SICUREZZA SUL LAVORO – IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI – NOTA DELL’ASL DI BRESCIA
SICUREZZA SUL LAVORO – IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI – NOTA DELL’ASL DI BRESCIA Sicurezza sul lavoro – Impianti di messa a terra di impianti elettrici – Nota dell’ASL di Brescia
Si fa seguito a quanto comunicato in materia con il Notiziario n.2/2002, per pubblicare qui di seguito una nota illustrativa pervenuta al Collegio da parte della locale ASL.
ASL Brescia
Brescia, 14 febbraio 2002
prot. 1075
Oggetto: Applicazione del D.P.R. 22 ottobre 2001 n.462 in materia di protezione contro le scariche atmosferiche e di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici.
Il 23/0112002 è entrato in vigore il D.P.R. in oggetto “Regolamento di semplificazione dei procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti pericolosi”.
Tale regolamento introduce sostanziali novità per quanto concerne il sistema delle “competenze”, degli “adempimenti” e dei “soggetti abilitati” riguardo alla messa in esercizio, alle omologazioni ed alle verifiche periodiche e/o straordinarie degli. impianti. in oggetto con particolare riferimento alla periodicità ed alla individuazione dei “soggetti abilitati” all’effettuazione delle verifiche periodiche e/o straordinarie: A.S.L. o eventuali Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive (si allega foglio di sintetica “informativa”).
Si evidenzia che il “datore di lavoro” è “soggetto obbligato” a far sottoporre a verifica gli impianti a verifica periodica.
Per quanto sopra, in attesa di ulteriori definizioni da parte dei Ministeri competenti (art. 1 comma 2 dei D.P.R.), lo scrivente Ufficio effettuerà la verifica periodica dell’impianto sopra individuato solo su specifica richiesta dei “datore di lavoro”.
In fase di prima applicazione della nuova normativa, saranno applicate le tariffe sinora in vigore.
INFORMATIVA
Il D.P.R. 462101, abrogando gli artt. 40 e 328 del D.P.R. 547/55 e gli artt. 2-3-4 dei D.M. 12/09/1959, modifica in modo sostanziale l’impianto giuridico relativo agli atti omologativi e di verifica periodica delle installazioni regolamentate.
In particolare si evidenzia:
A) Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi contro le scariche atmosferiche:
– La messa in esercizio degli impianti è subordinata all’atto omologativo che viene espletato dall’installatore tramite il rilascio della ‘,dichiarazione di conformità” che dev’essere inviata, dal “datore di lavoro”, all’ISPESL e all’ASL, entro 30 giorni.
– Le verifiche periodiche hanno cadenza quinquennale rispetto alla precedente cadenza biennale eccetto che per i cantieri, locali ad uso medico e gli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio, ove la cadenza è bíennale.
– Le verifiche periodiche devono essere espletate su richiesta del “datore di lavoro” che è “soggetto obbligato” a far sottoporre gli impianti a verifica (art.4 comma 1).
– I soggetti abilitati all’effettuazione delle suddette verifiche periodiche, quinquennali e/o biennali, sono: l’ASL o Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive (art. 4 comma 2).
– Le verifiche periodiche sono onerose e le spese sono a carico dei “datore di lavoro”.
B) Impianti in luoghi con pericolo di esplosione:
– La messa in esercizio degli impianti è subordinata alla “verifica di conformità7 effettuata dall’installatore che rilascia la “dichiarazione di conformità” che deve essere inviata, dal “datore di lavoro” all’ASL entro 30 giorni.
– L’atto omologativo obbligatorio è di competenza esclusiva dell’ASL (art 5).
– Le verifiche periodiche, con cadenza biennale, devono essere espletate su richiesta dei “datore di lavoro” che è “soggetto obbligato” a far sottoporre gli impianti a verifica (art.6 comma 1).
– I soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche sono: l’A.S.L. o Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive (art. 6 comma 2).
– L’atto omologativo e le verifiche sono onerose e le spese sono a carico dei datore di lavoro”.
C) Variazioni relative agli impianti.
Il “datore di lavoro” deve comunicare tempestivamente all’ISPESL e all’A.S.L. la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.
FAC-SIMILE
Spett. A.S.L. di Brescia
Servizio di Sicurezza dei Lavoro e Impiantistica
U.O. Impiantistica
Via Cantore n. 20
25128 BRESCIA
Oggetto: Richiesta di verifica periodica, ai sensi dei D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462, per:
– Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
– Dispositivi di messa a terra di impianti elettrici
– Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
Impianto: matr._______ (Mod B); matr._______ (Mod A); matr. _______ (Mod. C)
Dichiarazione di conformità: prot. A.S.L. _______ (se impianti successivi al 23/0112002).
Il sottoscritto _________________ legale rappresentate della Ditta ______________
con sede in _______________________ via _________________ n. ___ cap. _____
Chiede che codesta A.S.L. provveda ad eseguire la verifica periodica dell’impianto in oggetto’ installato presso:
stabilimento/cantiere _________________ ubicato a __________________________ in Via ____________ n. ___ cap ______ Tel. _________________
Per tale servizio saranno corrisposti gli importi previsti dal vostro tariffario al ricevimento della fattura all’indirizzo:
(Ragione sociale) ___________________ (Via) _____________________________ (Comune) ________________ Prov. ____
(P. IVA) __________________________ Distinti saluti
TIMBRO E FIRMA
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