PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – D.P.C.M. N. 457/2000 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – D PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – D.P.C.M. N. 457/2000 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90
Si informano le imprese associate che, sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2001, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 28 novembre 2000 n. 457 recante “Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilità del procedimento amministrativo”.
Il regolamento interviene a distanza di tempo dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 (legge sulla trasparenza amministrativa), per puntualizzare alcuni aspetti fondamentali del procedimento amministrativo (i termini, le modalità di partecipazione e la responsabilità).
L’art. 1 puntualizza che la disciplina contenuta nel regolamento, si applica a tutti i procedimenti amministrativi, sia ad iniziativa di parte, sia promossi d’ufficio, la cui conclusione dovrà aversi con provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun tipo di procedimento.
Il termine per la conclusione decorre, nel caso di procedimenti d’ufficio, dalla data in cui l’amministrazione abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere; nel caso, invece, di procedimenti ad iniziativa di parte, tale termine inizia a decorrere dalla data di ricevimento della domanda o dell’istanza.
Laddove la domanda dell’interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento dovrà darne comunicazione entro 60 giorni, indicando le cause di irregolarità o dell’incompletezza. In questo caso il termine iniziale inizia a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.
L’art. 4 puntualizza, inoltre, che nel caso di procedimento promosso d’ufficio, il responsabile dovrà darne comunicazione ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, a coloro la cui partecipazione al provvedimento sia prevista da legge o da regolamento, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili per i quali dal provvedimento possa derivare pregiudizio.
L’eventuale omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione potrà essere fatta valere solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione, anche nel corso del procedimento.
Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire, entro 10 giorni, i motivi della mancata comunicazione, oltre che le indicazioni atte a consentire la partecipazione nel procedimento stesso.
Per quanto attiene alle modalità di tale partecipazione, l’art. 5 chiarisce che coloro i quali ne hanno diritto possono presentare memoria scritta e documenti entro un termine pari ai 2/3 di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che lo stesso non sia già concluso. Tuttavia, la presentazione di memorie e documenti entro il detto termine non può, comunque, determinare lo spostamento del termine finale.
Infine, l’art. 6 chiarisce che i termini per la conclusione del procedimento individuano tempi massimi; la loro scadenza tuttavia non esonera l’amministrazione dall’obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell’inosservanza dei termini.
Nei casi in cui il controllo sugli atti del servizio abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell’efficacia del procedimento non è, comunque, computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
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