“LA NUOVA DISCIPLINA SUI RIFIUTI – D.LGS. 5/2/97, n.22 “”RONCHI”””
LA NUOVA DISCIPLINA SUI RIFIUTI – D LA NUOVA DISCIPLINA SUI RIFIUTI – D.LGS. 5/2/97, N.22 “RONCHI”
Il decreto legislativo recante la nuova disciplina dei rifiuti, anche pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, con il quale è stata data attuazione alla normativa comunitaria in materia (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, G.U. 15 febbraio 1997, n. 38, Suppl. Ord. n. 33), è entrato in vigore il 2 marzo 1997, ad eccezione delle norme relative alle gestione degli imballaggi, i cui effetti sono rinviati al 1° maggio prossimo.
Finalità
Le nuove disposizioni sono finalizzate a:
– prevenire la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
– ridurre lo smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero idonee ad ottenere dagli stessi materie prime;
– razionalizzare la gestione (in via residuale) dello smaltimento con il ricorso a una rete integrata e adeguata di impianti, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione di costo non eccessivo e finalizzata, tra l’altro, a realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali e a permettere lo smaltimento negli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti.
Per il conseguimento di tali obiettivi, è previsto, in particolare, che a partire dal 1° gennaio 1999, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento potranno essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione sia accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile. Inoltre, dalla stessa data, sarà vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove sono prodotti (fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti all’entrata in vigore del decreto e quelli promossi per particolari aspetti territoriali e per l’opportunità di raggiungere livelli ottimali di utenza servita), mentre dal 1° gennaio 2000, sarà consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche e quelli che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento.
Strumenti operativi
Per il conseguimento delle finalità del provvedimento è previsto che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, adottino ogni opportuna azione avvalendosi di soggetti pubblici e privati qualificati, anche mediante accordi e contratti di programma.
Sono fatte salve le disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi al decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
Norme previgenti
Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all’adozione delle specifiche disposizioni adottate in attuazione della nuova disciplina dei rifiuti del D.Lgs. n. 22/1997. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
(D.Lgs. 5/2/97, n. 22, artt. 1-5 e 57, c.1)
Ambito di applicazione della nuova disciplina
Ai fini della nuova disciplina recata dal D.Lgs. n. 22/1997, sono state fornite nuove definizioni ed è stata riformulata la classificazione dei rifiuti, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Rifiuti urbani
Appartengono alla categoria dei rifiuti urbani quelli domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade o giacenti sulle strade, sulle spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
Rifiuti speciali
Sono speciali i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali, dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio, i rifiuti derivanti dalla attività smaltimento di rifiuti, da trattamenti delle acque e dall’abbattimento di fumi, i rifiuti derivanti da attività sanitarie, i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti e, infine, i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
Rifiuti pericolosi
Sono pericolosi i rifiuti non domestici individuati dal Consiglio dell’Unione Europea con la decisione n. 91/689/CEE (allegato al decreto).
Esclusioni dalla nuova disciplina
Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, in quanto oggetto di disposizioni specifiche:
– gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera;
– i rifiuti radioattivi;
– i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
– le carogne e alcuni rifiuti agricoli non pericolosi utilizzati nell’attività agricola;
– le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti;
– le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
– i materiali esplosivi in disuso;
– i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici;
– le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
– i materiali non pericolosi che derivano dall’attività di scavo;
– le attività di recupero dei rifiuti (allegato C) effettuate nel luogo di produzione, a eccezione del recupero dei rifiuti come combustibili o altri mezzi per produrre energia.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 6, 7 e 8)
Condizioni per il deposito temporaneo nel luogo di produzione
Il decreto legislativo recante la nuova disciplina dei rifiuti ha stabilito che il deposito temporaneo dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti è consentito a condizione che:
a) non contengano policlorodi-
benzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
b) in caso di deposito di rifiuti pericolosi, il quantitativo non superi 10 metri cubi, ovvero ne sia prevista l’asportazione con cadenza almeno bimestrale;
c) per i rifiuti non pericolosi, il quantitativo non superi 20 metri cubi, ovvero siano asportati con cadenza trimestrale;
d) il deposito temporaneo sia effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
d) siano rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi;
e) sia data notizia alla provincia competente del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi.
