D.LGS. 14 AGOSTO 1996, N° 494 – SICUREZZA
D D.LGS. 14 AGOSTO 1996, N° 494 – SICUREZZA
Con la pubblicazione del D.Lgs. 494/1996 sulla G.U. n.223 del 23 settembre 1996, il Governo italiano ha recepito la direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. Circa la normativa oggetto di questa nota devono farsi alcune considerazioni di carattere generale. Si deve subito sottolineare che le nuove norme lasciano in vigore le precedenti regolamentazioni relative ai lavori edili. Le imprese devono quindi continuare ad applicare le norme del DPR 164/56, quelle del DPR 547/55 e del DPR 303/56, le norme del D.Lgs 277/91 e quelle del D.Lgs. 626/94. Ma la novità principale riguarda i destinatari della nuova normativa che non sono certamente i datori di lavoro delle imprese edili che sono soltanto marginalmente interessati dal provvedimento che non pone in testa ai medesimi alcun nuovo adempimento aggiuntivo a quanto già stabilito dalle precedenti richiamate normative.
I reali destinatari della norma sono i committenti che diventano i principali responsabili della sicurezza nei cantieri per l’esecuzione delle opere che commissionano.
Infine si vuole sottolineare che lo scopo della normativa che si esamina è duplice: da un lato si introducono regole che garantiscano un necessario coordinamento e la migliore gestione dei problemi della sicurezza in situazioni caratterizzate, nella normalità, dalla presenza di imprese con varie tipologie di attività e quindi di rischio, in secondo luogo si introducono elementi di programmazione della sicurezza.
Dopo queste doverose brevi osservazioni, qui di seguito si dà una sintesi, necessariamente breve, dei contenuti del D.Lgs 494/96.
La materia è ampia ed il testo del provvedimento manca, a nostro avviso, di un buon coordinamento e pertanto sintetizzarlo in brevi note diventa difficoltoso. Le imprese possono rivolgersi agli Uffici del Collegio per qualunque chiarimento ritengano necessario.
A) CAMPO DI APPLICAZIONE
Le norme del D.Lgs n.494/96 si applicano a tutti i cantieri temporanei o mobili così come definiti all’art.2, comma 1, lettera a) che fa rinvio alla elencazione di cui all’allegato I.
Ne discende che la legge si applica ai lavori edili e di genio civile così individuati:
1. lavori di costruzione,manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, di sistemazione forestale o di sterro;
2. lavori di scavo;
3. lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
4. lavori di ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento, riparazione, smantellamento, consolidamento, ripristino, montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori con rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori che l’allegato II identifica nei seguenti:
– lavori che espongono a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m. 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera;
– lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
– lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dalla radiazioni ionizzanti;
– lavori in prossimità di linee elettriche in tensione;
– lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
– lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
– lavori subacquei con respiratori;
– lavori in cassoni ad aria compressa;
– lavori comportanti l’impiego di esplosivi;
– lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
B) SOGGETTI DELLA SICUREZZA
Al fine di garantire la sicurezza vengono coinvolti una serie di soggetti:
– committente
– responsabile dei lavori
– datori di lavoro
– lavoratori autonomi
– coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.
Di tutti i soggetti (ad esclusione del datore di lavoro già definito dal “626”) la normativa in esame fornisce una definizione.
B.1) Definizioni
Committente: “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”.
Responsabile dei lavori: “soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l’esecuzione dell’opera”.
Lavoratore autonomo: “persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”. Tale definizione non sembra comportare problemi particolari.
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art.4”.
Per ragioni di esposizione organica vedremo più avanti i compiti di tale soggetto.
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art.5”.
Si veda più avanti per la descrizione dettagliata di tali compiti.
B.2) I coordinatori
Le due nuove figure dei coordinatori non sono obbligatorie per qualunque tipo di cantiere. Qui di seguito si indicano i casi nei quali tali soggetti devono essere incaricati dal committente o dal responsabile dei lavori. Nei casi sottoelencati devono essere presenti entrambi i coordinatori.
Poichè, le caratteristiche professionali richieste ad entrambi i soggetti sono sostanzialmente le medesime, è possibile che lo stesso soggetto possa svolgere entrambe le funzioni, seppure in due momenti diversi della realizzazione dell’opera.
