MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL COMMERCIO 3/2000
MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL COMMERCIO 3/2000 MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL COMMERCIO 3/2000
Si segnalano le principali modifiche introdotte al regolamento regionale 3/2000 per il settore del commercio, evidenziando che il regolamento del 24 dicembre 2001, n. 9 non è stato oggetto d’esame dalle Commissioni consiliari competenti.
Art. 1 Ambito di applicazioni e criteri di programmazione
Con riferimento al parere non favorevole (art. 1, comma 3) che la Regione formula sulla base del parere espresso dalla Provincia in materia di sistema della viabilità, traffico e principali vie di comunicazione, viene specificato che ciò avviene fino all’operatività del Piano territoriale di Coordinamento Regionale (PTCP), a partire dal quale si farà riferimento alle prescrizioni in esso contenute.
Vengono riformulati i casi di parere favorevole della Regione (art. 1, comma 4, lett. A), indicando che l’assenso in caso di trasferimento nella stessa Unità Territoriale deve avvenire senza aumento della superficie (specifica non presente nel precedente regolamento).
Inoltre, l’apertura o ampliamento dei punti vendita a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi di vicinato operanti nella stessa Unità Territoriale, o di esercizi autorizzati nella stessa Unità Territoriale, vengono subordinati alla condizione del reimpiego dei dipendenti.
Nei restanti casi (art. 1, comma 4, lett.b), in cui la Regione esprime parere favorevole o non favorevole (tra cui superfici di vendita richieste non rientranti nelle quote base attribuite alle Unità Territoriali non ancora utilizzate), vengono inseriti nuovi criteri di valutazione aggiuntivi con relativo punteggio (il punteggio minimo sale da 18 a 24).
I criteri di valutazione aggiuntivi riguardano:
– qualità progettuale dell’intervento;
– presenza di funzioni diverse da quella commerciale nel piano o programma di intervento complessivo;
– grado di corrispondenza ai piani o programmi comunali e sovracomunali;
– previsione di realizzazione di interventi infrastrutturali di portata strategica;
– localizzazione su aree degradate o di riqualificazione urbana;
– impatto occupazionale netto;
– disponibilità attuale dell’area
All’Art . 1 vengono aggiunte due disposizioni:
– in base alla prima “Quando la domanda possa conseguire l’assentibilità per una superficie di vendita inferiore a non oltre il 50% alla superficie richiesta, di ciò viene data informazione al richiedente, il quale può chiedere che il procedimento si concluda con il rilascio di una autorizzazione per la superficie assentibile”;
– in base alla seconda, che rischia di allungare i tempi di rilascio dell’autorizzazione, è previsto il parere non vincolante di altra Regione quando l’esercizio di vendita di cui è richiesta l’apertura, l’ampliamento o il trasferimento di sede è ubicato a meno di 10 Km. in linea d’aria dal confine.
Quando il parere è richiesto alla Regione Lombardia da parte di una Conferenza di Servizi convocata in una Regione confinante, la Regione Lombardia si impegna a formularlo entro 60 giorni sentite le valutazioni delle Province interessate (che sono in territorio ricompreso anche solo in parte in un raggio di 10 Km. dall’insediamento commerciale).
Art. 8 Dotazioni di servizi per attrezzature pubbliche e di uso pubblico
Viene specificato che la dotazione di standard per i centri commerciali, richiesta dal comma 7 art 8 (200% Slp lorda degli edifici previsti di cui la metà destinata a parcheggio di uso pubblico) deve essere calcolata in riferimento alle sole superfici commerciali.
Art. 15 Adeguamento degli strumenti urbanistici regionali
In aggiunta alla documentazione tecnica da allegare al P.R.G. vengono previste una tavola di azzonamenti con puntuale perimetrazione e identificazione delle diverse strutture di vendita e la tabella contenente gli elementi descrittivi delle strutture.
Art. 16 Rapporti con gli strumenti di programmazione integrata e negoziata
In ipotesi di grandi strutture di vendita previste da strumenti di programmazione negoziata che abbiano una particolare incidenza sullo sviluppo economico del territorio o sulla riqualificazione ambientale e integrazione infrastrutturale, viene prevista la possibile deroga per il parere regionale ai criteri del presente regolamento.
Art. 17 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 9 del d.lgs. 114/98 per le grandi strutture di vendita
Viene previsto che il Comune possa richiedere un’integrazione della domanda in fase di istruttoria.La produzione di elementi essenziali mancanti viene considerata come nuova domanda fatte salve le determinazioni della Conferenza in ordine al procedimento già avviato.