Per il deposito temporaneo in stabilimenti localizzati nelle isole minori i termini per l’asportazione dei rifiuti sono elevati a un anno.
Disposizioni applicabili
Il deposito temporaneo di rifiuti effettuato nel rispetto di tali condizioni non è soggetto ad autorizzazione allo smaltimento (art. 28), ma solo agli adempimenti dettati con riferimento al registro di carico e scarico (art. 12) e al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 9).
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 6, c.1, lett. m) e 28, c.5)
Finalità dei produttori e dei detentori
Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono posti a carico del detentore che consegna i rifiuti a un raccoglitore autorizzato o a un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento (allegato B al D.Lgs. n. 22/1997), e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
Obblighi del produttore
Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti.
Esclusione della responsabilità del detentore
La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che abbia ricevuto il formulario di identificazione degli stessi controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza di tale termine abbia comunicato alla regione la mancata ricezione dello stesso (per le spedizioni transfrontaliere il termine è elevato a sei mesi).
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, art. 10)
Comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti
I soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti (compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti), ovvero svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ovvero rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali (ad eccezione dei piccoli imprenditori artigiani di cui all’art. 2083 del codice civile che non abbiano più di tre dipendenti), sono tenuti a comunicare annualmente al Catasto dei rifiuti, entro il 30 aprile, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti (legge n. 70/1994 e D.P.C.M. 6 luglio 1995).
Nel caso in cui i produttori conferiscano i rifiuti al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio.
Sanzioni
Chiunque non effettua la comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a trenta milioni.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 11 e 52, c.1)
Registro di carico e scarico dei produttori e degli smaltitori
I soggetti tenuti alla comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall’Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
I soggetti la cui produzione annua non eccede cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi e una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile.
Imprese di smaltimento e recupero
Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e/o di recupero di rifiuti deve, inoltre, indicare:
a) l’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti e il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
Tenuta e conservazione
I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che detengono i rifiuti stessi. Devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, a eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato e al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
Le informazioni contenute nel registro devono essere comunicate in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Modello
In attesa dell’individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Sanzioni
Chiunque omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto, il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinque milioni a trenta milioni. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa va da trenta a centottanta milioni e ad essa si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dall’amministratore.
Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, la sanzione è fissata da L. 500.000 a tre milioni.
La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione del registro.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 12 e 52, c.2 e 4)
Divieto di abbandono e di deposito incontrollato
Il decreto legislativo recante la nuova disciplina sui rifiuti vieta l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
Chiunque violi tali divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, alla rimozione degli effetti sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei suoi diritti.
Sanzioni
Chiunque, in violazione del divieto, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.200.000.
Chi non ottempera all’ordinanza di ripristino del sindaco è punito con la pena dell’arresto fino a un anno.
Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 14 e 50)
Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti
Durante il trasporto i rifiuti, esclusi quelli urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico, sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare:
a) il nome e l’indirizzo del produttore, del detentore e del destinatario;
b) l’origine, la tipologia e la quantità del rifiuto;
c) l’impianto di destinazione;
d) la data e il percorso dell’instradamento.
Il modello uniforme di formulario di identificazione sarà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 22/1997.
Compilazione e conservazione
Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
Una copia deve rimanere presso il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una da quest’ultimo e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.
Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
Rifiuti pericolosi
Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
Sanzioni
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario, ovvero indica nello stesso dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tre a diciotto milioni.
Si applica, invece, la pena della reclusione fino a due anni, prevista per la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):
– se si tratta di trasporto di rifiuti pericolosi;
– in caso di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in sede di predisposizione di un certificato di analisi o di uso di un certificato falso durante il trasporto.
Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, la sanzione amministrativa pecuniaria va da L. 500.000 a tre milioni.
