02.05.2002 - trasporti

RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO – TRATTAMENTO FISCALE DEL CREDITO D’IMPOSTA

TRASPORTI – TRATTAMENTO FISCALE DEL CREDITO D’IMPOSTA CONCESSO AGLI ESERCENTI RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO – TRATTAMENTO FISCALE DEL CREDITO D’IMPOSTA
(Ministero finanze – Agenzia Entrate – Circ. 30 aprile 2002)
Con una circolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività di trasporto e persone, per il periodo d’imposta compreso tra il 1° settembre 2000 e il 30 giugno 2002, non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Tale credito, inizialmente concesso dal 1° settembre al 31 dicembre 2000 (art. 1, D.L. 26 settembre 2000, n. 265, conv. legge 23 novembre 2000, n. 343) alle seguenti categorie di esercenti attività di trasporto di persone e merci:

– esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
– enti pubblici ed imprese pubbliche locali per il trasporto di persone;
– imprese esercenti autoservizi;
– titolari di licenza comunale per l’esercizio del servizio di taxi;
– enti pubblici ed imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto persone;

è stato successivamente esteso ai seguenti intervalli temporali:

– 1° gennaio – 30 giugno 2001 (art. 25, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388);
– 1° luglio – 31 dicembre 2001 (art. 1, comma 5, D.L. 30 giugno 2001, n. 246, conv. legge 4 agosto 2001, n. 330, come modificato dall’art. 8, comma 4, lettera a) del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356);
– 1° gennaio – 30 giugno 2002 (art. 5, comma 1 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, conv. legge 27 febbraio 2002, n. 16).

L’Agenzia delle Entrate ha osservato che, non avendo tali leggi chiarito nulla in ordine al trattamento del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi, si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 277/2000, al quale la normativa espressamente rimanda.
Pertanto, il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività di trasporto di persone e merci non concorre alla formazione del reddito imponibile.


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