01.03.1998 - tributi

RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO IN VIGORE DAL 1° APRILE 1998

RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE – IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO IN VIGORE DAL 1° APRILE 1998 RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE – IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO IN VIGORE DAL 1° APRILE 1998
In attuazione della delega contenuta nella legge finanziaria del 1997 sono stati emanati tre decreti legislativi che riordinano la disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (D.Lgs. 471-472-473/97).
Il primo decreto riguarda le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, il secondo è relativo alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative tributarie e, infine, il terzo riguarda le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi e di altri tributi indiretti.
Le nuove disposizioni generali in tema di sanzioni si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data del 1° aprile 1998.
Dalla stessa data è abrogata ogni norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonché della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con la nuova disciplina.
Si riportano di seguito le principali novità relative al primo dei tre decreti che contiene i “Principi generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie” rinviando l’approfondimento degli altri decreti a successive comunicazioni.
Contenuto del provvedimento

Il decreto legislativo 472/92 prevede, come principali novità:
· l’unificazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie ora accorpate in sanzione pecuniaria e/o sanzioni accessorie (articoli 2 e 26);
· l’introduzione dei principi di legalità, imputabilità e colpevolezza, con la previsione di apposite cause di non punibilità, analogamente a quanto già previsto per gli illeciti penali e per gli illeciti amministrativi diversi da quelli fiscali (articoli 3, 4, 5 e 6);
· la riferibilità della sanzione alla persona fisica che ha commesso la violazione anche se ha agito, in qualità di dipendente o di collaboratore, per conto o nell’interesse di un’impresa, società o ente (articoli 5, comma 2, 11 e 27);
· la punibilità di tutti i soggetti concorrenti nella violazione ovvero dell’autore mediato in luogo dell’autore materiale (articoli 9 e 10);

· l’attenuazione della sanzione nei casi di concorso e di continuazione delle violazioni (articolo 12);
· la modifica dell’istituto del ravvedimento, rendendolo più conveniente (articolo 13);
· tre diverse procedure per l’irrogazione delle sanzioni (articoli: 16, 17, 18, 19, 20 e 24);
· la tipizzazione delle sanzioni accessorie (articolo 21);
· la procedura per l’adozione delle misure cautelari (articolo 22);
· l’abrogazione delle norme in contrasto con il decreto legislativo (articolo 29).

Il principio di legalità

In materia di sanzioni fiscali non penali il principio di legalità afferma che nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione e, salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.
Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Personalizzazione della responsabilità

Uno degli aspetti che più ha caratterizzato la riforma del sistema sanzionatorio è, senza dubbio, l’introduzione del principio della responsabilità personale.
Secondo li principio della colpevolezza, infatti, nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Responsabilità di dipendenti e amministratori di società

Se una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato, ovvero sia commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

Presunzione

Fino a prova contraria, chi ha sottoscritto, ovvero compiuto, gli atti illegittimi si presume autore della violazione.

Concorso di persone

Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali hanno agito gli autori della violazione sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.
Mancanza di dolo e colpa grave

Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni.
Qualora il pagamento sia stato eseguito dall’autore della violazione, nel limite di cento milioni di lire (art. 5, comma 2, dello stesso decreto), la responsabilità della persona fisica, della società, dell’associazione o dell’ente rappresentati è limitata all’eventuale eccedenza.
Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente rappresentati possono assumere il debito dell’autore della violazione.

Colpa grave

Si verifica colpa grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Assenza di colpa

L’autore della violazione non è punibile quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
Non è punibile, inoltre, chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
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Da organi di stampa viene portato a conoscenza che il Governo sta predisponendo un provvedimento legislativo finalizzato a modificare alcuni importanti aspetti dettati dalla normativa in esame.
Inoltre, il Ministero delle finanze sta approntando una circolare illustrativa che fornirà interpretazioni e chiarimenti in ordine alla complessa disciplina.
Si fa riserva, pertanto, di tornare sull’argomento non appena verranno emanati i provvedimenti in parola.


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