La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione o di mancato invio alle autorità competenti del formulario.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 15 e 52, c.3 e 4)
Realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero
Il decreto legislativo recante la nuova disciplina dei rifiuti stabilisce che i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, per la realizzazione del progetto stesso.
Se l’impianto deve essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale, alla domanda deve essere allegata anche la comunicazione del progetto all’autorità competente per tale procedura.
Contestualmente alla domanda per la realizzazione degli impianti può essere presentata anche l’istanza di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero. In tal caso la regione autorizza tali operazioni contestualmente all’adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell’impianto.
Impianti di ricerca e sperimentazione
La realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione e lo svolgimento, negli stessi, di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti sono soggette alle autorizzazioni previste per gli altri impianti. Tuttavia, i termini per il rilascio sono ridotti alla metà qualora le attività di gestione non comportino un utile economico e gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a cinque tonnellate al giorno (salvo deroghe per effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni).
La durata dell’autorizzazione è di un anno, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare i due anni.
Qualora il progetto o la realizzazione dell’impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine stabilito, l’interessato può presentare istanza al Ministro dell’ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l’autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell’ambiente di concerto con quelli dell’industria, della sanità e della ricerca scientifica.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 27 e 29)
Operazioni di smaltimento e di recupero
L’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte dell’interessato.
Contenuto dell’autorizzazione
L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire la protezione della salute e dell’ambiente e, in particolare:
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti da smaltire e da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi e ai quantitativi massimi di rifiuti e alla conformità dell’impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza e igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l’idoneità del soggetto richiedente.
Durata e rinnovo
L’autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile.
A tal fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione, che decide prima della scadenza stessa.
Sospensione
Qualora, a seguito di controlli successivi all’avviamento, gli impianti non risultino conformi all’autorizzazione per la loro realizzazione, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi.
Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere l’impianto conforme all’autorizzazione, la stessa viene revocata.
Impianti mobili
Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero (ad esclusione della sola riduzione volumetrica), sono autorizzati in via definitiva dalla regione in cui l’interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, almeno sessanta giorni prima dell’installazione dell’impianto, devono essere comunicate alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna stessa, allegando l’autorizzazione alle attività di smaltimento e l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l’ulteriore documentazione richiesta.
“Vecchie” autorizzazioni
Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della disciplina previgente (D.P.R. n. 915/1982) restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Le regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la gestione dei rifiuti sulla base della nuova classificazione entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 28, c.1-4, 6-7, e 57, c.3 e 4)
Autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi
Le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione potranno essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le condizioni specifiche adottate dal Ministero dell’ambiente.
Tali prescrizioni, in particolare, dovranno prevedere:
a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di smaltimento e le caratteristiche degli stessi;
d) la qualità delle emissioni nell’ambiente.
Relazione allegata alla comunicazione
Alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche, di quelle di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
Registro
La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di novanta giorni, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
Qualora venga accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni per l’autosmaltimento dei rifiuti, l’inizio o la prosecuzione dell’attività sono vietati con provvedimento motivato, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine fissato dall’amministrazione.
Per la tenuta del registro e l’effettuazione dei controlli periodici, l’interessato è tenuto a versare un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell’attività.
Rinnovo della comunicazione
La comunicazione dell’autosmaltimento deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni.
Rifiuti pericolosi e discarica
Restano sottoposte all’ordinario regime autorizzativo le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 31, c.5, e 32)
Disciplina delle operazioni di recupero
Così come le attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione, anche le operazioni di recupero possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le condizioni specifiche adottate dal Ministero dell’ambiente.
Tali prescrizioni dovranno, in particolare, prevedere:
a) per i rifiuti non pericolosi: le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili, le condizioni specifiche per usufruire della procedura semplificata, nonché le disposizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti e ai metodi di recupero, gli stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi: le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti e le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute negli stessi, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto e al tipo di attività e di impianto utilizzato, gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero e, infine, le prescrizioni necessarie per assicurare che il recupero venga effettuato senza pregiudizio per la salute dell’uomo e dell’ambiente.
