01.02.1997 - sicurezza

D.LVO. 626/1994 – FORMAZIONE – RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA – ACCORDO PROVINCIALE 19-2-1997

D D.LVO. 626/1994 – FORMAZIONE – RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA – ACCORDO PROVINCIALE 19-2-1997
Si fa riferimento e seguito alla nota supplemento n. 5 al Notiziario 1/97 per comunicare che in data 19 febbraio 1997 tra il Collegio e le OO.SS. dei lavoratori si è proceduto alla definitiva stipula dell’Accordo Provinciale sulle materie di cui all’oggetto.
Con la presente nota si forniscono più dettagliate informazioni.
1) RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA
A) TERRITORIALI
L’accordo 19.2.1997 prevede che le OO.SS. dei lavoratori procedano alla individuazione ed alla successiva designazione di n.5 rappresentanti che opereranno su base territoriale. Ciò significa che a ciascuno di essi rappresentanti verrà assegnata una zona e che i medesimi svolgeranno le loro funzioni esclusivamente nelle unità produttive ubicate nella zona assegnata e nelle quali non sia comunque già nominato il Rappresentante alla sicurezza di azienda (figura di cui diremo in seguito).
I cinque rappresentanti territoriali inizieranno la loro attività non prima del 1° settembre 1997, dopo aver seguito un adeguato corso di formazione.
I rappresentanti territoriali  hanno diritto di accesso nelle unità produttive delle imprese che non abbiano già il rappresentante di azienda.
I rappresentanti territoriali esercitano la loro funzione dopo aver preventivamente fissato con l’azienda, di volta in volta interessata, la data della visita.
Alle visite del rappresentante dei lavoratori, è opportuno sia presente anche il Responsabile alla sicurezza dell’Azienda. L’Impresa può far partecipare inoltre un proprio consulente anche esterno all’organizzazione aziendale.
Il rappresentante territoriale deve redigere un verbale della visita consegnandone copia all’Azienda.
I rappresentanti territoriali rispondono della loro attività ad un Organismo Paritetico Provinciale.
E’ quindi chiaro che le Aziende che dovessero riscontrare nell’attività dei rappresentanti di cui si parla presunte irregolarità possono rivolgersi agli uffici del Collegio che ha propri componenti in seno al suddetto Organismo Paritetico Provinciale.

B) DI AZIENDA
I rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza eletti o designati nell’azienda hanno diritto di esplicare la loro funzione in tutte le unità produttive dell’impresa e, per questo, hanno diritto a permessi retribuiti che il c.c.n.l. 5 luglio 1995 ha così fissato:
– imprese fino a 15 dipendenti 8 ore annue
– imprese da 16 a 50 dipendenti 20 ore annue
– imprese con oltre 50 dipendenti 32 ore annue.
I suddetti permessi, che i rappresentanti devono richiedere con congruo anticipo, saranno rimborsati alle aziende dalla CAPE, così come diremo più oltre.

Per le attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, di azienda o di territorio, si rinvia al contenuto dell’art.19 del D.Lvo 626/1994

2) FORMAZIONE
La formazione in materia di sicurezza, prevista dal D.Lvo “626”, è stata demandata dalle parti  alla Scuola Edile Bresciana  ed al Comitato Paritetico Territoriale.
I due Enti, in collaborazione, effettueranno i corsi di formazione qui di seguito specificati.
a) lavoratori di 1° ingresso nel settore
Sono previsti corsi di 16 ore retribuite da svolgere in due moduli di 8 ore. Nel primo si procederà ad una formazione di carattere generale ed il secondo sarà destinato ad un approfondimento in base alle qualifiche e settori di attività.
La stessa formazione è prevista in caso di mutamento di mansioni (che comportino situazioni di rischio diverse) e/o di introduzione di nuove tecnologie.
b) Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza di azienda
I rappresentanti alla sicurezza di azienda devono frequentare un corso di formazione di 20 ore retribuite.

L’Organizzazione e l’attuazione dei corsi sono gratuite: resta a carico delle aziende la retribuzione relativa alle ore di frequenza.

Come già accennato nella precedente nota le imprese devono comunicare alla C.A.P.E., alla Scuola Edile ed al CPT i nominativi dei lavoratori da formare e dei rappresentanti eletti in azienda. Tutto ciò entro 10 giorni dall’assunzione o dalla nomina.
La Scuola Edile ed il CPT forniranno alle imprese la necessaria modulistica.
I due Enti paritetici provvedono poi a certificare la partecipazione dei lavoratori ai corsi.

3) C.A.P.E. – FONDO PER LA SICUREZZA – RIMBORSI
L’attività dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza su base territoriale e la formazione come più sopra specificate sono finanziati con un contributo dello 0,07% in vigore dal 1° marzo 1997 e da versare alla C.A.P.E. con le modalità che la medesima comunicherà direttamente alle imprese.
Come già accennato la C.A.P.E. procederà con cadenza semestrale al rimborso delle ore di permesso dei rappresentanti alla sicurezza di azienda nelle cifre di seguito elencate:
lavoratore 1° livello                      £.         31.500 orarie
lavoratore 2° livello                      £.         34.000  orarie
lavoratore 3° livello                      £.         36.000  orarie
lavoratore 4° livello                      £.         37.500  orarie
lavoratore 5° livello                      £.         39.000  orarie
lavoratore 6° livello                      £.         42.000  orarie
lavoratore 7° livello                      £.         43.000  orarie

E’ evidente che le ore di permesso saranno rimborsate nei limiti previsti dal c.c.n.l. 5/7/1995 e riportati al precedente punto B).

Gli uffici del Collegio restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.


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