IMPOSTE SUI REDDITI – IRRILEVANZA DELLE RISERVE FORMULATE DALL’APPALTATORE AI FINI DELLE RIMANENZE FISCALI
IMPOSTE SUI REDDITI – IRRILEVANZA DELLE RISERVE FORMULATE DALL’APPALTATORE AI FINI DELLE RIMANENZE FISCALI IMPOSTE SUI REDDITI – IRRILEVANZA DELLE RISERVE FORMULATE DALL’APPALTATORE AI FINI DELLE RIMANENZE FISCALI
(Corte Cass., Sez. Trib., Sent. 2/11/01, n.13582)
La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Trib., 2 novembre 2001, n.13582 esclude dalle maggiorazioni di prezzo imponibili agli effetti delle imposte sui redditi (art. 60, comma 2 del DPR 917/1986) le cosiddette “riserve” costituenti mere pretese unilaterali.
In particolare, devono essere considerate aspettative di ricavi e, come tali, non imponibili ai fini delle imposte sui redditi:
– le richieste di maggiori compensi fondate su varianti in corso d’opera, definibili come proposte di modifica del contratto. Tali pretese, infatti, non assumono rilevanza ai fini fiscali fintanto che non siano accettate dal committente;
– le richieste di carattere risarcitorio. Quest’ultime, infatti, sono dirette alla reintegrazione del patrimonio dell’appaltatore e, pertanto non possono rientrare tra i corrispettivi imponibili.
In conclusione, la Cassazione ribadisce che non rientrano tra le maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali (imponibili in misura non inferiore al 50%), sia le pretese dell’appaltatore che si sostanzino in proposte di modifica del contratto, sia le pretese di carattere risaricitorio. Entrambe, infatti, sono mere pretese unilaterali costituenti “speranze di ricavi”.
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