Relazione allegata alla comunicazione
Alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale devono risultare:
– il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche per il recupero;
– il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti;
– le attività di recupero che si intendono svolgere;
– lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati a essere recuperati;
– le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
Registro
La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di novanta giorni, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
Qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni per il recupero dei rifiuti dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare l’attività alla normativa vigente entro il termine fissato dall’amministrazione.
Per la tenuta dei registro e l’effettuazione dei controlli periodici, l’interessato è tenuto a versare un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell’attività.
Rinnovo della comunicazione
La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
Norma transitoria
Fino all’adozione delle norme tecniche e delle condizioni per il recupero dei rifiuti, e comunque non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/1997, le procedure semplificate si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati nell’allegato 3 D.M. 5 settembre 1994 e nell’allegato A al D.M. 16 gennaio 1995, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da tali provvedimenti.
A tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del decreto.
I soggetti e le imprese che effettuano operazioni di recupero dei suddetti rifiuti in esercizio alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, e che risultino conformi alle norme tecniche adottate per la sua applicazione, sono tenuti ad effettuare la comunicazione entro 30 giorni dall’emanazione delle norme stesse. In tal caso l’attività può essere proseguita senza attendere il decorso dei novanta giorni dalla comunicazione.
Emissioni in atmosfera
La procedura semplificata per il recupero dei rifiuti sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati, l’autorizzazione per le modifiche sostanziali dell’impianto, di cui all’art. 15, lett. a), D.P.R. n. 203/1988.
Rifiuti urbani
La procedura semplificata prevista per il recupero non si applica alle operazioni relative ai rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani effettuate per ottenere combustibile da rifiuto nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal Ministero;
c) dell’impiego di combustibile da rifiuto effettuato nel rispetto delle specifiche norme tecniche che stabiliscono la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 31, c.5, 33, cc.1-8, e 57, c.6)LA NUOVA DISCIPLINA SUI RIFIUTI – D.Lgs. 5/2/97, n.22
Il decreto legislativo recante la nuova disciplina dei rifiuti, anche pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, con il quale è stata data attuazione alla normativa comunitaria in materia (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, G.U. 15 febbraio 1997, n. 38, Suppl. Ord. n. 33), è entrato in vigore il 2 marzo 1997, ad eccezione delle norme relative alle gestione degli imballaggi, i cui effetti sono rinviati al 1° maggio prossimo.
Finalità
Le nuove disposizioni sono finalizzate a:
– prevenire la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
– ridurre lo smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero idonee ad ottenere dagli stessi materie prime;
– razionalizzare la gestione (in via residuale) dello smaltimento con il ricorso a una rete integrata e adeguata di impianti, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione di costo non eccessivo e finalizzata, tra l’altro, a realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali e a permettere lo smaltimento negli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti.
Per il conseguimento di tali obiettivi, è previsto, in particolare, che a partire dal 1° gennaio 1999, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento potranno essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione sia accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile. Inoltre, dalla stessa data, sarà vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove sono prodotti (fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti all’entrata in vigore del decreto e quelli promossi per particolari aspetti territoriali e per l’opportunità di raggiungere livelli ottimali di utenza servita), mentre dal 1° gennaio 2000, sarà consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche e quelli che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento.
Strumenti operativi
Per il conseguimento delle finalità del provvedimento è previsto che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, adottino ogni opportuna azione avvalendosi di soggetti pubblici e privati qualificati, anche mediante accordi e contratti di programma.