Il coordinatore in fase di progettazione e quello in fase di esecuzione sono previsti obbligatoriamente nei seguenti casi:
– cantieri in cui è prevista la presenza contemporanea di più imprese;
– cantieri in cui è prevista la presenza contemporanea di più imprese se l’entità presunta del cantiere sia pari ad almeno 100 uomini/giorni (ad esempio 10 persone per 10 giorni, oppure 20 persone per 5 giorni oppure una persona per 100 giorni e così via);
– cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di venti lavoratori (in tale caso è irrilevante la presenza di una sola o più imprese);
– cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni (anche in questo caso non rileva la presenza di una o più imprese);
– cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto nell’allegato II ( e che abbiano riportato al precedente paragrafo A) se l’entità presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini/giorni (anche in questo caso indipendentemente dal numero delle imprese coinvolte);
– lavori la cui entità complessiva sia superiore a 30.000 uomini/giorni. Questa fattispecie è richiamata all’art.3, comma 3, lettera e) come rimando all’art.13 ma può apparire superflua in quanto già assorbita dall’obbligo per i cantieri superiori a 500 uomini/giorni e rappresenta una ridondanza essendo pacifico che un lavoro superiore a 30.000 uomini/giorni è certamente superiore anche a 500 uomini/giorni.
B.3) Caratteristiche professionali dei coordinatori
Sia il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione che quello in fase di esecuzione dei lavori devono essere in possesso di specifici requisiti professionali che sono indicati all’art. 10 del D.Lgs n. 494/96. I requisiti sono identici per entrambi i soggetti e sono i seguenti:
– diploma di laurea in ingegneria o architettura nonchè attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
– diploma universitario in ingegneria o architettura nonchè attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
– diploma di geometra o perito industriale, nonchè attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
Inoltre i soggetti di cui sopra devono essere in possesso di attestato di frequenza a specifici corsi in materia di sicurezza. I corsi devono avere una durata minima di 120 ore e verteranno su materie ed argomenti specificati dalla norma in esame.
Secondo una norma transitoria i requisiti di cui sopra non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del decreto 494/96:
– sono in possesso di attestazione comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovrintendere altri lavoratori e l’effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici e privati; l’attestazione è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell’attività;
– dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.
Nei casi in oggetto copia degli attestati di cui sopra deve essere trasmessa all’organo di vigilanza territorialmente competente.
La dizione “territorialmente competente” può ingenerare qualche equivoco per la sua collocazione nella norma che stabilisce deroga ai requisiti professionali, in via transitoria, per lo svolgimento dell’incarico.
Si potrebbe infatti pensare che tali soggetti debbano, nel momento in cui decidono di intraprendere tale funzione, inviare il suddetto attestato all’organo di vigilanza competente per il proprio domicilio, quasi una specie di iscrizione ad un albo improprio sulla falsariga di quanto avvenuto nel 1991 a seguito del D.Lgs. n. 277 per coloro che, in deroga transitoria ai requisiti di legge, avessero voluto continuare a svolgere l’attività di medico competente.
Si può però anche ritenere che la trasmissione dell’attestato di cui sopra deve essere effettuata al momento di assunzione del singolo incarico, all’organo di vigilanza competente territorialmente per l’area geografica di ubicazione del cantiere oggetto dell’incarico.
Ciò in relazione al fatto che l’organo di vigilanza ha il compito di verificare che i soggetti coinvolti nell’opera siano in possesso dei requisiti previsti.
Per quanto riguarda l’individuazione dell’organo di vigilanza esso è certamente l’U.S.S.L.. Tuttavia, in funzione della prevista ridefinizione delle residue competenze in materia di sicurezza degli Ispettorati del Lavoro, si consiglia di inviare copia degli attestati anche a questi ultimi.
I soggetti di cui sopra, per poter continuare ad assumere l’incarico di coordinatore per la progettazione, devono frequentare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.494/96 il corso sopra illustrato la cui durata è però ridotta a 60 ore.
Si ritiene di fare cosa utile allegando alla presente i fac-simili di attestazione di cui abbiamo parlato.
C) OBBLIGHI DEI SOGGETTI
C.1) Committente e responsabile dei lavori
Nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere i committenti e i responsabili dei lavori si attengano ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all’art.3 del D.Lgs 626/94.
Il secondo obbligo del committente e del responsabile dei lavori è quello di determinare la durata presunta dei lavori al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori medesimi o delle fasi che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente fra loro.
Il committente ed il responsabile dei lavori, già nella fase di progettazione esecutiva, hanno l’obbligo di valutare attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo contenente le informazioni per la prevenzione e protezione dai rischi. Poichè tali documenti devono essere predisposti dal coordinatore per la progettazione ne discende che l’obbligo di cui sopra esiste solo in quei cantieri nei quali è obbligatoria la nomina di tale coordinatore.
Nei casi previsti dalla legge il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva designano il coordinatore per la progettazione. Tale designazione può essere in capo al medesimo soggetto incaricato della progettazione esecutiva, se in possesso dei requisiti di legge.
