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06.06.2002 - tributi

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – REVISIONE – INSEGNE CON SUPERFICIE FINO A 5 METRI QUADRATI

(Min. finanze – Circ. 3/5/02, n. 3/DPF)

La Legge 24 aprile 2002, n.75 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2002) recante la conversione del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 ha modificato la disciplina relativa all’imposta comunale sulla pubblicità.

In particolare l’articolo 2-bis del provvedimento in oggetto ha previsto che il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in analogia a quanto indicato dall’articolo 10 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, “non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.

Il successivo comma 5, del provvedimento in commento, prevede che per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l’imposta o il canone sono dovuti per l’intera superficie.

Infine, al comma 6, viene stabilito che, in caso di pluralità di insegne, l’esenzione è limitata sempre entro i cinque metri quadrati.

Con la Circolare n.3 del 3 maggio 2002 il Dipartimento delle Politiche fiscali ha fornito i necessari chiarimenti in ordine alle disposizioni modificative della disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità introdotte dalla legge 24 aprile 2002, n.75.

La circolare precisa che la misura di cinque metri quadrati non può più considerarsi rappresentativa di una franchigia, come precedentemente affermato dallo stesso Dicastero dell’economia e delle finanze in sede amministrativa con la circolare 1/DPF/2002.

Pertanto se ad esempio l’unica insegna esposta per individuare la sede di svolgimento di attività economica ha una superficie di 9 metri quadrati il tributo deve essere commisurato a detta superficie e non a quella di 4 metri quadrati.

Il suddetto meccanismo di commisurazione trova applicazione anche nel caso in cui siano esposte una pluralità di insegne di esercizio.

Così ad esempio se le insegne che identificano la sede sono due una di superficie di tre metri quadrati e l’altra di un metro quadrato, essendo la superficie complessiva pari a 4 metri quadrati, per entrambe le insegne non sono dovuti né l’imposta di pubblicità né il canone d’installazione dei mezzi pubblicitari.

Se invece la superficie complessiva delle insegne che identificano la sede supera i 5 metri quadrati non è accordabile nessuna esenzione.

Infine la circolare chiarisce che per quanto attiene i termini di pagamento, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia già versato il tributo seguendo le indicazioni contenute nella circolare n. 1/DPF dell’8 febbraio 2002, considerando quindi la superficie di 5 metri quadrati come una franchigia, lo stesso dovrà effettuare i necessari conguagli entro un mese dal 27 aprile 2002, data di entrata in vigore dell’articolo 2 bis.

Allegato:

Circ. 3/5/02, n. 3/DPF

 


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