Sono fatte salve le disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi al decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
Norme previgenti
Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all’adozione delle specifiche disposizioni adottate in attuazione della nuova disciplina dei rifiuti del D.Lgs. n. 22/1997. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
(D.Lgs. 5/2/97, n. 22, artt. 1-5 e 57, c.1)
Ambito di applicazione della nuova disciplina
Ai fini della nuova disciplina recata dal D.Lgs. n. 22/1997, sono state fornite nuove definizioni ed è stata riformulata la classificazione dei rifiuti, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Rifiuti urbani
Appartengono alla categoria dei rifiuti urbani quelli domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade o giacenti sulle strade, sulle spiagge e sulle rive dei corsi d’acqua, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
Rifiuti speciali
Sono speciali i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali, dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio, i rifiuti derivanti dalla attività smaltimento di rifiuti, da trattamenti delle acque e dall’abbattimento di fumi, i rifiuti derivanti da attività sanitarie, i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti e, infine, i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
Rifiuti pericolosi
Sono pericolosi i rifiuti non domestici individuati dal Consiglio dell’Unione Europea con la decisione n. 91/689/CEE (allegato al decreto).
Esclusioni dalla nuova disciplina
Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, in quanto oggetto di disposizioni specifiche:
– gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera;
– i rifiuti radioattivi;
– i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
– le carogne e alcuni rifiuti agricoli non pericolosi utilizzati nell’attività agricola;
– le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti;
– le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
– i materiali esplosivi in disuso;
– i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici;
– le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
– i materiali non pericolosi che derivano dall’attività di scavo;
– le attività di recupero dei rifiuti (allegato C) effettuate nel luogo di produzione, a eccezione del recupero dei rifiuti come combustibili o altri mezzi per produrre energia.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 6, 7 e 8)
Condizioni per il deposito temporaneo nel luogo di produzione
Il decreto legislativo recante la nuova disciplina dei rifiuti ha stabilito che il deposito temporaneo dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti è consentito a condizione che:
a) non contengano policlorodi-
benzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
b) in caso di deposito di rifiuti pericolosi, il quantitativo non superi 10 metri cubi, ovvero ne sia prevista l’asportazione con cadenza almeno bimestrale;
c) per i rifiuti non pericolosi, il quantitativo non superi 20 metri cubi, ovvero siano asportati con cadenza trimestrale;
d) il deposito temporaneo sia effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
d) siano rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi;
e) sia data notizia alla provincia competente del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi.
Per il deposito temporaneo in stabilimenti localizzati nelle isole minori i termini per l’asportazione dei rifiuti sono elevati a un anno.
Disposizioni applicabili
Il deposito temporaneo di rifiuti effettuato nel rispetto di tali condizioni non è soggetto ad autorizzazione allo smaltimento (art. 28), ma solo agli adempimenti dettati con riferimento al registro di carico e scarico (art. 12) e al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 9).
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 6, c.1, lett. m) e 28, c.5)
Finalità dei produttori e dei detentori
Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono posti a carico del detentore che consegna i rifiuti a un raccoglitore autorizzato o a un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento (allegato B al D.Lgs. n. 22/1997), e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
Obblighi del produttore
Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti.
Esclusione della responsabilità del detentore
La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che abbia ricevuto il formulario di identificazione degli stessi controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza di tale termine abbia comunicato alla regione la mancata ricezione dello stesso (per le spedizioni transfrontaliere il termine è elevato a sei mesi).
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, art. 10)
Comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti
I soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti (compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti), ovvero svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ovvero rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali (ad eccezione dei piccoli imprenditori artigiani di cui all’art. 2083 del codice civile che non abbiano più di tre dipendenti), sono tenuti a comunicare annualmente al Catasto dei rifiuti, entro il 30 aprile, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti (legge n. 70/1994 e D.P.C.M. 6 luglio 1995).
Nel caso in cui i produttori conferiscano i rifiuti al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio.
Sanzioni
Chiunque non effettua la comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a trenta milioni.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 11 e 52, c.1)
Registro di carico e scarico dei produttori e degli smaltitori
I soggetti tenuti alla comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall’Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
I soggetti la cui produzione annua non eccede cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi e una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile.
