CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE – NESSUN OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLE DELIBERE
CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE – NESSUN OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLE DELIBERE CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE – NESSUN OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLE DELIBERE
(Min. finanze – Ris. 20/5/02, n. 149/E)
Le delibere societarie adottate all’esclusivo fine della conversione in euro del capitale sociale, nella forma di semplici atti scritti, per i quali non è richiesta la data certa, considerata l’obbligatorietà della conversione, non devono essere assoggettate alla formalità della registrazione.
E’ quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate che, ripercorrendo gli interventi normativi in materia di delibere societarie, adottate al fine esclusivo della conversione in euro del capitale sociale, ha affermato che tali atti non hanno i requisiti di natura e di contenuto rilevanti ai fini dell’imposta di registro, secondo ciò che è specificato dal D.P.R. n. 131/ 1986.
Tali delibere devono piuttosto configurarsi come atti societari diversi, riconducibili, in quanto tali, tra quelli non soggetti ad alcun obbligo di registrazione.
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