01.06.1997 - tributi

A) TRIBUTI – ICIAP – ESONERO DALL’OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE – APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI VERSAMENTO. B) RIFIUTI – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) – PROROGA. C) TRASPORTI – REVISIONE DEI VEICOLI – PROROGA

A) TRIBUTI – ICIAP – ESONERO DALL’OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE – APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI VERSAMENTO A) TRIBUTI – ICIAP – ESONERO DALL’OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE – APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI VERSAMENTO
B) RIFIUTI – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) – PROROGA
C) TRASPORTI – REVISIONE DEI VEICOLI – PROROGA
A) TRIBUTI – ICIAP – ESONERO DALL’OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE – APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI VERSAMENTO

Coloro che nell’ultimo anno per il quale sia stata presentata la normale denuncia non abbiano subito variazioni in relazione all’attività esercitata, alla classe di superficie di appartenenza o alla natura del reddito di riferimento ovvero, avendo la variazione riguardato solo l’ammontare del reddito di riferimento, sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione relativa all’ICIAP (imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni).
E’ stato approvato, infatti, con effetto dall’anno 1997, il modello per il versamento dell’ICIAP, da utilizzare qualora il contribuente intenda effettuare soltanto il versamento dell’imposta (D.M. 9 giugno 1997, G.U. 13 giugno 1997, n. 136).
Il pagamento dell’ICIAP potrà avvenire entro il prossimo 21 luglio utilizzando l’apposito modello di versamento che avrà valore di denuncia a tutti gli effetti.
Il numero di conto corrente deve essere uguale a quello utilizzato dal comune per la riscossione dell’ICIAP.
Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore verde, e deve rispettare le caratteristiche indicate nell’allegato al decreto.
I comuni possono “personalizzare” i moduli per i versamenti ad essi destinati, prestampando sui bollettini il proprio numero di conto corrente postale, l’indicazione del comune intestatario del conto ed i dati riguardanti il quinto campo di lettura ottica.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di utilizzare moduli non “personalizzati”.
I comuni assicurano la disponibilità gratuita presso i propri uffici e gli sportelli postali situati sul proprio territorio di un congruo numero di moduli.
 
Se il contribuente è obbligato a presentare la normale denuncia ICIAP oppure se, pur in assenza di tale obbligo, intende ugualmente presentarla, può utilizzare il “vecchio” modello approvato con D.M. 5 maggio 1990.
B) RIFIUTI – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) – PROROGA

Nella Gazzetta Ufficiale n.156 del 7 luglio 1997 è stata pubblicata la legge 3 luglio 1997, n.207 che proroga, solo per il 1997, il termine per presentare il modello unico di dichiarazione in materia ambientale al 31 luglio prossimo.
Come si ricorderà la legge 70/94, istitutiva del M.U.D., aveva previsto il termine al 30 aprile di ogni anno in relazione ai rifiuti prodotti nell’anno precedente.
Poiché il modello del 1997 è stato aggiornato con molto ritardo, con la proroga si dà la possibilità di adempiere a coloro che non hanno potuto provvedere nei termini ed alle imprese che lo avessero presentato in ritardo di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
C) TRASPORTI – REVISIONE DEI VEICOLI – PROROGA

Con D.M. del 2 luglio 1997 (in G.U. 9 luglio 1997, n. 158) è stato prorogato al 31 luglio 1997 il termine per l’effettuazione delle operazioni di revisione per i veicoli con targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6, come stabilito con il D.M. 27 febbraio 1997.
In precedenza il termine era fissato al 30 giugno 1997.


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