LAVORI PUBBLICI – ILLEGITTIMITÀ DELLA RICHIESTA DI PARAMETRI SUPERIORI A QUELLI FISSATI DALLA NORMA
LAVORI PUBBLICI – ILLEGITTIMITÀ DELLA RICHIESTA DI PARAMETRI SUPERIORI A QUELLI FISSATI DALLA NORMA LAVORI PUBBLICI – ILLEGITTIMITÀ DELLA RICHIESTA DI PARAMETRI SUPERIORI A QUELLI FISSATI DALLA NORMA
(T.A.R. Toscana, Sez. I, 3/12/1992, n. 566)
È illegittima l’esclusione dalla gara di una Ditta che non sia in grado di attestare un fatturato annuo stabilito discrezionalmente dall’Amministrazione, atteso che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 secondo comma L. 19 marzo 1990 n. 55 e dell’art. 1 D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55, ai concorrenti alle gare non può essere richiesta una classifica di importo d’iscrizione all’Albo Nazionale costruttori superiore a quella in cui è ricompreso l’importo a base d’asta (fattispecie di esclusione da una gara per lavori d’importo complessivo di L. 1.426.000.000 di Ditte non in grado di attestare un fatturato di almeno 5 miliardi nell’ultimo esercizio).
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