POLIZZA ASSICURATIVA GRATUITA PER LE SPESE GIUDIZIARIE DEGLI ASSOCIATI
POLIZZA ASSICURATIVA GRATUITA PER LE SPESE GIUDIZIARIE DEGLI ASSOCIATI POLIZZA ASSICURATIVA GRATUITA PER LE SPESE GIUDIZIARIE DEGLI ASSOCIATI
Il Collegio Costruttori ha stipulato una polizza assicurativa per la tutela legale a favore dei propri associati, che consente ai legali rappresentanti delle imprese, ed in alcuni casi anche i propri collaboratori, di beneficiare gratuitamente della copertura delle spese sostenute a fronte di procedimenti penali in cui sono coinvolti a seguito di infortuni sul lavoro, o comunque in relazione ad eventi connessi all’attività di impresa.
Rimandando alla lettura del testo della convenzione per ulteriori approfondimenti si ritiene utile focalizzare gli aspetti salienti dell’assicurazione.
CHI E’ ASSICURATO
I legali rappresentanti delle aziende, i dirigenti e dipendenti preposti alle attività di cui ai decreti 626/94 e 494/96.
QUALI EVENTI SONO COPERTI DALL’ASSICURAZIONE
Gli infortuni sul lavoro, il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, le attività di cui al Decreto Legislativo 626/94 e 494/96.
I legali rappresentanti, nello svolgimento dell’attività aziendale, hanno la copertura anche per le seguenti ipotesi:
o la difesa nei procedimenti per reati colposi;
o la difesa nei procedimenti per reati dolosi, in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato, oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e le controversie tributarie
CHE COSA VIENE RIMBORSATO
Nei limiti del massimale, vengono rimborsati gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato.
Tali oneri sono:
o le spese per l’intervento di un legale a scelta dell’Assicurato, di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria, di un perito nominato dall’Assicurato entro il limite massimo stabilito relativa dalla tariffa nazionale;
o le spese di giustizia nel processo;
o le spese legali liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
o le spese legali dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
o gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di euro 258,23;
Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, nonché le spese connesse all’esecuzione delle pene detentive e dalla custodia di cose.
CHE COSA E’ ESCLUSO DALL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione non copre:
o le controversie contrattuali ivi compreso il recupero crediti;
o le controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall’Art. “Persone e rischi assicurati” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
o i fatti originati dalla proprietà o l’uso di veicoli a motore (o natanti) soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi di legge.
COSTO
Non vi è alcun onere a carico delle imprese associate in quanto il premio è pagato dal Collegio dei Costruttori edili.
MASSIMALI , SCOPERTI
Massimale: 15.000 euro per evento con una franchigia di 1.500 euro per evento.
VALIDITA’ TEMPORALE
L’assicurazione copre gli oneri relativi ad eventi che si sono prodotti dopo il 15 dicembre 2002.
COSA SI DEVE FARE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato deve immediatamente far pervenire agli uffici del Collegio apposita denuncia scritta, indirizzata alla Società assicuratrice, relazionando il sinistro nel quale sia rimasto coinvolto.
La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
E’ necessario poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto ritualmente notificato, nonché tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.
Il rapporto tra l’impresa e la società assicuratrice viene mantenuto tramite gli uffici del Collegio Costruttori.
TESTO DELLA POLIZZA
RAS TUTELA GIUDIZIARIA
Ramo/Polizza: 59/31.545.030
Agenzia/Subagenzia: 2 Allianz Sub. Asola
Codice Categoria 9
Sostituisce n.: r.n.
Importante: Il rapporto assicurativo è regolato dalle condizioni previste dal presente documento, nonchè dalle Condizioni Generali di Assicurazione che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare
Contraente: Collegio Costruttori Edili di Brescia e Provincia
Indirizzo: Via U. Foscolo, 6
C.A.P. Comune 25100 BRESCIA
Codice Fiscale/Partita IVA 80010490177
Durata 2 ANNI
Effetto ore 24 15.12.2002
Scadenza ore 24 15.12.2004
Massimale: euro 15.000,00.= per evento con franchigia fissa di euro 1.500,00.= per evento;
Ubicazione: la stessa;
Persone assicurate: Vedi normativa interna; Regolamento premi:no
Attività: Costruttori Edili;
Indicizzazione ISTAT: no
Emessa in triplice esemplare il 5 dicembre 2002 in Milano
ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA
Condizioni Particolari di Polizza
Associazione Costruttori Edili di Brescia
Norme che regolano l’assicurazione di Tutela Giudiziaria
(integrative delle norme generali)
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato.
Tali oneri sono:
o le spese per l’intervento di un legale a scelta dell’Assicurato entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
o le spese di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
o le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
o le spese di giustizia nel processo;
o le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
o le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
o gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di euro 258,23;
o le spese attinenti all’esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.
Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, nonché le spese connesse all’esecuzione delle pene detentive e dalla custodia di cose.
Ganzia “salute e sicurezza sul lavoro” (attività edile)
Art. 2 – Persone e rischi assicurati
La garanzia viene prestata a favore del Costruttore Edile Associato all’Ente Contraente nelle persone dei Legali Rappresentanti, dei Dirigenti e dei Dipendenti preposti (purchè risultanti nell’Elenco fornito dal Costruttore Edile Associato all’Ente Contraente. L’elenco delle imprese associate sarà custodito presso lo Studio Notarile – Notaio Dario Ambrosiani – via Capriolo, 48 – 25100 Brescia) alle attività di cui al Decreto Legislativo 626/94 e 494/96 nell’esercizio delle proprie funzioni professionali, con riferimento all’attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato decreto legislativo e nella normativa pregressa riguardante gli infortuni sul lavoro, il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
La garanzia si riferisce all’assistenza legale in caso di procedimenti penali, ivi compreso il patteggiamento, procedimenti civili ed amministrativi relativi a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni sopra indicate.