Imprese di smaltimento e recupero
Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e/o di recupero di rifiuti deve, inoltre, indicare:
a) l’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti e il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
Tenuta e conservazione
I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che detengono i rifiuti stessi. Devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, a eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato e al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
Le informazioni contenute nel registro devono essere comunicate in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Modello
In attesa dell’individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Sanzioni
Chiunque omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto, il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinque milioni a trenta milioni. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa va da trenta a centottanta milioni e ad essa si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dall’amministratore.
Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, la sanzione è fissata da L. 500.000 a tre milioni.
La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione del registro.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 12 e 52, c.2 e 4)
Divieto di abbandono e di deposito incontrollato
Il decreto legislativo recante la nuova disciplina sui rifiuti vieta l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
Chiunque violi tali divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, alla rimozione degli effetti sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei suoi diritti.
Sanzioni
Chiunque, in violazione del divieto, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.200.000.
Chi non ottempera all’ordinanza di ripristino del sindaco è punito con la pena dell’arresto fino a un anno.
Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 14 e 50)
Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti
Durante il trasporto i rifiuti, esclusi quelli urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico, sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare:
a) il nome e l’indirizzo del produttore, del detentore e del destinatario;
b) l’origine, la tipologia e la quantità del rifiuto;
c) l’impianto di destinazione;
d) la data e il percorso dell’instradamento.
Il modello uniforme di formulario di identificazione sarà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 22/1997.
Compilazione e conservazione
Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
Una copia deve rimanere presso il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una da quest’ultimo e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.
Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
Rifiuti pericolosi
Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
Sanzioni
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario, ovvero indica nello stesso dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tre a diciotto milioni.
Si applica, invece, la pena della reclusione fino a due anni, prevista per la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):
– se si tratta di trasporto di rifiuti pericolosi;
– in caso di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in sede di predisposizione di un certificato di analisi o di uso di un certificato falso durante il trasporto.
Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, la sanzione amministrativa pecuniaria va da L. 500.000 a tre milioni.
La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione o di mancato invio alle autorità competenti del formulario.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 15 e 52, c.3 e 4)
Realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero
Il decreto legislativo recante la nuova disciplina dei rifiuti stabilisce che i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, per la realizzazione del progetto stesso.
Se l’impianto deve essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale, alla domanda deve essere allegata anche la comunicazione del progetto all’autorità competente per tale procedura.
Contestualmente alla domanda per la realizzazione degli impianti può essere presentata anche l’istanza di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero. In tal caso la regione autorizza tali operazioni contestualmente all’adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell’impianto.
Impianti di ricerca e sperimentazione
La realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione e lo svolgimento, negli stessi, di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti sono soggette alle autorizzazioni previste per gli altri impianti. Tuttavia, i termini per il rilascio sono ridotti alla metà qualora le attività di gestione non comportino un utile economico e gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a cinque tonnellate al giorno (salvo deroghe per effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni).
La durata dell’autorizzazione è di un anno, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare i due anni.
Qualora il progetto o la realizzazione dell’impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine stabilito, l’interessato può presentare istanza al Ministro dell’ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l’autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell’ambiente di concerto con quelli dell’industria, della sanità e della ricerca scientifica.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 27 e 29)
Operazioni di smaltimento e di recupero
L’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte dell’interessato.
Contenuto dell’autorizzazione
L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire la protezione della salute e dell’ambiente e, in particolare:
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti da smaltire e da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi e ai quantitativi massimi di rifiuti e alla conformità dell’impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza e igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l’idoneità del soggetto richiedente.
Durata e rinnovo
L’autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile.
A tal fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione, che decide prima della scadenza stessa.
Sospensione
Qualora, a seguito di controlli successivi all’avviamento, gli impianti non risultino conformi all’autorizzazione per la loro realizzazione, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi.
Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere l’impianto conforme all’autorizzazione, la stessa viene revocata.