Sono state eliminate due disposizioni: quella che prevedeva l’adozione della deliberazione della Conferenza entro 90 giorni dalla prima riunione, e quella che prevedeva che se alla scadenza della deliberazione la Conferenza non avesse concluso i lavori, essa si sarebbe intesa automaticamente convocata per il 90° giorno presso la Regione.
Art. 19 Effetti della trasmissione della domanda alla Regione e da parte del richiedente
L’ordine in cui le domande vengono decise viene stabilito non più sulla base della data di trasmissione alla Regione, bensì dalla data di ricevimento.
Art. 23 Computo delle superfici di vendita
L’articolo ha integralmente sostituito il precedente recante “Modificazioni di esercizi preesistenti”.
Il nuovo art. 23 indica i criteri in base ai quali computare le superfici di vendita in relazione alle quote assegnate ad ogni Unità Territoriale.
Viene fatta, in particolare, distinzione tra grandi strutture di vendita, medie strutture di vendita, sia esistenti che di nuova apertura. Vengono forniti nuovi criteri per computare le superfici differenti a seconda della tipologia della struttura di vendita (grande, media, esistente o di nuova apertura) e della tipologia della domanda (Vedi nostro Allegato riassuntivo).
Vengono inoltre forniti nuovi criteri per computare le superfici di vendita delle grandi strutture autorizzate allo scopo di valutare eventuali domande successive.
Art. 27 Disposizioni comuni per le medie e grandi strutture di vendita e procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
Viene confermato il meccanismo di correlazione tra procedimenti urbanistico-edilizi e commerciali, nel senso che la concessione o autorizzazione edilizia sono rilasciate contestualmente o successivamente all’autorizzazione commerciale.
Anche la D.I.A. o la comunicazione ex art. 26 L. 47/85 vanno presentate contestualmente all’istanza di autorizzazione commerciale e i lavori possono essere iniziati solo una volta ottenuto l’assenso di natura commerciale.
Art. 28 Nulla osta rilasciati ai sensi della legge 426/71
Viene aggiunto l’art. 28 bis che prevede la deroga al principio di contestualità tra autorizzazione edilizia e commerciale nell’ipotesi di strumenti attuativi già approvati alla data di entrata in vigore del regolamento n. 3/2000 (9 agosto 2000). In tale ipotesi il rilascio della concessione edilizia è ammissibile anche anticipatamente al rilascio dell’autorizzazione di esercizio.
Viene inoltre previsto che ai fini degli interventi commerciali compresi in strumenti di pianificazione attuativa già approvati all’atto dell’entrata in vigore del regolamento s’intende assolto l’obbligo di adeguamento del P.R.G. ai principi di programmazione della rete commerciale previsti dal d.lgs. 114/98.
In tale ipotesi non è nemmeno necessario garantire la dotazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico al servizio delle grandi strutture così come previsto dalla legge regionale 14/99.
Per quanto concerne i Comuni che trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento non abbiano ancora adottato una Variante di adeguamento ai criteri del regolamento, è prevista una seppur limitata possibilità di rilasciare autorizzazioni (vedi punti 1 e 2, comma 2 art. 30) all’ulteriore condizione che la Conferenza dei Servizi ritenga il P.R.G. non contrastante con i criteri del regolamento.
Art. 35 Autorizzazioni quali atti dovuti
L’art. 35 viene in buona parte sostituito, con l’indicazione che l’autorizzazione è sempre dovuta qualora si verificasse almeno uno dei casi descritti (apertura di media struttura per concentrazione di esercizi già autorizzati; ampliamento di una media struttura per accorpamento di esercizi già autorizzati; ampliamento di una grande struttura per accorpamento di esercizi già autorizzati).
Art. 41 Centri commerciali
Viene modificata la definizione di centro commerciale, che è tale se ricorrono determinate condizioni:
– unicità della struttura o, in aggiunta rispetto al precedente regolamento, dell’insediamento commerciale
– destinazione specifica o prevalente della struttura dove la superficie di vendita complementare rispetto alla funzione principale del complesso risulta superiore al 20% (e non il 10% come prima) della Slp.
– spazi di servizio gestiti unitariamente
– infrastrutture comuni
in base a tali criteri sembrerebbe meno immediata la classificazione di un intervento come centro commerciale e quindi la sottoposizione alla normativa relativa.
È prevista che la domanda di nuova apertura, di trasferimento di sede, di variazione di superfici: e di un settore merceologico di un centro commerciale possa essere presentata anche da un unico soggetto promotore.
Paragrafo 2.2 e 2.3 dell’Allegato 2 del regolamento
Modifica dei punteggi da attribuire ai diversi parametri di valutazione delle domande relative a grandi strutture di vendita.
Aggiornamento dell’archivio dei dati sul commercio.
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