01.05.2001 - qualificazione

APPALTI AFFIDABILI AI COLTIVATORI DIRETTI SITUATI IN COMUNI MONTANI

APPALTI AFFIDABILI AI COLTIVATORI DIRETTI SITUATI IN COMUNI MONTANI APPALTI AFFIDABILI AI COLTIVATORI DIRETTI SITUATI IN COMUNI MONTANI

Nei territori montani gli enti locali possono appaltare ai coltivatori diretti, oltre ai lavori di sistemazione e manutenzione dei territorio montano, anche i lavori agricoli e forestali e il trasporto locale di persone.
Lo stabilisce l’articolo 15 della Finanziaria 2001 che riscrive parzialmente l’articolo 17 della legge sulla montagna n. 97 del 1994. Tuttavia, fin dalla loro emanazione, le norme della 97 stanno incontrando non poche difficoltà attuative. A oggi sono stati realizzati solo frammentati e marginali interventi delle tante e ambiziose iniziative messe in cantiere.
L’articolo 15 della legge Finanziaria non affronta tutti gli aspetti critici della 97. Si limita ad apportare alcune modifiche e integrazioni esclusivamente all’articolo 17, che contempla misure a favore delle pluriattività in montagna, ritenute indispensabili per arrestare il persistente esodo delle forze produttive. Tali modifiche sono mirate ad alleviare la sottoccupazione nelle imprese diretto-coltivatrici ed a fare in modo che determinati tipi di lavoro e di servizi siano svolti soprattutto da chi è radicato nel territorio e, per questo, è maggiormente in grado di ridurre gli effetti negativi di fenomeni calamitosi, quali le alluvioni e gli incendi boschivi.
In particolare, l’articolo 15 della Finanziaria integra e modifica il comma 1 dell’articolo 17 della legge n. 97, dilatando la tipologia e l’importo dei lavori che i coltivatori diretti (singoli o associati), che conducono aziende agricole situate nei Comuni montani, possono appaltare (da enti pubblici e privati) in deroga alle vigenti disposizioni, con l’impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo) e delle macchine ed attrezzature di loro proprietà.
Oltre ai lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano (quali i lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi), già previsti dall’originario primo comma dell’articolo 17 della legge n. 97, i coltivatori diretti possono, in forza del citato articolo 15 della Finanziaria, appaltare anche i lavori agricoli e forestali (aratura, sentina, potatura, falciatura, mietitrebbiatura, trattamento antipa-rassitari raccolta di prodotti agricoli, taglio del’ bosco). Viene anche incrementato l’importo massimo dei lavori appaltabili nel corso dell’anno portandolo da 30 a 50 milioni.
Come accennato,. l’articolo 15 della Finanziaria introduce un’ulteriore innovazione nell’articolo 17 della legge della montagna, consentendo agli enti pubblici di appaltare ai coltivatori diretti, che conducono aziende agricole situate nei Comuni montani, il trasporto locale di persone mediante l’esclusivo utilizzo di automezzi di loro proprietà.
Anche in questo caso si perseguono contemporaneamente due finalità a vantaggio delle comunità locali: l’incremento delle occasioni di reddito e il miglioramento dei servizi offerti che in molti casi possono essere mantenuti in vita solo affidandoli a risorse umane locali dedite ad altri lavori.


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