Impianti mobili
Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero (ad esclusione della sola riduzione volumetrica), sono autorizzati in via definitiva dalla regione in cui l’interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, almeno sessanta giorni prima dell’installazione dell’impianto, devono essere comunicate alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna stessa, allegando l’autorizzazione alle attività di smaltimento e l’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l’ulteriore documentazione richiesta.
“Vecchie” autorizzazioni
Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della disciplina previgente (D.P.R. n. 915/1982) restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Le regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la gestione dei rifiuti sulla base della nuova classificazione entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 28, c.1-4, 6-7, e 57, c.3 e 4)
Autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi
Le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione potranno essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le condizioni specifiche adottate dal Ministero dell’ambiente.
Tali prescrizioni, in particolare, dovranno prevedere:
a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di smaltimento e le caratteristiche degli stessi;
d) la qualità delle emissioni nell’ambiente.
Relazione allegata alla comunicazione
Alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche, di quelle di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
Registro
La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di novanta giorni, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
Qualora venga accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni per l’autosmaltimento dei rifiuti, l’inizio o la prosecuzione dell’attività sono vietati con provvedimento motivato, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine fissato dall’amministrazione.
Per la tenuta del registro e l’effettuazione dei controlli periodici, l’interessato è tenuto a versare un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell’attività.
Rinnovo della comunicazione
La comunicazione dell’autosmaltimento deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni.
Rifiuti pericolosi e discarica
Restano sottoposte all’ordinario regime autorizzativo le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 31, c.5, e 32)
Disciplina delle operazioni di recupero
Così come le attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione, anche le operazioni di recupero possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le condizioni specifiche adottate dal Ministero dell’ambiente.
Tali prescrizioni dovranno, in particolare, prevedere:
a) per i rifiuti non pericolosi: le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili, le condizioni specifiche per usufruire della procedura semplificata, nonché le disposizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti e ai metodi di recupero, gli stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi: le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti e le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute negli stessi, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto e al tipo di attività e di impianto utilizzato, gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero e, infine, le prescrizioni necessarie per assicurare che il recupero venga effettuato senza pregiudizio per la salute dell’uomo e dell’ambiente.
Relazione allegata alla comunicazione
Alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale devono risultare:
– il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche per il recupero;
– il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti;
– le attività di recupero che si intendono svolgere;
– lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati a essere recuperati;
– le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
Registro
La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di novanta giorni, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
Qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni per il recupero dei rifiuti dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare l’attività alla normativa vigente entro il termine fissato dall’amministrazione.
Per la tenuta dei registro e l’effettuazione dei controlli periodici, l’interessato è tenuto a versare un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell’attività.
Rinnovo della comunicazione
La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
Norma transitoria
Fino all’adozione delle norme tecniche e delle condizioni per il recupero dei rifiuti, e comunque non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/1997, le procedure semplificate si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati nell’allegato 3 D.M. 5 settembre 1994 e nell’allegato A al D.M. 16 gennaio 1995, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da tali provvedimenti.
A tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del decreto.
I soggetti e le imprese che effettuano operazioni di recupero dei suddetti rifiuti in esercizio alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, e che risultino conformi alle norme tecniche adottate per la sua applicazione, sono tenuti ad effettuare la comunicazione entro 30 giorni dall’emanazione delle norme stesse. In tal caso l’attività può essere proseguita senza attendere il decorso dei novanta giorni dalla comunicazione.
Emissioni in atmosfera
La procedura semplificata per il recupero dei rifiuti sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati, l’autorizzazione per le modifiche sostanziali dell’impianto, di cui all’art. 15, lett. a), D.P.R. n. 203/1988.
Rifiuti urbani
La procedura semplificata prevista per il recupero non si applica alle operazioni relative ai rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani effettuate per ottenere combustibile da rifiuto nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal Ministero;
c) dell’impiego di combustibile da rifiuto effettuato nel rispetto delle specifiche norme tecniche che stabiliscono la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto.
(D.Lgs. 5/2/97, n.22, artt. 31, c.5, 33, cc.1-8, e 57, c.6)
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