01.01.1997 - tecnica

PROGETTAZIONE, OMOLOGAZIONE E IMPIEGO DELLE BARRIERE STRADALI – D.M. 15/10/96 E LA CIRCOLARE MINISTERIALE 16/10/96 N. 4622

PROGETTAZIONE, OMOLOGAZIONE E IMPIEGO DELLE BARRIERE STRADALI – D PROGETTAZIONE, OMOLOGAZIONE E IMPIEGO DELLE BARRIERE STRADALI – D.M. 15/10/96 E LA CIRCOLARE MINISTERIALE 16/10/96 N. 4622
Sulla G.U. n. 283 del 3/12/1996 sono stati pubblicati il D.M. 15 ottobre 1996 e la circolare ministeriale 16 ottobre 1996 n. 4622.
Il D.M. 15 ottobre 1996 aggiorna e sostituisce le “Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”e le “Prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini dell’omologazione” indicate nel precedente D.M. del 18 febbraio 1992 come Allegato 1 e Allegato 1A.
Da un confronto dei testi delle Istruzioni tecniche le principali modifiche risultano essere:
All’art. 3 “Indicazioni delle zone da proteggere” il comma 3 è così modificato: la protezione prevista deve riguardare almeno gli ostacoli fissi, laterali o centrali isolati, quali pile di ponti, fabbricati, tralicci di elettrodotti, portali della segnaletica, ovvero alberature etc., entro una fascia di 5 m dal ciglio esterno della carreggiata: in ogni caso la protezione verrà realizzata senza danneggiare l’alberatura, adattandosi allo spazio disponibile ed agli altri vincoli conseguenti alla presenza delle piante;
All’art. 6: “Classificazione delle barriere” sono ridefiniti i valori degli indici di severità delle singole classi nel seguente modo: le barriere di tipo a), b) e c) di cui all’art. 1 si classificano, in relazione all’indice di severità definito all’art. 4, come segue:
– classe A1: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità minimo di 40 k Nm;
– classe A2: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità minimo di 80 k Nm;
– classe A3: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità minimo di 130 k Nm;
– classe B1: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità minimo di 250 k Nm;
– classe B2: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità minimo di 450 k Nm;
– classe B3: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità minimo di 600 k Nm.
Le barriere di tipo d) non sono classificabili in base ad un indice di severità specifico ed il loro impiego sarà curato dal progettista della sicurezza stradale con i criteri di cui all’art. 7.
All’art. 7: “Criteri di scelta delle barriere di sicurezza” al comma 3 si fa riferimento non più alle norme CNR ma alla classificazione prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada). Conseguentemente cambia la tabella A nel seguente modo:

                Destinazione
                                sparti-       bordo       bordo
tipo di strade            traffico     traffico     laterale     ponte
                                a              b              c
Autostrade (A)          I               B1            A3            B2
                II              B2            B1            B2
Strade extr.princ.(B) III             B3            B2            B3
Strade extr.secon.(C)               I               A3*          A2            B1
                II              B1*          A3            B2
Strade urb. di
scorr. (D)  III             B1*          B1            B2
Strade urb. di
quart. (E)  I               –               A1            B1
                II              –               A1            B1
Strade locali (F)        III             –               A3            B1

* Ove esistenti

La  circolare  15 ottobre 1996 aggiorna l’elenco  degli  istituti autorizzati  all’esecuzione di prove d’impatto in scala reale  su barriere stradali di sicurezza per cui, ad oggi,  gli  istituti autorizzati alle prove in conformita’ a quanto previsto dal  D.M. 18 febbraio 1992 n. 223, sono i seguenti:
– il Centro prove per barriere di sicurezza stradali di Anagni – Centro rilevamento  dati sui materiali di Fiano  Romano  della Societa’ Autostrade S.p.A.;
– il  L.I.E.R.,  Laboratoire d’essais INRETS – Equipments  de  la Route,  con  sede in D29 Route de Cremieu B.P. 382  69125  Lyon Satolas Aeroport – Francia.
Ai  sensi  dell’art.  9 del citato  D.M.  n.  223,  l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale  indicherà, con propria circolare, eventuali aggiornamenti dell’elenco  degli istituti autorizzati.


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