01.06.2001 - tributi

STUDI DI SETTORE – ADEGUAMENTO GRATUITO IN DICHIARAZIONE

STUDI DI SETTORE – ADEGUAMENTO GRATUITO IN DICHIARAZIONE STUDI DI SETTORE – ADEGUAMENTO GRATUITO IN DICHIARAZIONE

Con la risoluzione del Ministero delle finanze – Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2001, n. 52 in materia di adeguamento alle risultanze degli studi di settore al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi è stato precisato che “l’adeguamento in dichiarazione degli studi di settore entrati in vigore con decorrenza anteriore al periodo di imposta 2000 rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP senza che per tale comportamento sia applicabile alcuna sanzione”.
Per contro, con riferimento all’IVA la risoluzione precisa che l’adeguamento alle risultanze degli studi non comporta l’applicazione delle sanzioni con riferimento all’omessa fatturazione e registrazione, ma che si rende applicabile la sanzione del 30% per tardivo o insufficiente versamento del tributo (art. 13 Dlgs 471/97) nell’ipotesi in cui non si provveda al versamento nei termini previsti (16 marzo 2001 per chi presenta la dichiarazione annuale IVA in via autonoma, 20 giugno 2001, in genere, per chi presenta la dichiarazione unificata).


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