste in essere dal mandatario senza rappresentanza che rende o riceve servizi in nome proprio ma per conto del mandante. In tal caso, quindi:
o le imprese consorziate fatturano direttamente all’appaltante;
o i terzi fornitori fatturano al consorzio i servizi da loro prestati;
o il consorzio ribalta alle consorziate, emettendo fattura nei loro confronti, i costi per i servizi ricevuti in nome proprio ma per conto delle stesse imprese associate;
o il ribaltamento verso le consorziate dei costi sostenuti dal consorzio deve essere assoggettato ad IVA, generalmente con la stessa aliquota riferita alle operazioni effettuate dalle imprese associate nei confronti dell’Ente committente. In tal ambito, tuttavia, si deve prestare attenzione alla possibilità che le operazioni poste in essere dalle consorziate nei confronti dell’appaltante siano assoggettate ad un regime IVA agevolato che (come era nel caso specifico quello di non imponibilità ai sensi dell’art.9, comma 1, punto 6, del D.P.R. 633/1972) potrebbe non estendersi anche alle operazioni effettuate dal consorzio nei confronti delle imprese associate.
2. qualora, invece, il consorzio agisca, in base ad un “mandato con rappresentanza”, in nome e per conto delle singole consorziate, i terzi fornitori, in relazione alle operazioni effettuate nei confronti del consorzio, dovrebbero emettere fattura direttamente in capo alle imprese associate.
Si ricorda, infine, che l’ANCE ha elaborato uno schema riepilogativo al quale si rimanda per gli aspetti generali concernenti la disciplina contabile-fiscale, agli effetti delle imposte dirette e dell’IVA, delle associazioni temporanee di imprese, consorzi e societa’ consortili. Chi fosse interessato al documento può richiederlo agli uffici del Collegio.


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