RIEPILOGO DISCIPLINA RELATIVA ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDROSANITARI – LEGGE 46/1990
RIEPILOGO DISCIPLINA RELATIVA ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDROSANITARI – RIEPILOGO DISCIPLINA RELATIVA ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDROSANITARI –
LEGGE 46/1990
Si ritiene opportuno fornire un breve riepilogo della disciplina cui sono soggetti gli impianti idraulici ed elettrici disciplinati dalla legge emanata in data 4 marzo 1990, n. 46, che tratta il tema della sicurezza degli impianti fissando norme che devono essere rispettate dalla impresa installatrice e dal committente. Provvedimenti successivi hanno poi integrato e modificato per alcuni aspetti tale disciplina.
Secondo la disciplina ora delineata il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese abilitate che siano in grado di realizzarli a regola d’arte.
Chi commissione le opere è tenuto per legge ad incaricare del progetto un professionista competente iscritto all’albo, a richiedere e conservare la dichiarazione di conformità, e ad adeguare gli impianti esistenti alle prescrizioni dell’articolo 7 della legge 46/90, più oltre riprodotto.
L’abilitazione della ditta installatrice risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, che il committente dovrebbe acquisire prima dell’affidamento dei lavori; l’impresa non ancora in possesso di tale certificato, deve dimostrare di avere almeno inoltrato alla Camera di Commercio la denuncia di inizio di attività, prevista dal DPR 392/94 (art. 10 legge 46/1990).
Le imprese installatrici, come detto, sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte cioè utilizzando allo scopo materiali che devono essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia. Ad esempio gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
Abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 della legge 46/90 sono tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
L’abilitazione a questo tipo di attività è soggetta a determinati requisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 della legge 46/90 e 2 DPR 447/91.
Per installare gli impianti la legge richiede la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali quando vengano superati i limiti stabiliti dall’art. 4 del DPR 447/91, più oltre riprodotto.
Non vi è la necessità della redazione del progetto per i lavori concernenti l’ordinaria manutenzione nonché per le installazioni di apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità. Gli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti sono quelli finalizzati a contenere il degrado normale d’uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino le strutture essenziali dell’impianto o la loro destinazione d’uso. (art. 8 – DPR 447/91). Questo tipo di lavori possono essere realizzati anche da imprese non abilitate e non vi è l’obbligo di predisporre il progetto, né di rilasciare la dichiarazione di conformità.
L’impresa installatrice ad ultimazione dei lavori è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recare i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la relazione relativa alla tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui al paragrafo precedente quando è richiesto (art. 9 legge 46/1990).
La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato sentiti l’UNI e il CEI; la violazione di tale obbligo è soggetta alla sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma compresa fra 516 e 5160 euro.
La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all’impiantistica.
Copia della dichiarazione va inviata entro sei mesi dall’ultimazione degli impianti, a cura del committente, alla Commissione provinciale per l’artigianato o a quella insediata presso la Camera di commercio (art. 7 DPR 447/1991).
Qualora si proceda ad installare impianti in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l’impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell’impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati. Tale procedura va effettuata anche in caso di rifacimento parziale di impianti e il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo si dovranno riferire alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento.
Per l’esecuzione di nuovi impianti in edifici che hanno già il certificato di abitabilità, l’impresa installatrice deve depositare in comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell’impianto, la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo.
Ove sono previsti i collaudi, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
LEGGE 5 MARZO 1990 (G.U. 12-3-1990, N. 59)
NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Art. 1.
AMBITO DI APPLICAZIONE
[1] Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a ) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
b ) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c ) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d ) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
e ) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore (1) ;
f ) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g ) gli impianti di protezione antincendio.
[2] Sono altresì soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di cui al primo comma, lettera a ), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
D.P.R. 6-12-1991, N. 447 (G.U. 15-2-1992, N. 38)
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 MARZO 1990 N. 46, IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Art. 4.
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
[1] Fatta salva l’applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all’art. 6 della legge è obbligatoria per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti:
a ) per gli impianti elettrici di cui all’art. 1, primo comma, lettera a ), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
b ) per gli impianti di cui all’art. 1, secondo comma, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
c ) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l’unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
d ) per gli impianti di cui all’art. 1, primo comma, lettera b ), della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiori a 200 mc e con un’altezza superiore a 5 metri;
e ) per gli impianti di cui all’art. 1, primo comma, lettera c ), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
f ) per gli impianti di cui all’art. 1, primo comma, lettera e ), della legge, per il trasporto e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
g ) per gli impianti di cui all’art. 1, primo comma, lettera g ), della legge, qualora siano inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
[2] I progetti debbono contenere gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo all’individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.
[3] Qualora l’impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d’opera, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.
Art. 8.
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
[1] Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 5 della legge 24-10-1942, n. 1415 .
[2] Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d’uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione d’uso.
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