Analogamente, prima di affidare i lavori, sempre nei casi previsti dalla legge, il committente o il responsabile dei lavori designano il coordinatore per l’esecuzione che deve essere in possesso dei requisiti professionali di legge.
I nominativi dei coordinatori devono essere comunicati a cura del committente o del responsabile dei lavori, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. Tali nominativi devono inoltre essere indicati nel cartello di cantiere.
Il committente o il responsabile dei lavori, è tenuto a chiedere alle imprese esecutrici la documentazione della loro iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nei seguenti casi:
a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni;
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto nell’allegato II.
Inoltre, anche per il tramite del coordinatore, chiede alle imprese esecutrici l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi.
E’ comunque chiarito che, al di là dell’obbligo di richiedere tali dichiarazioni, le responsabilità in materia restano esclusivamente in capo alle singole imprese esecutrici.
Sempre con riferimento esclusivo ai casi precedentemente elencati, prima dell’inizio dei lavori, il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti.
La notifica preliminare consiste in una comunicazione che deve contenere i seguenti elementi:
a) data della comunicazione;
b) indirizzo del cantiere;
c) committente/i, nome/i, e indirizzo/i;
d) natura dell’opera;
e) responsabile/i dei lavori, nome/i e indirizzo/i;
f) coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome/i e indirizzo/i);
g) coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome/i e indirizzo/i);
h) data presunta d’inizio dei lavori in cantiere;
i) durata presunta dei lavori in cantiere;
j) numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
k) identificazione delle imprese già selezionate;
l) ammontare complessivo presunto dei lavori.
Copia di tale notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza.
C.2) Coordinatore per la progettazione
Tale soggetto interviene, su nomina del committente o del responsabile dei lavori nei casi previsti dalla legge, nel corso della progettazione esecutiva e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte da parte delle imprese appaltatrici.
Egli ha l’obbligo di redigere, o di far redigere da altri soggetti sotto la propria supervisione e responsabilità i seguenti documenti:
a) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.12;
b) il piano generale di sicurezza di cui all’art.13 nei soli casi di cantiere la cui entità complessiva presunta sia superiore a 30.000 uomini/giorni;
c) un fascicolo contenente le informazioni utili alla sicurezza.
Il piano di sicurezza e di coordinamento deve contenere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi. Esso deve inoltre contenere l’indicazione delle procedure esecutive, degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme di sicurezza. Il documento in esame deve anche contenere una stima dei costi delle misure di sicurezza.
Il piano deve inoltre contenere le misure di prevenzione per i rischi risultanti dalla presenza simultanea o successiva di varie imprese o lavoratori autonomi e deve prevedere, quando necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
Il fascicolo della sicurezza contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Comprende due capitoli.
Il primo relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera, elenca sia i pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso dei lavori successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.
Il secondo, relativo agli equipaggiamenti in dotazione dell’opera, contiene un riepilogo della documentazione tecnica cui si aggiungono istruzioni per interventi di emergenza.
C.3) Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Tale soggetto, nel corso della realizzazione dell’opera, provvede a:
a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e nei piani generali di sicurezza e nelle relative procedure di lavoro;
b) adeguare i piani di sicurezza ed i piani generali di sicurezza e il fascicolo di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione;
d) verificare l’avvenuta consultazione e partecipazione dei lavoratori nei cantieri di entità complessiva superiore a 30.000 uomini/giorni in cui siano presenti più imprese.
In particolare, egli verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto n.494/96, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.
f) sospendere in caso di pericolo grave ed immediato le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
C.4) Datori di lavoro
I datori di lavoro delle imprese presenti nel cantiere, durante l’esecuzione dell’opera, osservano le misure generali di tutela di cui all’art.3 del D.Lgs n. 626/94.
I datori di lavoro delle imprese appaltatrici che accettino e gestiscano i piani di sicurezza e coordinamento si intendono con ciò stesso aver adempiuto all’obbligo di valutazione dei rischi di cui all’art.4 e di quello di coordinamento negli appalti di cui all’art.7 del D.Lgs n. 626/94.
Tale norma è di rilevante interesse in quanto, sopratutto per le imprese di minori dimensioni, viene a sollevarle da una incombenza che, come più volte rimarcato dagli interpreti, è quella di maggiore gravosità per le imprese, sopratutto per quelle del settore in esame che dovrebbero ripetere tale valutazione per ogni nuovo cantiere nel quale si trovino ad operare.
I datori di lavoro delle imprese appaltatrici devono attuare le misure previste nel piano di sicurezza e coordinamento e nell’eventuale piano generale di sicurezza.
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