Nel caso di vertenze tra più persone assicurate con la stessa polizza, la garanzia si intende prestata a favore dei Legali Rappresentanti.
L’assicurazione viene, inoltre, prestata a favore dell’Azienda Edile Associata all’Ente Contraente, nelle persone dei suoi legali rappresentanti nello svolgimento dell’attività aziendale, per le seguenti ipotesi:
– la difesa nei procedimenti per reati colposi;
– la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 c.p.p., primo comma) oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
Art. 3 – Esclusioni
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “Persone e rischi assicurati” della garanzia in oggetto, l’assicurazione non è prestata per:
o controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
o controversie contrattuali ivi compreso il recupero crediti;
o controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall’Art. “Persone e rischi assicurati” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
o fatti originati dalla proprietà o l’uso di veicoli a motore (o natanti) soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
o controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia.
Art. 4 – Diritto di recesso
L’art. 8 delle C.G.A. “Diritto di recesso” si intende abrogato per la durata contrattuale di due anni.
Art. 5 – Determinazione del massimale e del premio
Le garanzie della presente polizza operano con un massimale di euro 15.000, 00 per ogni evento, e con applicazione di una franchigia fissa di euro 1.500,00 per evento.
Il premio annuo finito è determinato come segue:
euro . . . . . pro-capite per ogni aderente all’Associazione Contraente ad inclusione automatica di n. . . . . . iscritti.
Il suddetto premio totale annuo viene anticipato per due anni.
Il premio annuo totale di polizza ammonta a euro . . . . . . . . .
Definizioni
Nel testo che segue si intende:
per “Assicurazione”: il contratto di Assicurazione;
per “Polizza”: il documento che prova l’assicurazione;
per “Contraente”: il soggetto che stipula l’assicurazione;
per “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
per “Società”: l’impresa assicuratrice;
per “Premio” la somma dovuta alla Società;
per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
per “Massimale”: l’esborso massimo garantito dalla Società in caso di sinistro.
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1 – Inizio della garanzia e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 c.c.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società .
Art. 2 – Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 c.c.
Art. 3 – Dichiarazioni relative alle
circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 c.c.
Art. 6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 c.c.
Art. 8 – Diritto di recesso
Ai sensi delle disposizioni contenute nella Direttiva C.E.E. n. 13/1993, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di trenta giorni, rimborsando la parte di premio al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 9 – Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono genericamente ad un periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 – Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede la Società.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Norme che regolano l’Assicurazione Tutela Giudiziaria
Art. 13 – Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto e dei rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato.
Tali oneri sono:
– le spese per l’ intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
– le spese di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria, oppure dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
– le spese di giustizia nel processo penale;
– le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza od a essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di euro 258,23.
Art. 14 – Decorrenza della garanzia
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:
– dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
– trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per le controversie conseguenti a violazioni o inadempimenti contrattuali;
e che siano denunciate entro sei mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 15 – Anticipata risoluzione
del contratto
Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento dell’Assicurato o qualora questi subisca un concordato preventivo o la sua azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata.
In tali casi la Società, in conformità a quanto disposto dalla legge 16.3.1942 n. 267, si impegna comunque a prestare la garanzia fino alla conclusione dei giudizi eventualmente in corso, e per i sinistri verificatisi prima degli eventi di cui al comma precedente ma denuciati dopo gli stessi, fino alla successiva scadenza annuale.
Il contratto si risolve di diritto anche in caso di interdizione o inabilitazione dell’Assicurato, fermo restando l’obbligo della Società di prestare la garanzia fino alla conclusione dei giudizi eventualmente in corso e, per i sinistri verificatisi prima dei provvedimenti di interdizione o inabilitazione, ma denunciati dopo gli stessi, fino alla successiva scadenza annuale.
Cosa avviene in caso di sinistro
Art. 16 – Modalità per la denuncia
del sinistro
L’Assicurato deve immediatamente denunciare all’Agenzia o alla Società il sinistro nel quale sia rimasto coinvolto.
La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
Nell’immediatezza della denuncia del sinistro, l’Assicurato deve poi far seguire, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dall’eventuale sollecito scritto da parte della Società.
L’Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.
Art. 17 – Gestione del sinistro
La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.
L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena la decadenza dal diritto all’indennizzo ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute dalla Società.
Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
Le prestazioni a favore dell’Assicurato per fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento e per causalità si considerano effettuate nell’ ambito di un unico evento assicurativo. Lo stesso vale per le prestazioni riferite a più casi assicurativi tra loro collegati per tempo di avvenimento e per causalità.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell’art. 11. L’arbitro provvede secondo equità.
Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 18 – Scelta del legale
Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il Terzo, oppure vi sia conflitto di interessi tra la Società e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società.
Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestata da Avvocati corrispondenti.
Qualora non si avvalga del diritto di scelta del legale l’Assicurato avrà il diritto di rivolgersi alla Società per ottenere l’indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.
La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria.
L’Assicurato non può raggiungere accordi con Legali e / o periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della Società.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di scelta del legale e del perito.
La Società confermerà l’incarico professionale conferito dall’Assicurato al legale e al perito. La Società non è responsabile della linea difensiva e dell’operato dei legali e dei periti.
La Società, alla definizione della controversia, rimborserà all’Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte.
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