LEGGE REGIONALE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA
LEGGE REGIONALE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA LEGGE REGIONALE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA
La Regione Lombardia ha pubblicato sul BURL 1° S.O. al n. 30 del 26 luglio 2002 la legge regionale n. 15 del 22 luglio 2002 – “Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione”.
La legge si prefigge di raggiungere sostanzialmente quattro obiettivi:
1. snellire e ridurre le procedure amministrative regionali disciplinate da leggi, eliminando dalle stesse appesantimenti che ne rendono la conclusione incerta o tardiva;
2. eliminare le leggi che sono apparentemente in vigore, ma che in realtà hanno esaurito i loro effetti;
3. unificare, mediante testi unici, le leggi regionali vigenti in settori organici per rendere più certa e agevole la conoscenza e l’applicazione delle norme;
4. sopprimere i comitati, le commissioni, i consigli, le consulte ed ogni altro organismo collegiale con funzioni tecnico-amministrative ritenuti non indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione.
Si desidera richiamare l’attenzione sui contenuti dell’articolo 2, che opera una razionalizzazione legislativa ed introduce una serie di interventi correttivi.
In particolare, di seguito, si richiamano le modifiche apportate alla legge regionale sul commercio (cfr. LR 14/99).
Ambiti territoriali – Articolo 2, comma 2, lettera a)
Prevede la suddivisione del territorio regionale in “Ambiti territoriali” anziché in “Unità territoriali”.
Programmazione regionale – Articolo 2, comma2, lettera b)
Dopo l’annullamento da parte del TAR Lombardia del Regolamento Regionale sul Commercio ed il ricorso al Consiglio di Stato che ha sospeso tale annullamento, la Regione ha provveduto, nell’ambito della legge annuale di semplificazione amministrativa, a stabilire chiaramente e distintamente le competenze della Giunta e quelle del Consiglio.
Al Consiglio è stato affidato il compito di approvare:
il programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale;
gli indirizzi per la programmazione urbanistica del settore commerciale.
La Giunta provvede, invece, all’approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale ed alla definizione dei criteri urbanistici che gli enti locali devono adottare nell’attività di pianificazione e di gestione in materia di commercio.
Criteri di priorità tra domande concorrenti – Articolo 2, comma2, lettera f)
Viene abolito il comma che prevedeva i criteri per stabilire la priorità tra domande concorrenti giunte a parità in base ai criteri indicati al comma 1 dell’articolo 6 della LR 14/99.
Si segnala, inoltre, all’articolo 8, comma 1 la disposizione che sopprime la Consulta regionale e le Consulte territoriali sulla casa (di cui alla LR 13/96 ed alla LR 1/2000) considerate organismi non indispensabili al raggiungimento dei fini istituzionali della Regione.
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