INPS – FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI DI MATERNITÀ – ART. 78, D.LGS N. 51/2001 – NUOVE ISTRUZIONI PER L’ESPOSIZIONE SUL MOD. DM 10/2 DELLE INDENNITÀ DI MATERNITÀ – CIRCOLARE 16 DICEMBRE 2002, N. 181
INPS – FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI DI MATERNITÀ – ART INPS – FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI DI MATERNITÀ – ART. 78, D.LGS N. 51/2001 – NUOVE ISTRUZIONI PER L’ESPOSIZIONE SUL MOD. DM 10/2 DELLE INDENNITÀ DI MATERNITÀ – CIRCOLARE 16 DICEMBRE 2002, N. 181
Come noto, l’art. 78, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità, ha previsto la riduzione degli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, nella misura dello 0,20%.
Tale agevolazione è strettamente connessa con la statuizione in base alla quale, con riferimento ai parti, alle adozioni ed agli affidamenti avvenuti dopo il 1° luglio 2000 e per i quali è prevista la tutela previdenziale obbligatoria, l’intero importo della prestazione dovuta, o una sua parte fino ad un massimo di 3 milioni di lire, rispettivamente nel caso in cui lo stesso sia inferiore o, al contrario, pari o superiore a 3 milioni di lire, è a carico dello Stato (cfr. suppl. n. 2 al Not. 6/2000).
Successivamente, l’art. 43 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), ha reso definitiva, a partire dall’anno 2002, la riduzione in parola, sganciandola dal meccanismo di adozione dei decreti sulle accise cui era in precedenza ancorata per espresso disposto del citato art. 78 del Testo unico.
In relazione a tale “fiscalizzazione” degli oneri di maternità e delle relative indennità, l’I.N.P.S., con circolare 16 dicembre 2002, n. 181, ha diramato talune indicazioni concernenti la compilazione del Mod. DM 10/2.
Le nuove istruzioni per la compilazione della denuncia mensile di Mod. DM 10/2 dovranno essere seguite in occasione della corresponsione delle indennità di maternità in conseguenza di eventi che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 2003, ovvero di eventi anteriori a tale data, ma per i quali sia ancora in corso, alla stessa data, la corresponsione della relativa indennità.
Le imprese che, in occasione della denuncia del mese di gennaio 2003, non fossero ancora in condizioni di seguire le nuove modalità di compilazione, potranno provvedervi entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, cioè entro il 16 marzo 2003.
In sede di conguaglio dovranno essere distinte, per ciascun dipendente in congedo per maternità obbligatoria, le somme rientranti nel tetto di cui all’articolo 78 del D.lgs n. 151/2001, da quelle eccedenti tale limite.
L’Istituto richiede ai datori di lavoro, che anticipano l’indennità di maternità per il periodo di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) di distinguere, per ciascun dipendente in astensione, gli importi delle indennità che rientrano nel tetto di cui all’art. 78 (lire 3.000.000, annualmente rivalutati), da quelli delle indennità che, invece, eccedono tale limite.
Il “tetto”, fissato dall’art. 78 del decreto legislativo n. 151/2001 in lire 3.000.000 è, come sopra precisato, annualmente rivalutato. Per l’anno 2001 è pari a lire 3.078.000, e per l’anno 2002 a 1.632,58.
Di seguito si riportano le indicazioni fomite dall’Istituto con la precitata circolare e concernenti gli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro.
Circolare INPS 16 dicembre 2002, n. 181
1. Adempimenti a cura dei datori di lavoro.
In sede di conguaglio dovranno essere distinte, per ciascun dipendente in congedo per maternità obbligatoria, le somme rientranti nel tetto di cui all’articolo 78 del D.lgs n. 151/2001, da quelle eccedenti tale limite.
A tal fine i datori di lavoro opereranno come segue:
– esporranno le indennità di maternità obbligatoria che rientrano nel limite annualmente determinato in forza della previsione di cui al già citato articolo 78, in uno dei righi in bianco del quadro “D”del modello DM10/2,facendone precedere l’importo dalla dicitura “ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001” e dalcodice di nuova istituzione “M053”;
– continueranno ad indicare le somme eccedenti il sopra menzionato tetto, secondo le consuete modalità (rigo 53 del quadro “D”).
Si evidenzia che, nella determinazione del tetto, si dovrà tener conto anche delle somme corrisposte nel corso dell’anno precedente in relazione allo stesso evento.
Per l’eventuale restituzione di somme a titolo di maternità, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
– per le indennità pari o inferiori al limite di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri “B/C” del mod. DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura “rec.ind. mat. ex art. 78 D.lgs 151/2001” e dal codice di nuova istituzione “E780”;
– per le indennità superiori al predetto limite, indicheranno l’importo fino a concorrenza della quota eccedente il tetto di cui al più volte richiamato art.78, utilizzando il previsto codice “E776” secondo le consuete modalità e riporteranno l’eventuale rimanente somma con il codice “E780”.
Le aziende che nella denuncia contributiva relativa al mese di “gennaio 2003” non fossero nelle condizioni di operare secondo le disposizioni sopra illustrate, potranno provvedere alle relative sistemazioni ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Dette regolarizzazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
A tal fine i datori di lavoro:
– per la restituzione degli importi rientranti nei limiti del tetto, di cui all’articolo 78 del D.lgs n. 151/2001, i datori di lavoro interessati utilizzeranno il codice dei quadri “B-C” del mod. DM10/2 “E776” secondo le consuete modalità;
– per il conguaglio dei medesimi importi utilizzeranno il sopraccitato codice “M053”.
2. Modalità di compilazione dei modelli CUD e 770.
Nulla è innovato per quanto riguarda la compilazione dei modd. CUD e 770 (Parte C – Dati previdenziali e assistenziali INPS).
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